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Obbligo assicurativo sui rischi catastrofali: a che punto siamo?

L’intervento legislativo è più che mai opportuno in una nazione che somma un territorio fragile e soggetto a eventi naturali estremi a un tessuto produttivo costituito soprattutto da Pmi e per questo più vulnerabile. La vera sfida è quella di concretizzare i buoni propositi nel breve periodo, a tutela di tutti gli attori coinvolti, assicurati in primis

Obbligo assicurativo sui rischi catastrofali: a che punto siamo?
Nel dicembre 2023, con la Legge di bilancio n. 213/2023, il legislatore italiano ha deciso di intervenire introducendo l’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa, per i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, per le imprese con sede in Italia e quelle con una stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione nel registro delle imprese. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole e quelle i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in assenza delle autorizzazioni previste.

Parallelamente, è stato introdotto un obbligo a contrarre in capo alle compagnie assicurative operanti in Italia nel ramo danni 8 (Incendio ed elementi naturali), che verrà probabilmente meglio specificato (e limitato) in sede di decreto attuativo.

Una norma di cui si sentiva l’esigenza

I richiamati obblighi, la cui applicazione era originariamente prevista per il 31 dicembre 2024, dovrebbero essere operativi, salvi ulteriori (probabili?) rinvii, entro il prossimo 31 marzo. A tali obblighi è stata inoltre aggiunta, con la Legge 193/2024, un’ulteriore previsione relativa alla comparazione delle offerte delle imprese di assicurazione tramite apposito portale informativo “[...] anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli [...]” (art. 1, comma 105-bis, della Legge n. 213/2023).

In linea generale, l’intervento legislativo sembra, a chi scrive, più che mai opportuno in una nazione che, da un lato, è (e sarà sempre più) gravemente esposta al rischio di eventi estremi, inclusi terremoti e alluvioni, e, dall’altro, possiede un tessuto industriale composto prevalentemente da piccole e medie imprese, tendenzialmente più vulnerabili di fronte a tali eventi.

Tuttavia, nonostante il lungo tempo trascorso dall’entrata in vigore della richiamata normativa, si è ancora in attesa del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, che sarà cruciale per la concreta applicazione della norma, la quale ha disposto che con il decreto potranno essere “stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi” (art. 1, comma 105, L. 213/2023).

I punti che rimangono da chiarire

Nell’attesa di conoscere il contenuto del decreto interministeriale, che potrebbe persino ridefinire il perimetro oggettivo dell’obbligo, includendo, ad esempio, calamità naturali ed eventi catastrofali oggi non ricompresi nell’elenco (tassativo?) previsto dalla legge, numerosi esperti si sono già interrogati e confrontati su svariati punti della legge e delle varie versioni del decreto già circolate. Inoltre, il Consiglio di Stato si è già espresso con un primo (ma non ultimo) parere con cui, pur riconoscendo l’importanza di un intervento legislativo in materia, ha evidenziato alcune criticità.

In particolare, tra le principali questioni aperte e le perplessità sollevate, si ritiene opportuno menzionare: 
a) l’attuale incertezza sul soggetto su cui grava l’obbligo nel caso di affitto e usufrutto di azienda; 
b) la necessità di chiarire il concetto di “proporzionalità” dei premi rispetto al rischio e stabilire dei criteri al fine di tenere conto, come indicato in alcune bozze del decreto, delle misure adottate dall’impresa al fine di mitigare i rischi oggetto della copertura; 
c) l’esclusione della grandine, nonostante sia proprio tale evento ad aver cagionato, di recente, i più ingenti danni sul territorio nazionale, così come di altri eventi atmosferici quali vento, trombe d’aria, uragani, tempeste, gelo, neve, allagamenti, bombe d’acqua, eruzioni vulcaniche, maremoto e valanghe; 
d) l’esclusione dei danni indiretti, quali i danni da interruzione dell’attività (business interruption) e i danni alle merci contenuti nei beni assicurati – aspetti certamente cari al mondo delle imprese; 
e) la definizione del parametro su cui misurare l’eventuale scoperto o franchigia, che non potrà, sulla base dell’attuale norma, essere superiore al 15% del danno (Valore intero? Primo rischio assoluto? Valore a nuovo?); 
f) l’attuale incertezza sulle conseguenze sanzionatorie per le imprese in caso di mancato adempimento all’obbligo assicurativo.

Anche in Europa si attendono gli sviluppi

Rimarrà poi da vedere come il mercato assicurativo deciderà di affrontare questa nuova sfida/opportunità, anche alla luce delle diverse capacità a disposizione degli assicuratori e dell’effettiva operatività (e capienza, posto il limite massimo dei 5 milioni di euro all’anno) della convenzione Sace, che potrebbe coprire “fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto”, con garanzia statale “esplicita, incondizionata, irrevocabile” (articolo 1, commi 108 e 109, della Legge n. 213/2023).

L’attuale norma prevede infine la possibilità di costituire dei consorzi, ma rimangono da valutare le modalità di costituzione di tali eventuali consorzi, nel rispetto (anche) delle norme in materia di concorrenza e antitrust. Tutto ciò, in attesa degli sviluppi anche a livello di Unione Europea, vista la rilevanza dell’argomento e l’attenzione mostrata da parte di Eiopa e della Banca Centrale Europea, da ultimo con la recente proposta congiunta volta a ridurre l’impatto economico delle catastrofi naturali nella Ue. 


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