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Aggravamento del rischio

Si tratta di una condizione che deve essere obbligatoriamente dichiarata alla compagnia dall’assicurato nel momento in cui ne viene a conoscenza così da permettere l’adeguamento delle condizioni. Al contrario, il rischio può anche cessare o essere meno oneroso

Aggravamento del rischio hp_vert_img
Questo concetto discende dal disposto degli articoli 1896, 1897 e 1898 del Codice Civile, che disciplinano l’ipotesi in cui il rischio assicurato cessi o subisca delle modifiche nel corso di validità del contratto. 
Se, dopo aver stipulato una polizza assicurativa, si dovessero verificare, per cause sopravvenute e imprevedibili, modificazioni del rischio tali da incidere stabilmente sulla sua gravità, l’assicurato ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’assicuratore. 
Qualora l’aggravamento fosse di tale entità che, se conosciuto in anticipo, non avrebbe consentito all’assicuratore di assumere il rischio stesso, questi avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto. 

In alternativa, la società assicuratrice avrà il diritto di richiedere l’eventuale maggior premio necessario per coprire il maggior rischio corso, o di recedere dal contratto nel termine di 15 giorni dal momento in cui le circostanze aggravanti sono venute alla luce.
Le somme eventualmente dovute a fronte di sinistri occorsi fino al momento dell’effettivo recesso, saranno ridotte in proporzione al rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato, se il maggior rischio fosse esistito all’atto della stipulazione della polizza. 
Spettano comunque all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso, fino al momento in cui sarà stata comunicata la volontà di recesso.
Se il rischio cessasse di esistere, la polizza si scioglierà automaticamente e l’assicuratore avrà diritto al pagamento del premio dovuto, esclusivamente per il periodo di rischio corso.
Per contro, se il rischio subisse modifiche tali da risultare meno oneroso per l’assicuratore, egli sarà tenuto a ridurre il premio di polizza, a partire dalla prima scadenza successiva al momento in cui è venuto a conoscenza della modifica, oppure a recedere dal contratto.

La giurisprudenza è concorde nel definire aggravamento del rischio il caso in cui:

  1.  si siano verificate circostanze impreviste che abbiano modificato il rischio, aggravandolo;
  2. sia conseguentemente aumentata la possibilità che si verifichi un evento dannoso e l’entità dell’evento stesso;
  3. tali circostanze permangano nel tempo. 
Com’è facilmente intuibile, il concetto di aggravamento del rischio è di fondamentale importanza.
Gli articoli 1897 e 1898 fanno parte delle “norme inderogabili” elencate all’articolo 1932 del Codice Civile, poiché salvaguardano l’assicuratore da eventuali comportamenti illeciti posti in atto dagli assicurati, garantendogli il diritto di incassare un premio proporzionato al rischio effettivamente corso. 

Allo stesso tempo, essi inducono gli assicurati a proteggere i propri interessi, mantenendo il controllo del rischio ceduto, nel rispetto del principio indennitario intorno al quale ruota tutta la normativa che regola l’assicurazione danni. 
Queste norme, tuttavia, sono fonte di un notevole contenzioso tra le parti, perché gli assicurati non sempre percepiscono la portata dell’eventuale aggravamento del rischio coperto. 

Essi, inoltre, sono spesso ignari delle conseguenze che può comportare il mancato controllo del rischio stesso e, in particolare, che il suo aggravamento possa comportare di fatto la nullità della polizza stipulata. 
Sotto questo aspetto, dunque, è assai rilevante il ruolo svolto dall’intermediario per sensibilizzare l’assicurato sui vantaggi di un’accurata comprensione delle norme che regolano l’assicurazione e della corretta gestione del rischio ceduto. 

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