Tabella unica nazionale, uno strumento di equità
L’approvazione della Tun da parte del Consiglio dei ministri mette fine a un’attesa ventennale nel campo del risarcimento delle gravi lesioni non patrimoniali. Sebbene ci siano da valutare ancora alcune criticità, il risultato mette finalmente ordine in un sistema che finora lasciava nell’incertezza danneggiati e comparto assicurativo
31/12/2024
Dopo una logorante attesa, durata quasi vent’anni, le regole del risarcimento dei gravi danni non patrimoniali da lesione (da sinistro stradale e da responsabilità sanitaria) paiono finalmente aver trovato casa. Il Consiglio dei ministri del 25 novembre ha approvato lo schema di regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, ai sensi dell’articolo 138 comma 1, lett. B) del Codice delle assicurazioni private (dlgs 209 del 7 settembre 2005). L’iter di promulgazione era stato (bruscamente) interrotto lo scorso 13 febbraio quando il Consiglio di Stato, in sede di consultazione preventiva non vincolante, aveva sospeso l’espressione del proprio parere sollevando non poche censure allo schema elaborato dal governo.
Sembra che ora il testo originario sia stato rivisto e rielaborato, con quale grado di recepimento delle censure sollevate si vedrà, senza tuttavia stravolgere l’impianto di partenza, che già fu frutto di un profondo e non facile lavoro di elaborazione di un sistema tabellare in grado di coniugare i criteri e i principi descritti dall’art. 138 del Cap con i criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti “congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”.
UN ESERCIZIO DI CIVILTÀ GIURIDICA
Quale che sia la risultante finale, che si potrà valutare e commentare solo con il testo alla mano, il fatto stesso che la Tabella unica nazionale (Tun) veda la luce va accolto come (pur tardivo) esercizio di civiltà giuridica, ponendo al servizio degli operatori del diritto uno strumento di equità e di giustizia sostanziale che avrà, quanto meno, l’effetto di uniformare le dinamiche del risarcimento del danno alla persona in due settori nevralgici, quali quelli delle lesioni subite a seguito di incidenti stradali o responsabilità sanitarie (completando la tabella da tempo in vigore per i sinistri di più lieve entità, disciplinati, a far tempo dal 2005, dall’art. 139 del Cap). Ciò porrà auspicabilmente fine ai dibattiti e alle dispute a cui nel corso degli anni abbiamo assistito su quali, tra gli alternativi sistemi tabellari pretori, dovessero essere eletti come parametri di riferimento risarcitorio, in funzione di supplenza alla grave e perdurante assenza del legislatore delegato.
Il sospirato Dpr determinerà dunque un orientamento finalmente unitario e vincolante per i settori di sua applicazione, riducendo il rischio di derive discrezionali e contribuendo a strutturare un sistema di regole più certe e equanimi che potranno concorrere alla deflazione del contenzioso e velocizzare ed orientare al meglio i processi liquidativi, favorendo eventuali trattative stragiudiziali.
IL RIFERIMENTO ALLE TABELLE MILANESI
Non è dato conoscere oggi il testo approvato (e certamente torneremo in dettaglio alla sua divulgazione), ma alcuni elementi paiono essere desumibili dal parere definitivo reso lo scorso 15 ottobre dal Consiglio di Stato (n.a. 194/2024) dal quale si apprendono le modifiche che il governo avrebbe apportato in ossequio al precedente parere interlocutorio del febbraio scorso reso dallo stesso organo.
Ad esempio, appare di grande rilievo, anche finanziario, il passaggio (pagg. 8 e ss.) nel quale l’organo consultivo, benché ribadisca che la tabella debba essere improntata a un principio di bilanciamento fra garanzia dei diritti alle vittime e razionalizzazione dei costi per il sistema assicurativo, affermi che il primo aspetto debba costituire direttrice primaria, e che per tale ragione “apprezzi” la scelta di abbandonare il criterio di continuità del “primo punto di invalidità” non attingendolo (come nella prima versione) dal valore delle micropermanenti (art. 139 Cap), bensì da quello, “aggiornato alla attualità, della tabella milanese, assunta a termine paradigmatico di confronto”. Questo dato da solo sposta il piano finanziario del confronto fra la tabella che avrebbe avuto origine con il vecchio testo del provvedimento, fatto oggetto a febbraio di forti critiche, e l’elaborazione che presumibilmente originerà dal nuovo testo appena approvato, benché più oltre (pag. 19) l’organo consultivo rilevi come il provvedimento governativo porti a “un ripianamento della curva dei valori rispetto a quella delle tabelle milanesi: con un miglioramento, per taluni tratti, sia pure compensato da un corrispondente decremento per altri tratti”.
