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L’arbitro assicurativo è legge

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento redatto dal ministero delle Imprese e del made in Italy di concerto con il ministro della Giustizia

L’arbitro assicurativo è legge
Questa volta ci siamo davvero. L’arbitro assicurativo è finalmente legge. Dopo una lunga attesa, è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy che, redatto di concerto con il ministro della Giustizia, definisce il regolamento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo. 

Stando a quanto stabilito dal regolamento, in vigore dal prossimo 24 gennaio, lo strumento sarà istituito presso l’Ivass e avrà competenza su tutte le controversie derivanti da contratti di assicurazione e aventi come oggetto l’accertamento di diritti, eccezion fatta per le dispute relative ai sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, così come per quelle rimesse alla Consap. Le controversie saranno unicamente documentali e non si potrà disporre di perizie tecniche, testimonianze o dichiarazioni orali, ferma restando però la possibilità per l’arbitro assicurativo di sentire le parti. 

Ogni collegio sarà composto da cinque membri. Saranno sempre presenti il presidente e i due componenti scelti dall’Ivass, mentre il resto della composizione sarà definito di volta in volta in base alla natura del ricorso. Un membro sarà scelto fra i componenti designati dalle principali associazioni di categoria delle imprese e degli intermediari, a seconda appunto che la controversia riguardi un’impresa o un intermediario. L’ultimo membro sarà infine designato fra quelli proposti dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti.

Il presidente resterà in carica cinque anni, mentre per gli altri membri del collegio la durata del mandato si ferma a tre anni. I componenti saranno scelti tra docenti universitari, magistrati in quiescenza, professionisti iscritti in albi professionali con anzianità di iscrizione di almeno 12 anni e dipendenti delle autorità di vigilanza che abbiano cessato le proprie funzioni.

Il ricorso può avere a oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a patto che non si superino certe soglie: 300mila euro se la controversia riguarda contratti di ramo I e se le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso; 150mila euro se la controversia riguarda contratti di ramo I (fermo restando quanto previsto in precedenza) e contratti degli altri rami vita; 2.500 euro se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile; e infine 25mila euro per tutti gli altri casi.

Il ricorso, pena la sua inammissibilità, deve essere preceduto da un reclamo presentato all’impresa o all’intermediario e può essere proposto soltanto una volta ricevuta la risposta sul reclamo, in ogni caso entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo.

Una volta ricevuto il fascicolo completo, il collegio deve pronunciarsi a maggioranza entro 90 giorni con una decisione motivata che può presentare anche proposte conciliative. L’impresa o l’intermediario hanno infine 30 giorni di tempo per dare esecuzione alla decisione del collegio.

L’Ivass avrà quattro mesi dall’entrata in vigore del regolamento per dare operatività all’arbitro assicurativo.

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