Il rapporto delle società di mutuo soccorso con il mondo assicurativo
Sebbene ci siano dei punti di contatto tra le imprese assicurative e gli enti mutualistici, c’è ancora poca chiarezza presso i consumatori sulle diverse funzioni di questi soggetti. In un momento di grandi cambiamenti e riforme, occorrerebbe un intervento legislativo
Con questo primo contributo del vice presidente di Uea, Filippo Gariglio, inauguriamo una nuova rubrica mensile a cura dell’associazione, intitolata programmaticamente Agenti nel futuro. Di volta in volta, vari articoli a firma delle principali personalità di Uea indagheranno un tema caldo per l’assicurazione e l’intermediazione, approfondendone i riflessi su tutto il comparto dei rischi, sugli operatori e sui consumatori. Il primo appuntamento riguarda le società di mutuo soccorso e il loro inquadramento normativo rispetto al settore assicurativo.
I principi mutualistici sono alla base delle soluzioni assicurative adottate dalle persone sin dall’antichità, come riscontrato nei più vecchi contratti in materia che sono le prime forme di polizze. L’evoluzione nel tempo ha portato alla nascita delle compagnie di assicurazioni come le conosciamo oggi. Le assicurazioni hanno svolto e svolgono tuttora un ruolo sociale importante nello sviluppo delle complesse società avanzate.
La stessa radice mutualistica la troviamo nelle società di mutuo soccorso (Sms), che si richiamano a principi comuni col mondo assicurativo quali la sussidiarietà e la solidarietà. Le compagnie di assicurazioni nascono in Italia agli inizi del 1800 mentre le Sms si costituiscono ufficialmente nel 1886, operando ognuna in ambiti ben precisi e definiti senza sovrapposizioni o equivoci di percezione da parte delle comunità in cui erano attive, risultando chiara la distinzione tra i due soggetti. Nella legge finanziaria del 2012, però, alle Sms venne data la possibilità di cambiare la loro natura potendone dare una valenza commerciale, forse anche come risposta a esigenze, in particolare nell’ambito sanitario, sempre più presenti nei cittadini italiani e in cui le compagnie di assicurazioni faticavano a dare adeguate soluzioni con le polizze.
REGOLE INCERTE ED EQUIVOCI ATTORNO ALLE SMS
I principi che ne accomunano le origini e un’operatività che dopo il 2012 è andata parzialmente a sovrapporsi anche con l’attività dei promotori mutualistici, configurazione commerciale pertinente al mondo assicurativo ma non consona alle Società di mutuo soccorso, non poteva che portare a equivoci e commistioni che richiedono oggi di avere un quadro normativo di riferimento chiaro e regole di comportamento da parte degli operatori precise, riprendendo quella distinzione che permetta all’utente di non fare confusione tra i due istituti.
Il settore assicurativo è fortemente normato, anzi diremmo ipernormato e vigilato, tanto che la stessa Ivass propone delle semplificazioni, mentre le regole che riguardano le Sms, sempre incerte nella loro definizione giuridica tra enti associativi a carattere mutualistico e società cooperative, non sono più adeguate alle nuove realtà dimensionali e di compiti da esse svolte, con regole che ne normano l’attività di difficile applicazione.
Nell’audizione alla Commissione del Senato il 23 gennaio scorso bene ha fatto la presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, a chiedere un riordino normativo anche in questo ambito per evitare che operatori lavorino con regole diverse, ma soprattutto che centinaia di migliaia (il dato è incerto in quanto inspiegabilmente non accessibile ancorché detenuto da un’istituzione pubblica) di nostri concittadini, che risulterebbero iscritti/aderenti alle Sms, non siano sufficientemente tutelati proprio in quell’ambito sanitario che la nostra Costituzione garantisce.
