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Polizza catastrofale, criticità e aspetti su cui fare attenzione

Dopo il parere del Consiglio di Stato, permane l'incertezza sull'effettiva entrata in vigore dell'obbligo di stipula del prodotto cat nat per le imprese. Intanto, però, è opportuno approfondire gli elementi più discussi del regolamento attuativo: dalle somme assicurate al perimetro di protezione fino all'approccio consulenziale

Polizza catastrofale, criticità e aspetti su cui fare attenzione
Prosegue il percorso verso una completa definizione della polizza catastrofale il cui obbligo di stipula è stato prorogato dal governo a fine marzo, data entro la quale comunque non è certo che possa vedere la luce. Il regolamento attuativo ha ricevuto a dicembre il parere non proprio incoraggiante del Consiglio di Stato (CdS) che, sollevando un problema di competenze, ha rimandato la valutazione della convenzione di riassicurazione alla Prima Sezione, inducendo il governo a posticiparne la pubblicazione. Il CdS suggerisce inoltre revisioni e sottolinea aspetti su cui fare attenzione: considerati i 90 giorni che il regolamento concederebbe agli assicuratori per adeguare i testi di polizza, non è da escludere un ulteriore slittamento di tempi. Nel frattempo le compagnie hanno già reso disponibili le polizze che possono comunque essere stipulate su base volontaria. (cfr. Verso la polizza catastrofale, un iter normativo tra dubbi e opportunità, Insurance Daily del 10 luglio 2024).  

I DUBBI SU PROPRIETARIO E UTILIZZATORE 
Secondo la definizione di assicurato, dovranno stipulare la polizza i soggetti iscritti al Registro imprese (le partite Iva genericamente definite) a esclusione delle imprese agricole, con la precisazione che ove proprietario e utilizzatore non fossero lo stesso soggetto e il proprietario non provveda ad assicurare i beni per i quali vige l’obbligo, questo ricadrà sull’utilizzatore. La soluzione, benché necessaria, comporta una complicazione e un aggravio sia in termini di costi sia in termini di operatività per le aziende che utilizzano beni in leasing o svolgono l’attività all’interno di immobili in locazione. In effetti, l’utilizzatore non può essere certo dell’esistenza della polizza, né che la polizza sia conforme alla norma, né che sia effettivamente in vigore. Secondo il CdS resta anche da chiarire se l’obbligo di stipula valga per fattispecie particolari quali l’affitto e l’usufrutto di azienda.

COME INDIVIDUARE IL COSTO DI RIPRISTINO 
Per quanto riguarda i beni oggetto di copertura, si assicura il valore di ricostruzione a nuovo per i fabbricati e il costo di rimpiazzo per gli altri cespiti, similmente alle polizze incendio. Per quanto riguarda i terreni, il parametro di riferimento è il costo di ripristino, definito come somma dei costi di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno, necessari per riportarlo alla condizione precedente all’evento catastrofale. Una definizione quest’ultima del costo di ripristino che, combinata con l’obbligo di prestare la copertura a primo rischio e con limite di indennizzo proporzionale alla superficie del terreno, introduce dubbi su come si possano correttamente assicurare le proprietà site in zone a rischio frana. Provando a immaginare una possibile soluzione applicativa, si potrebbe individuare un costo di ripristino per unità di superficie sulla scorta del danno ragionevolmente atteso in relazione alle condizioni al contorno (Eml = Expected maximum loss), oppure individuando il massimo danno probabile (Pml = Probable maximum loss), ma è evidente che la valutazione di questi o di altri parametri analoghi scelti per rappresentare il rischio richiede, giocoforza, competenze specifiche e specialistiche di tipo peritale che il cliente non ha.   

ESCLUSIONI E SOMME ASSICURATE
Si sofferma sui terreni anche il sesto punto del parere del CdS che invita il legislatore a “meglio chiarire, mediante apposita integrazione” i motivi per i quali possano essere escluse dalla copertura tipologie di movimento diverse dai fenomeni franosi, sottolineando in particolare la criticità della definizione. Sempre in relazione ai terreni, il CdS raccomanda di precisare se la polizza debba contemplare o escludere tutte o alcune fattispecie ascrivibili a concatenazione di eventi (danni consequenziali); lo schema proposto escluderebbe alluvioni e inondazioni causate da frane mentre sembrerebbe ricomprendere i fenomeni franosi causati da eventi sismici o altre calamità (cfr. relazione illustrativa e tecnica al regolamento).  È richiesta copertura per il 100% delle somme assicurate ove il valore complessivo dei beni per l’insieme delle ubicazioni considerate non superi il milione di euro. Oltre il milione e fino a trenta è possibile limitare il massimale al 70% dei valori assicurati ma, in entrambi i casi, il massimo scoperto praticabile sarà del 15%. Per somme assicurate superiori a 30 milioni la percentuale di copertura e gli scoperti sono demandati alla libera pattuizione fra le parti.  

EVITARE UN’ERRATA ASSUNZIONE DEL RISCHIO 
È fatto obbligo agli assicuratori di predisporre premi proporzionali al rischio, da definire sia in relazione all’ubicazione sia in relazione alla vulnerabilità. Per quanto riguarda l’ubicazione non è sufficiente affidarsi a tariffe geolocalizzate; le tariffe dovranno essere adeguate periodicamente al variare della probabilità di accadimento degli eventi e alla loro evoluzione nel tempo, anche se non è chiaro come le compagnie possano adempiere a tale obbligo. In aggiunta, l’andamento dei premi dovrà essere direttamente proporzionale alla vulnerabilità dei beni assicurati: a beni più vulnerabili caratterizzati da probabilità di danno più alta corrisponderà un maggiore costo della polizza. Si noti che per calmierare i prezzi al variare della vulnerabilità è necessaria un’analisi dello stato di fatto approfondita, finalizzata alla compilazione dei questionari assuntivi e alla stima dei valori da assicurare, che richiede l’intervento di figure specializzate con competenze diverse. L’errata assunzione del rischio potrebbe comportare la perdita del risarcimento e al contempo l’impossibilità di accedere ai fondi pubblici, pertanto è quantomeno opportuno se non indispensabile che gli assicurati siano accompagnati nel processo assuntivo da professionisti esperti.  

UN ESTESO APPROCCIO CONSULENZIALE 
Sui fabbricati, ad esempio, sarebbe necessario riconoscere preventivamente la tipologia strutturale (cemento armato, muratura, acciaio, legno), l’anno di costruzione o la norma tecnica di riferimento del progetto, o ancora la tipologia di fondazione e le strutture secondarie, tutti parametri che richiedono competenze di tipo ingegneristico. Non a caso anche il CdS suggerisce al legislatore di “valutare l’opportunità di individuare, nell’articolato in esame, anche le figure dotate di adeguate professionalità in tali settori, effettivamente capaci di assicurare la migliore valutazione dei danni prodotti da tali eventi”. Approccio consulenziale, quindi, che richiederebbe una conoscenza del patrimonio immobiliare e mobiliare tutta da costruire, che poco si attaglia a polizze standardizzate veicolate tramite canali distributivi non professionali. Che dire? In trepidante attesa ci auguriamo di non sperimentare nuovamente quanto già avvenuto in passato, ovvero che non debba essere il manifestarsi di un evento catastrofale la  leva per superare l’andirivieni di pareri e controdeduzioni e dare definitivamente corso alla diffusione di queste polizze, così importanti per l’equilibrio del sistema economico.

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