I MARGINI DI INCREMENTO E DECREMENTO
Certamente la visione del provvedimento approvato e dei suoi allegati, che contengono lo sviluppo matematico dei valori risarcitori, consentirà una chiara valutazione degli stessi e della curva evolutiva dei risarcimenti, nell’ottica comparativa con gli attuali meccanismi pretori (Milano e Roma, con quest’ultima in evidente minor considerazione visto l’angolo di riferimento che il testo pare comparare alla prima) che sino a oggi sanano il vuoto normativo.
Annotiamo, su questo assai rilevante punto, come il Consiglio di Stato ritenga complessivamente accettabile il fatto che la curva risarcitoria (evidentemente rilevabile dal testo della bozza del provvedimento) che scaturirebbe dal nuovo regolamento produrrebbe “in concreto risarcimenti superiori a quelli della tabella di Milano dal 10° al 36° grado di invalidità e, poi, dall’82° al 100°, mentre prefigura risarcimenti inferiori nella fascia intermedia (dal 36° all’82°)”. Questa fluttuazione empirica dei risarcimenti lascerebbe dunque, nel confronto con la tabella di Milano, margini di incremento e di decremento a seconda delle fasce di lesione permanente che, purtuttavia, l’organo consultivo mostra di condividere sulla considerazione che “gli intervalli 10-36 e 82-100 risultano essere rappresentativi di circa il 93% dei macrolesi del ramo Rc auto e del 75% circa dei danneggiati per quello della Rc sanitaria”.
In buona sostanza, la tabella di legge in fase di pubblicazione renderebbe i risarcimenti futuri “complessivamente adeguati per una significativa platea di danneggiati”, rilevando che la tabella milanese (ampiamente adottata oggi nei tribunali dello Stato) finisca per favorire di fatto maggiormente i soggetti con danni minori, mentre non tuteli nella stessa proporzionale misura coloro che hanno subito danni biologici gravi, molto gravi o totali.
LE CRITICITÀ DI VALUTAZIONE DI ALCUNE POSTE DI DANNO
Ancora, dalla lettura del parere del Consiglio di Stato del 15 ottobre scorso si apprende come il testo normativo approvato preveda due piani di “personalizzazione” del danno biologico, l’uno sviluppato in ragione delle “condizioni soggettive” del danneggiato, con incremento massimo del 30% in ossequio al comma III dell’art. 138 del Cap, l’altro allineato alla componente della “sofferenza interiore” o “danno morale” per il quale è adottato (come nel precedente testo) il meccanismo “romano” dell’oscillazione dei valori incrementali fra minimo, medio e massimo, “nella logica di una semplificazione finalizzata, in buona sostanza, ad agevolare la definizione transattiva delle controversie”. Invero, l’apparente complessità della tabella potrebbe essere, al contrario delle ultime enunciazioni, fonte di ostacolo alle trattative ed ai componimenti stragiudiziali.
Osserviamo, ad esempio, che non mancheranno, certo, spazi di discussione sulle modalità con le quali dar pratica applicazione ad alcune poste di danno dalla difficile valutazione in concreto: il pensiero corre, anzitutto, proprio al danno morale, alla sua correlazione con il danno psichico e con l’eventuale personalizzazione del risarcimento in funzione delle eventuali particolarissime vicende individuali di singoli danneggiati.
IN ATTESA DI ALTRE TABELLE
Ma la Tun fornirà senz’altro un importante contributo verso la realizzazione di un sistema liquidativo più sostenibile, equo ed efficace. Rimarrà peraltro ulteriore lavoro da fare, completando il disegno tracciato dall’art. 138 e dando vita alla importante stesura della tabella ancora mancante, quella relativa ai baremes medico-legali per le macroinvalidità da 0-100%.
Nulla in vista, sul piano normativo, per quel che invece riguarda altre voci di danno non patrimoniale che frequentemente accompagnano i danni in questione, tra le quali in primo luogo quelle relative al danno parentale (in relazione al quale la differenza valutativa tra Roma e Milano è ancor più stridente).
Per il momento ci accontenteremmo di questa prima epifania tabellare, nell’auspicio possa essere un viatico per una più globale sistemazione della materia.
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