LE CRITICITÀ: LIMITI DI FATTURATO, SOLVIBILITÀ E CONTROLLI
In materia, Uea ha organizzato più convegni nel tempo, con autorevoli relatori tra docenti universitari, magistrati e esperti della materia, l’ultimo all’Università Cattolica di Milano nel giugno 2023, da cui si evidenzia ancora una volta come la struttura dei controlli sulle Sms sia oggi ripartita tra due ministeri e necessiti una razionalizzazione per applicare quanto già oggi previsto dal Codice delle assicurazioni private (Cap) con l’articolo 345 comma 3. Tale articolo impone alle Sms che superano il giro d’affari di 100mila euro, di sottostare obbligatoriamente alle disposizioni del citato codice con tutte le salvaguardie, anche patrimoniali, applicabili alle compagnie di assicurazioni in funzione delle polizze emesse.
Esiste, in funzione degli impegni presi con i contratti/polizze degli assicurati, una normativa molto stringente sulla solvibilità delle stesse compagnie di assicurazioni (Solvency) e un indice che ne determina l’affidabilità. Paradossalmente, invece, nessun ente ministeriale di competenza del Mimit è in grado di indicare il giro d’affari delle Sms e pertanto l’Ivass, che dipende dal ministero delle Finanze ed è l’authority deputata all’applicazione della norma, non ha gli elementi per poter intervenire e far rispettare la disposizione prevista.
Un’altra riflessione che emerge è sull’esistenza del titolo IV del Cap che norma le imprese assicurative locali, mutue comprese, dove le Sms che superano i cinque milioni di giro d’affari, elemento questo, come abbiamo visto, non verificabile, debbono essere obbligatoriamente iscritte. Anche le norme sul Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) dell’agosto 2023, che ha definito la soglia dei 50mila euro per il giro d’affari per le Sms per poter essere iscritte a tale registro, non risolve le incertezze sopra rilevate.
NON È UNA POLIZZA ASSICURATIVA
Le Sms hanno un ruolo importante, soprattutto nell’ambito socio-sanitario e assistenziale, ma non si deve verificare che un cittadino aderisca a esse pensando di aver comprato una polizza di assicurazioni e di avere tutte le garanzie che le polizze hanno, dalle riserve tecniche a quelle di senescenza, sino ai controlli operati sulle compagnie dalle authority competenti, comprese le certificazioni dei loro bilanci. Tutti aspetti che oggi non coinvolgono le Sms. La terminologia usata nelle condizioni di adesione alle Sms è spesso la stessa dei contratti assicurativi e foriera dell’equivoco richiamato.
È necessario che le prestazioni previste dall’adesione alle Sms abbiano opportuna tutela, che non può essere il ricorso all’autorità giudiziaria che opererebbe in maniera post, ma si agisca in maniera preventiva per dare le giuste tutele a migliaia o forse milioni di cittadini che, se individualmente e per singoli casi, fossero soggetti ad abusi o scorrettezze, non avrebbero le tutele di un contratto in quanto semplici aderenti e difficilmente potrebbero agire con una class action.
DIFFORMITÀ NORMATIVA E FISCALE
Inoltre l’equivoco tra quota di adesione e premio assicurativo è ancora più ampio se a vendere l’adesione alla Sms è un intermediario assicurativo, qualora non esista una corrispondente copertura tramite polizza emessa da compagnia di assicurazioni. Modalità quest’ultima utilizzata nel mercato per equiparare i benefici fiscali tra i cittadini che si trovano in situazioni di ingiustificata e incomprensibile asimmetria di trattamento.
Disallineamento normativo e fiscale che in un momento di grandi cambiamenti e riforme, comprese quelle del sistema sanitario, richiedono un intervento legislativo che faccia chiarezza dando dignità e responsabilità a entrambi gli istituti individuando senza equivoci le authority competenti con l’obbligo di intervenire. Ciò sarebbe a tutto vantaggio dei cittadini per innescare un virtuoso circuito pubblico/privato in particolare nella sanità, in cui le compagnie di assicurazioni, che nel frattempo hanno affinato i loro prodotti alle reali esigenze post-pandemiche delle persone, e le Sms possono operare a favore del benessere dei singoli migliorando la qualità della vita.
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