Obbligo di polizza cat nat, ecco cosa prevede il decreto attuativo
La bozza messa a punto dal Mef e dal Mimit è pronta: al suo interno sono definite, tra le altre cose, le modalità di individuazione degli eventi e di determinazione e adeguamento periodico dei premi, e i limiti alla capacità assuntiva delle compagnie
È pronto l’atteso decreto attuativo cui spetta il compito di definire meglio alcuni aspetti relativo all’obbligo per le imprese di assicurarsi contro le catastrofi naturali (introdotto dall’ultima legge di Bilancio). Alcuni contenuti del documento, redatto dai tecnici del ministero dell’Economia e delle Finanze e del ministero delle Imprese e del made in Italy, già anticipati dal Sole 24 Ore, sono stati ora visionati anche dall’agenzia Ansa, che ne ha divulgato alcuni passaggi.
Il decreto prevede che siano esclusi dalla copertura assicurativa “i beni immobili che non siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia e i beni che non siano conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche, ivi inclusi obblighi di manutenzione o il cui utilizzo sia stato sospeso ovvero vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento”.
La norma inoltre definisce i fenomeni naturali interessati.
Per alluvione, inondazione ed esondazione: “straripamento, tracimazione, fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, derivanti da eventi atmosferici naturali, che interessino l’area in cui si trovino i beni assicurati, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione”.
Per sisma: “sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro”.
Per frana: “movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dalla frana nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione”.
La polizza assicurativa non copre i danni conseguenza diretta o indiretta dell’azione dell’uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose; i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Per la fascia assicurata fino a 1 milione di euro il limite di indennizzo è “pari alla somma assicurata”; per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata il limite di indennizzo è “pari al 70% della somma assicurata dell’ubicazione danneggiata”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA