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Danno non patrimoniale, la Tabella unica nazionale è (finalmente) legge

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpr n. 12/2025, la Tun entrerà in vigore il prossimo 5 marzo. La norma realizza l’attesa razionalizzazione del sistema stabilendo che le esigenze di sostenibilità, uniformità e prevedibilità del risarcimento sono coessenziali per il corretto funzionamento della disciplina dell’Rca e dell’Rc sanitaria

Danno non patrimoniale, la Tabella unica nazionale è (finalmente) legge hp_vert_img
Oltre che essere ricordata per la scoperta del lontanissimo Plutone (1930), la data del 18 febbraio sarà d’ora in avanti iscritta nella Storia per il raggiungimento di un altro traguardo che pareva, anch’esso, quasi irraggiungibile: la nascita della Tabella unica nazionale (Tun), diventata finalmente legge dello Stato, ponendo termine a un imbarazzante travaglio ventennale. È di ieri la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Dpr n. 12/2025 che entrerà in vigore il prossimo 5 marzo e che ha dato attuazione all’articolo 138, comma 1, lettera b), del Codice delle assicurazioni private, definendo le regole di liquidazione (“a punto variabile”) dei valori pecuniari dei risarcimenti dei danni non patrimoniali da lesioni di “non lieve” entità derivanti da sinistri da circolazione stradale e da responsabilità sanitaria (le cosiddette macrolesioni, che hanno dato luogo a menomazioni gravi, comprese tra dieci e cento punti di invalidità biologica). 
Anche nella sua fase finale il percorso di approvazione della Tun era stato accidentato, per via delle critiche inizialmente opposte allo schema di decreto dal Consiglio di Stato. Critiche che hanno indotto il Mimit (con il sostanzioso supporto dell’Ivass, che ha curato gran parte della costruzione tecnica della Tabella) a una revisione del testo iniziale, consentendo di superare le resistenze di Palazzo Spada e di ottenere l’approvazione definitiva dal Consiglio dei ministri il 25 novembre scorso.

UNA CONQUISTA DI CIVILTÀ GIURIDICA

La genesi della tabella integra una grande (seppur tardiva) conquista di civiltà giuridica, ponendo fine ad alcuni discutibili campanilismi giurisprudenziali, alimentati da taluni fori che hanno continuato a voler applicare le proprie tabelle locali. Siamo certi che si discuterà, come del resto già si discute, circa il fatto che la Tun sia troppo o troppo poco compensativa rispetto all’intensità del danno patito dai danneggiati o, comunque, rispetto alla prassi liquidativa in uso presso il tribunale di Milano o di Roma. Si tratta di critiche velate dal sospetto di interessi lobbistici e comunque in buona parte ingenerose e ingiuste (dal momento che, come diremo, la Tabella unica ricalca, in buona parte, i valori risarcitori milanesi). D’altra parte gli strali di chi già oggi invoca la contrarietà della Tun al principio di integrale riparazione del danno si scontrano con la natura stessa del risarcimento del danno non patrimoniale, caratterizzato dall’esigenza di evitare arbitrii liquidativi fondati su un troppo disinvolto ricorso all’equità e dalla correlata necessità di fare, invece, ricorso a regole liquidative sempre e necessariamente convenzionali (mancando qui, a differenza che nel danno patrimoniale, riferimenti oggettivi attorno ai quali stabilire quando un risarcimento debba ritenersi davvero integrale). 

