Sono state definite le condizioni del contratto base Rc auto
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mise che ne fissa le caratteristiche. La misura entra in vigore a partire dal 2 luglio
Otto anni, tre legislature e sei esecutivi dopo, sono state definite le condizioni del contratto base Rc auto. La misura, infatti, era stata introdotta nel lontano 2012 dal governo Monti (ministro dello Sviluppo economico di allora, Corrado Passera: una vita fa) all’interno di uno degli ormai noti decreti Sviluppo (dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221). L’idea di partenza era quella di avere una polizza-tipo con clausole e coperture uguali per ogni compagnia, da fornire a chiunque la chieda, in modo da rendere subito chiaro quale compagnia pratica le offerte più vantaggiose, a parità di tutte le condizioni.
Nella legge 221/2012, e in particolare all’articolo 22, comma 4, si rinviava a un apposito decreto, adottato dal Mise, “sentiti l’Ivass, l’Ania, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative”, per la definizione delle caratteristiche del contratto base, “nonché la definizione dei casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso contratto base”.
Ebbene, ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mise dell’ 11 marzo 2020 n. 54 con cui è stato emanato il regolamento “recante la definizione del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 2 luglio.
Il decreto dispone, in particolare, che ciascuna impresa di assicurazione possa determinare liberamente il prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive dandone evidenza anche tramite il proprio sito internet. L’offerta deve essere riportata nel modello elettronico predisposto dal Mise, sentito l’Ivass, che costituirà lo standard informativo comune su cui si basa, "in modo che ciascun consumatore possa ottenere un unico presso complessivo annuo". Attraverso tale modello, sarà garantita la confrontabilità delle offerte assicurative. Il modello elettronico costituisce infatti "lo standard informativo comune su cui si basa l'offerta fornita mediante i siti internet delle imprese, nonchè mediante il servizio Nuovo preventivatore pubblico" (articolo 3).
Sono inoltre definite le condizioni aggiuntive al contratto base, liberamente offerte dall’impresa, “ovvero le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa Rc auto che incidono sulla diminuzione o aumento del premio e le ulteriori clausole di riduzione o di aumento del premio” (articolo 2).
Nella legge 221/2012, e in particolare all’articolo 22, comma 4, si rinviava a un apposito decreto, adottato dal Mise, “sentiti l’Ivass, l’Ania, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative”, per la definizione delle caratteristiche del contratto base, “nonché la definizione dei casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso contratto base”.
Ebbene, ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mise dell’ 11 marzo 2020 n. 54 con cui è stato emanato il regolamento “recante la definizione del contratto base di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore”, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 2 luglio.
Il decreto dispone, in particolare, che ciascuna impresa di assicurazione possa determinare liberamente il prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive dandone evidenza anche tramite il proprio sito internet. L’offerta deve essere riportata nel modello elettronico predisposto dal Mise, sentito l’Ivass, che costituirà lo standard informativo comune su cui si basa, "in modo che ciascun consumatore possa ottenere un unico presso complessivo annuo". Attraverso tale modello, sarà garantita la confrontabilità delle offerte assicurative. Il modello elettronico costituisce infatti "lo standard informativo comune su cui si basa l'offerta fornita mediante i siti internet delle imprese, nonchè mediante il servizio Nuovo preventivatore pubblico" (articolo 3).
Sono inoltre definite le condizioni aggiuntive al contratto base, liberamente offerte dall’impresa, “ovvero le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa Rc auto che incidono sulla diminuzione o aumento del premio e le ulteriori clausole di riduzione o di aumento del premio” (articolo 2).
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