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Verso la polizza catastrofale, un iter normativo tra dubbi e opportunità

Tanti gli interrogativi ancora aperti, soprattutto dal punto di vista della dimensione dei rischi: in questo gli intermediari potranno avere un ruolo importante che, contemporaneamente, comporterà responsabilità e possibilità di sviluppo

Verso la polizza catastrofale, un iter normativo tra dubbi e opportunità hp_vert_img
Dopo la conversione della legge di Bilancio con cui il governo ha confermato le previsioni dell’articolo 1 comma 101, pare che non sarà concessa alcuna proroga e il 2024 potrebbe essere l’anno in cui anche l’Italia riuscirà a dotarsi di una polizza assicurativa obbligatoria (per le aziende) per i rischi catastrofali (sisma, alluvione, frane, inondazioni ed esondazioni). 

Pensare a una copertura su base volontaria o semiobbligatoria sulla scorta delle esperienze di altri paesi come Francia o Svizzera, ove si aggiunge un sovrappremio al tasso del rischio incendio nelle polizze dei fabbricati, sarebbe un approccio velleitario per il contesto italiano nel quale cittadini e imprese stentano ad assicurarsi: secondo dati Ivass 2019, il 40% delle abitazioni al Centro-Nord ha una polizza incendio, solo il 15% al Sud e Isole. 
Di queste solo il 3,6% ha una copertura terremoto o alluvione. D’altra parte la leva dell’obbligatorietà, ha sempre cozzato contro il problema, tutto politico, di un costo/polizza che, interpretato come tassa, non ha mai incontrato i favori del parlamento. 

EVITARE L’ENNESIMO FALLIMENTO 
Per questo, a fronte di un’iniziativa con la quale lo Stato chiede solo alle imprese di assicurarsi entro il 2024, avvalendosi della possibilità di negare l’accesso a contributi pubblici a chi non ottempera, è lecito pensare che la scelta di orientare la polizza a immobili strumentali, impianti e attrezzature, trascurando le civili abitazioni, incontri proprio l’esigenza di evitare l’ennesimo fallimento. 

Per la verità non si comprende come non si sia pensato di applicare una soluzione semiobbigatoria quantomeno agli immobili residenziali condominiali, in gran parte già assicurati con polizza globale fabbricati (Uea ha formulato una proposta in tal senso con largo anticipo, nel 2010). 
È evidente che l’Italia stia pagando un ritardo non solo normativo, e l’obiettivo del legislatore è favorire la diffusione di polizze che possano garantire coperture efficaci nell’interesse di tutti, pubblico e privati (uno studio del Cnr del 2021 indica 122 miliardi di euro la spesa dello Stato italiano per danni da sisma dal 1968 al 2012). 

CULTURA ASSICURATIVA: UNA NUOVA FORMA MENTIS 
In quest’ottica, rivolgendosi alle imprese, sarebbe più urgente promuovere la diffusione di una cultura assicurativa ormai indispensabile, una nuova forma mentis ove i costi derivanti dai danni accidentali siano vere e proprie poste di bilancio. La stessa Bce ha già inserito l’esposizione ai rischi fisici fra gli indicatori che misurano la sostenibilità finanziaria, considerando che i danni causati dagli eventi naturali estremi possono inficiare la capacità delle aziende di rimborsare i debiti, riducendo gli attivi disponibili (Rapporto Cerved 2021, Piano d’azione Bce 2021, 24 gennaio 2023).

La strada sembra tracciata: la protezione dal rischio ambientale diverrà elemento non trascurabile per presentarsi al mercato del credito e il costo della polizza dovrà essere considerato piuttosto come un vero e proprio investimento. Tornando all’operatività, definito seppur a grandi linee cosa assicurare, dovrà porsi l’attenzione a come assicurarlo, mentre il tempo stringe e manca ancora il decreto attuativo, che dovrà dettagliare profili di rischio, coperture e franchigie, per consentire alle compagnie, con l’ausilio di riassicuratori, di rispondere al già assodato obbligo a contrarre. Una corsa contro il tempo insomma, facilitata però dalla posizione già assunta dallo Stato che, per il tramite di Sace, s’impegna come ultimo riassicuratore coprendo fino al 50% del rischio con una dotazione iniziale di cinque miliardi di euro. 

COME CALIBRARE LE TARIFFE 
Molti ancora i dubbi da chiarire. Lo Stato si riserva di “tenere conto” di chi non si assicura “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche” tuttavia, non essendo prevista alcuna sanzione in fase assuntiva, potrebbero verificarsi anomalie inattese. Le imprese allocate in territori a basso rischio potrebbero decidere di non assicurarsi o di assicurare solo alcune tipologie di rischio, rinunciando consapevolmente a eventuali contributi; è il caso di regioni come Piemonte e Lombardia che rispetto ai danni da sisma si caratterizzano per rischio (R) basso ed esposizione (E) molto alta. 

Per contro, se le tariffe saranno troppo tecniche, le imprese dislocate in territori ad alto rischio potrebbero vedersi proposti premi di impatto non trascurabile. È il caso ad esempio del rischio terremoto e alluvione in Emilia Romagna e Toscana ove si riscontrano in diverse zone concentrazioni significative di piccole medie imprese con capacità di spesa limitata e patrimonio edilizio ad alta vulnerabilità (V), per le quali il costo della garanzia potrebbe risultare eccessivo (rappresentazione sintetica del rischio sismico: Rischio = Pericolosità * Vulnerabilità * Esposizione). 

LA DIMENSIONE REALE DEI RISCHI 
Si attendono anche delucidazioni in merito a soggetti e oggetti effettivamente interessati dal provvedimento: le abitazioni in proprietà a persone giuridiche dovranno essere assicurate nonostante non vi sia alcun obbligo per le case dei privati cittadini? Per le imprese con sedi operative in locazione le compagnie dovranno fornire coperture assicurative stand alone per impianti e attrezzature visto che l’obbligo di assicurare il fabbricato dovrebbe essere in capo al proprietario? 

E in tal caso il fabbricato dovrà essere assicurato solo qualora il proprietario sia una persona giuridica? Una cosa è certa: affinché la protezione sia efficace i rischi dovranno essere correttamente dimensionati e in questo senso il ruolo degli intermediari comporterà una considerevole assunzione di responsabilità, pur rappresentando un’interessante opportunità di sviluppo (una stima de Il Sole 24 Ore ipotizza due miliardi di euro di premi in gioco). 

SIAMO SOLO ALL’INIZIO 
L’impressione è che la polizza possa essere solo a valore intero affinché sia garantita una copertura completa al netto dei soli scoperti che, se confermata la prima istanza, non potranno superare il 15%. La valutazione dei limiti di indennizzo da assicurare sarà quindi determinante sia per i fabbricati (costo di costruzione) sia per impianti e attrezzature (valore di rimpiazzo) e sarà opportuno avvalersi di un supporto tecnico professionale esperto per acquistare una copertura assicurativa adeguata.

 Competenze ancora più ingegneristiche potrebbero essere necessarie per la redazione dei questionari assuntivi, ove fosse richiesta una descrizione dettagliata delle tipologie strutturali per l’ambito sismico, o in relazione alla pericolosità del territorio per il rischio alluvione e inondazione ove non fossero geolocalizzati. La speranza è che il provvedimento sia solo l’incipit di un percorso volto a ridurre il protection gap che dovrebbe muovere al più presto per estendere il provvedimento alle civili abitazioni e includere in copertura anche quegli eventi naturali estremi che negli ultimi anni hanno incrementato frequenza e intensità come trombe d’aria, bombe d’acqua ed eventi grandigeni.

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