Ivass, al via la dematerializzazione dell'attestato di rischio
L'Istituto pubblica lo schema di regolamento. Entrerà in vigore per i contratti in scadenza dal primo luglio 2015
06/03/2015
L’Ivass ha pubblicato lo schema di regolamento per la dematerializzazione dell’attestato di rischio che entrerà in vigore per i contratti in scadenza dal primo luglio 2015. I commenti dovranno pervenire a Ivass entro il 6 aprile, all’indirizzo email attestato_di_rischio@ivass.it. Quello pubblicato dall’Istituto è un regolamento atteso da tempo. Data la portata dei cambiamenti tecnici e operativi, che Ivass riconosce, era stato già creato un tavolo tecnico con Ania e alcuni rappresentanti delle imprese: il regolamento è quindi frutto anche di quei confronti.
Le principali novità riguardano: il contenuto dell’attestato di rischio, con l’indicazione della tipologia del danno pagato, sia per cose sia per persone; l’obbligo per le imprese di creare una banca dati che, dal primo giugno, dovrà contenere tutti gli attestati di rischio relativi ai contratti in scadenza dal primo luglio; la consegna agli assicurati del documento in forma elettronica; l’acquisizione diretta dell’attestato dell’assicurato da parte di una compagnia in sede di stipula dei nuovi contratti; e alcune nuove competenze dell’Ivass in materia di controlli per disciplinare le modalità di alimentazione e accesso alla banca dati.
Nel dettaglio di alcuni cambiamenti, l’Ivass precisa che le regole evolutive delle classi di merito di conversione universale saranno disciplinate con un apposito provvedimento, ma che fino alla sua entrata in vigore resteranno in vigore le regole previste nel regolamento Isvap 4/2006. Stesso discorso per quanto riguarda le modalità tecniche di alimentazione e consultazione della banca dati, che saranno disciplinate da un nuovo provvedimento.
L’attestato di rischio dovrà essere consegnato anche agli altri aventi diritto, se diversi dal contraente, ovvero proprietario del veicolo, usufruttuario, acquirente nel caso di patto di riservato dominio, locatario nel caso di locazione finanziaria. Il regolamento stabilisce anche le nuove modalità e i tempi di consegna dell’attestato di rischio per via telematica, che deve avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. La consegna sarà valida quando l’attestato di rischio sarà presente nell’area riservata al cliente sul sito dell’impresa, oppure si potrà anche richiedere di ricevere il documento tramite posta elettronica, oppure utilizzando una app per smartphone o tablet, o attraverso i social network. Per le flotte l’attestato deve essere richiesto. Il termine ultimo per l’adeguamento a questa norma è il 31 ottobre 2015.
Nel regolamento è previsto che all’atto della stipula del contratto, l’assicurato richieda la stampa cartacea all’intermediario: tuttavia, e questa parte appare un po’ oscura, “gli attestati di rischio così rilasciati – scrive Ivass – hanno come unico scopo quello di fornire agli assicurati un ulteriore strumento di conoscenza della propria posizione assicurativa ma non assolvono all’obbligo di consegna telematico da parte delle imprese né – soprattutto – possono essere utilizzati dagli assicurati in sede di stipula di un nuovo contratto”. Sembra di capire che un attestato di rischio stampato, ma non inviato telematicamente, o non presente nell’area clienti della compagnia, non abbia un reale valore legale per l’assicurato.
All’atto della stipula della polizza, l’impresa, attraverso la banca dati degli attestati di rischio, acquisisce l’attestato di rischio. Qualora l’attestazione non risulti presente, la compagnia acquisisce l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito. Una volta assunto il contratto, le imprese devono verificare “tempestivamente” la correttezza delle dichiarazioni. Questo serve per l’immediata stipula del contratto anche nell’ipotesi di un’erronea alimentazione della banca dati.
Infine, il capitolo delle sanzioni prevede che Ivass consideri, ai soli fini sanzionatori, l’insieme delle trasmissioni effettuate dalle imprese ogni due mesi. Alla scadenza di ciascun bimestre, l’Ivass contesterà alle compagnie l’eventuale inosservanza delle norme sull’alimentazione della banca dati.
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