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Al via l’iter del ddl Ricostruzione

Il testo introduce una delega al governo affinché emani entro 12 mesi “uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi” finalizzati a indennizzare i danni da cat nat

Al via l’iter del ddl Ricostruzione
Un altro possibile tassello della sempre auspicata collaborazione tra il pubblico e il privato nella gestione dei disastri naturali sembra profilarsi all’interno del nuovo disegno di legge per la ricostruzione post-calamità, da ieri all’esame della Camera. All’interno del ddl è infatti prevista, tra le altre cose, l’introduzione di una delega al governo affinché emani entro 12 mesi “uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati a indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali”. Nella delega, in ogni caso, non si parla di obbligatorietà della polizza assicurativa, come aveva proposto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, il 21 settembre scorso.

Il ddl prevede, in un altro articolo, la possibilità per le imprese di una liquidazione parziale anticipata dei danni subiti, da parte delle compagnie assicurative presso le quali le imprese hanno sottoscritto una polizza.

Il ddl Ricostruzione è una legge quadro per la ricostruzione post-calamità, dopo che si è conclusa la fase emergenziale, e prevede tra le altre cose che il Consiglio dei ministri possa dichiarare per la zona colpita “lo stato di ricostruzione nazionale”. Per la news completa, clicca qui.
Nell’ultimo articolo di merito, il testo introduce la delega al governo per emanare entro 12 mesi dei decreti legislativi che definiscano "degli schemi assicurativi volti a indennizzare le persone fisiche e le imprese" colpite dalla calamità. Tali decreti legislativi dovranno rispettare dei principi:  "individuare la platea dei soggetti aventi diritto all’indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l’efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate"; "individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l’entità dei massimali assicurativi"; "promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi"; "valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall’attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali".   
Un altro articolo, il 23, interviene anch'esso in tema di assicurazioni. E stabilisce che l'azienda che ha stipulato una polizza per la copertura dei danni a beni mobili e immobili, strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione può chiedere l’immediata liquidazione di una parte del danno complessivo alla compagnia assicuratrice, che è obbligata a pagare entro il limite del 30% dei danni".


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