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Ddl Concorrenza, le proposte di Ania per migliorarlo

Il presidente, Aldo Minucci, in occasione dell’audizione presso la commissione Giustizia della Camera dei deputati, ribadisce il favore della Confindustria assicurativa per il provvedimento ma segnala anche alcuni correttivi

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L’Ania conferma il suo giudizio positivo sugli articoli che riguardano direttamente o indirettamente il mondo assicurativo contenuti nel cosiddetto ddl Concorrenza che a breve dovrà affrontare l’ultimo passaggio parlamentare prima della sua approvazione. Lo ha ribadito ancora ieri, il presidente dell’associazione, Aldo Minucci, in occasione dell’audizione presso la commissione Giustizia della Camera dei deputati.

Alcune questioni che il provvedimento andrebbe, se non a risolvere, almeno a migliorare notevolmente, ha ricordato Minucci, sono note da tempo al mondo assicurativo. Un pronunciamento in questo senso del legislatore, quindi, era “atteso da ormai cinque anni”, ed ecco perché l’Ania ne auspica “la rapida approvazione, pur con le modifiche che il Parlamento intenderà adottare”. Secondo Minucci, l’impianto normativo promuove dinamiche competitive nel quadro di un corretto allineamento ai princìpi dell’Unione Europea. 

Entrando nel merito delle questioni toccate dalla legge, Minucci elenca e affronta gli articoli che riguardano il divieto di cessione del credito; il risarcimento in forma specifica; l’identificazione dei testimoni; il risarcimento del danno non patrimoniale e l’utilizzo delle scatole nere.

VIETARE LA CESSIONE DEL CREDITO 
Ania plaude alla facoltà data all’assicurato, in cambio di uno sconto sul premio, di accettare una clausola contrattuale che lo impegna a non cedere il proprio diritto al risarcimento dei danni senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Si tratta di una norma che rafforza la trasparenza nel rapporto tra cliente e assicurato e incentiva il contrasto alle frodi. Tuttavia, sostiene Minucci, “va sottolineato che essa, per essere più efficace, dovrebbe essere costruita nel senso di vietare in generale il ricorso alla cessione del credito nell’ambito dei risarcimenti Rc auto”.

DA MIGLIORARE IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA 
Per ottenere più sconto sul premio, l’assicurato avrà anche facoltà di sottoscrivere una clausola di risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale. La disposizione, dice l’Ania, “non può certo apparire innovativa o anomala per il nostro ordinamento giuridico”, in quanto rientra in un principio generale che il risarcimento di un danno possa essere effettuato dal responsabile in forma specifica, oppure per equivalente. Minucci vuole sgombrare il campo dal timore di un degrado delle prestazioni da parte delle carrozzerie convenzionate che, per entrare nel network, devono osservare “elevati requisiti di organizzazione aziendale, assunzione di responsabilità attraverso la fornitura di garanzie di risultato delle prestazioni e certificazioni di qualità sull’intero ciclo produttivo”. 

L’aspetto da migliorare nella norma è alla lettera E dell’articolo 3, dove non si prevede alcuna conseguenza qualora l’assicurato non rispettasse la clausola da lui stesso sottoscritta. “Al riguardo – sottolinea Minucci – tale fattispecie, in cui il danneggiato è l’assicurato stesso, potrebbe essere disciplinata in maniera conforme a quanto viene previsto dall’articolo 10, comma 2, del ddl, che disciplina l’ipotesi in cui il danneggiato sia diverso dall’assicurato prevedendo che il danno riparato da un carrozziere di fiducia venga risarcito direttamente a questi su presentazione di fattura, mentre, in assenza di riparazione, la somma corrisposta al danneggiato venga commisurata al costo di riparazione preventivato dalle carrozzerie convenzionate”.

SOLO TESTIMONI CERTI 
L’articolo 6, che norma l’identificazione dei testimoni, secondo Minucci, “si caratterizza per la sua importanza nell’ambito della lotta ai comportamenti fraudolenti”. Tuttavia anche qui l’Ania chiede un miglioramento nel senso di non limitare la legge sull’identificazione dei testimoni ai soli sinistri con danni materiali, “ma di estendere l’identificazione tempestiva dei testimoni a tutti i sinistri, poiché l’esclusione di quelli con danni alla persona depaupera fortemente l’efficacia della disposizione stessa, in quanto la rilevante entità economica di detti danni favorisce l’insorgenza di richieste fraudolente”. 

Ecco perché, Minucci vorrebbe che fosse introdotta una disciplina per la decadenza del risarcimento del danno. Non modificando la prescrizione a due anni del risarcimento, Ania propone che il danneggiato decada dal diritto al risarcimento qualora non presenti la relativa richiesta entro 90 giorni dal sinistro, “salvo i casi di forza maggiore e di impedimento senza colpa a esercitare il diritto entro tale termine e naturalmente salvi i diversi termini in caso di reato”. 

Un’altra criticità in merito all’ammissibilità dei testi riguarda la specificazione che l’esclusione dalla testimonianza di un soggetto deve derivare dall’essere già stato testimone in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni, e non in tre cause: “poiché tale informazione – spiega Minucci – non è rilevabile dalla Banca dati sinistri dell’Ivass e quindi limiterebbe il campo di ricerca della preesistenza ai soli contenziosi giudiziari già iscritti a ruolo”.

LA SCATOLA NERA DIFENDE L’ASSICURATO 
Minucci non si sofferma più di tanto sul tema dell’approvazione delle tabelle del danno non patrimoniale, e riassume in breve tutte le varie criticità intorno al provvedimento. Oltre a premettere e spiegare le ragioni e l’importanza dell’uniformità di giudizio su quelle fattispecie di danni, il presidente di Ania auspica che “la riforma del sistema di risarcimento del danno non patrimoniale sia approvata, così come le tabelle del danno biologico definite nel corso di questi lunghi anni”. 

Infine, Minucci invita i deputati a non modificare l’articolo sul valore probatorio della scatola nera perché si “rischierebbe di sminuire o svuotare del tutto la portata della norma e la sua stessa rilevanza”. Una semplice eccezione specifica, sostiene l’Ania, non può essere sufficiente per contestare il mancato funzionamento del dispositivo: “ciò rappresenterebbe un grave vulnus all’efficacia dell’articolo 8 del ddl a fini di deterrenza delle frodi assicurative”. 

L’Ania ricorda anche che nel 2014 sono stati denunciati oltre 50 mila sinistri in cui il presunto responsabile ha sostenuto di non essere mai stato coinvolto nell’incidente: “la scatola nera può fornire un’adeguata difesa contro i frodatori”, ha concluso Minucci.

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