SUL MODELLO MILANESE, MA NON PER IL DANNO MORALE

Alla base della Tun vi è dunque l’irrinunciabile obiettivo di garantire da un lato l’uniformità, l’omogeneità e la certezza nella liquidazione dei danni non patrimoniali e dall’altro la calcolabilità e la prevedibilità dei relativi costi, in funzione di una più rapida e meno conflittuale definizione delle richieste risarcitorie dei danneggiati. Si tratta di una svolta normativa importante che, da troppo tempo attesa, ha il pregio di stabilizzare il sistema risarcitorio del danno non patrimoniale in due settori di responsabilità obbligatoriamente assicurata, l’Rc auto e quella sanitaria, che registrano un’elevatissima frequenza di sinistri con danni gravi alla persona. Come noto, proprio per tali settori, la giurisprudenza di Cassazione, a far tempo dal 2010 (sentenza 12408/2010) e nel silenzio del legislatore, aveva suggerito di individuare nelle tabelle di Milano il parametro nazionale di riferimento per il ristoro del danno non patrimoniale da lesione. Ed è per questo che la Tun, in coerenza con le indicazioni di legge che imponevano alla tabella di legge di conformarsi alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, si è modellata sulla falsariga di quella milanese, cercando di coniugare i criteri tecnici stabiliti dall’articolo 138 con valori risarcitori allineati, nel complesso, alle liquidazioni effettuate secondo i parametri in uso presso il tribunale di Milano. Insomma la Tun non si discosta molto, nel complesso e sul piano dei risultati liquidativi, dalla tabella milanese, segnando invece evidenti punti di arretramento risarcitorio rispetto alla tabella in uso presso il tribunale di Roma (alla quale peraltro, questo va opportunamente evidenziato, la Cassazione non ha mai riconosciuto per il danno alla salute analogo valore di riferimento paranormativo a vocazione nazionale). 
Quanto sopra vale per quel che attiene al danno non patrimoniale permanente di tipo biologico (dinamico relazionale). Importanti elementi di discontinuità si registrano invece quanto alla liquidazione del danno morale (da valutarsi per soglie minime, medie e massime di intensità, in aumento per ciascun punto di invalidità) e per quella del danno temporaneo (quest’ultimo da liquidarsi secondo valori giornalieri di molto inferiori a quelli in uso presso il tribunale di Milano). Sul punto torneremo a breve, in un separato contributo (su questa testata) in cui daremo atto più precisamente degli attuali assetti liquidativi, con adeguati esempi comparativi rispetto al passato. 

I DUBBI SULL’APPLICABILITÀ: SINISTRI ED EVENTI

Quanto al regime di applicazione temporale della Tun, il legislatore (articolo 1 comma 18 della legge 124/2017) ha testualmente stabilito che la tabella di legge si applica ai “sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore” del Dpr attuativo. Il che, al di là della apparente linearità della norma, pone più di qualche dubbio interpretativo.
In primo luogo occorre comprendere la ragione della distinzione tra sinistri ed eventi, che, per aver senso compiuto, sembra riguardare i soli danni da responsabilità sanitaria e ravvisarsi nella particolarità della disciplina assicurativa della legge 24/2017 (legge Gelli) e del relativo dm attuativo (232/2023): in quel contesto, il sinistro, che non coincide con il fatto generatore della responsabilità né con l’evento di danno, è normalmente successivo a quest’ultimo e si identifica nella richiesta risarcitoria del terzo danneggiato. Potrebbe dunque sostenersi che per i danni da Rc medica la Tun si applicherà anche a eventi antecedenti all’entrata in vigore del Dpr, se il sinistro (inteso come richiesta del terzo) si è verificato successivamente.
Va dato atto, peraltro, della tesi già evocata da più parti (talvolta per opportunità o convenienza), che si possa chiedere l’applicazione della Tun anche per sinistri precedenti all’entrata in vigore del Dpr: in assenza di indicazioni di legge a quel tempo applicabili, il giudice potrebbe liberamente ancorare la sua valutazione, anziché ai parametri tabellari di Roma o di Milano, ai criteri già elaborati dal legislatore nella Tabella unica nazionale, in quanto espressione di una regola equitativa superiore e perciò preferibile. Una tale interpretazione darebbe luogo a numerose evidenti controindicazioni e criticità, almeno per i giudizi in corso. Sembra perciò preferibile attenersi alla (non casuale) prescrizione normativa, e applicare la Tun soltanto ai sinistri di nuova generazione. 

LA QUADRATURA DEL CERCHIO: I BAREMES MEDICO LEGALI

Al di là di tali dubbi, la novella realizza finalmente quella razionalizzazione del sistema danno alla persona, che sottende all’evidenza un riferimento alle esigenze di sostenibilità, di uniformità e prevedibilità del danno risarcibile, quali elementi coessenziali al buon funzionamento di un’efficace disciplina delle responsabilità obbligatoriamente assicurate. Non tutto però è stato fatto. La definitiva quadratura del cerchio si avrà soltanto con l’emanazione della tabella mancante, anch’essa prevista dall’articolo 138 (comma 1 lettera a), e relativa ai baremes medico legali di valutazione delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti. È di tutta evidenza che la riforma dei criteri di valutazione medico legali potrà concretamente incidere, e molto, sugli attuali assetti risarcitori e sulla loro sostenibilità all’interno del sistema assicurativo. 
Al riguardo è opportuno dar atto dei lavori già svolti dalla Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (Simla) che ha elaborato, con metodo scientifico, i propri baremes, formalizzati in un documento che sarà oggetto di valutazione in sede istituzionale proprio in vista dell’auspicato completamento dell’attuazione dell’articolo 138 del Cap.

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