Danno tanatologico, per le Sezioni Unite non è ammissibile
Depositata oggi la sentenza attesa da tempo che chiarisce la questione sollevata dopo il pronunciamento della Cassazione con la 1361 del 23 gennaio 2014
22/07/2015
Il danno tanatologico (o danno da perdita del bene vita) non sarà riconosciuto come voce di danno. Il 22 luglio è finalmente arrivato il tanto atteso pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno respinto il ricorso con cui si chiedeva il riconoscimento della risarcibilità di questa tipologia di danno a favore degli eredi. La sentenza (n. 15350/2015) giunge a più di un anno di distanza dall’ordinanza del 5 febbraio 2014 con cui la terza sezione della Suprema Corte aveva chiesto di sottoporre la questione alle Sezioni Unite, all’indomani della sentenza 1361 del 23 gennaio 2014 (relatore Luigi Scarano) con cui veniva riconosciuta la risarcibilità del danno da morte. In prima fila nell’attesa di questo pronunciamento, le compagnie assicurative che ora possono tirare un sospiro di sollievo: la possibile rivoluzione dei titoli risarcitori determinata dall’eventuale accoglimento del ricorso, avrebbe causato seri problemi nella definizione di nuove poste e titoli risarcitori in ambito della liquidazione del danno nel sistema dell’Rc auto.
Le motivazioni della sentenza
“Non sussistono valide ragioni per discostarsi dai precedenti orientamenti condivisi dalle corti superiori”. È questo il parere con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno respinto il riconoscimento del principio di risarcibilità del danno da morte.
Secondo le Sezioni Unite, la sentenza n.1361 del 2014, che aveva riconosciuto il danno tanatologico “non contiene argomentazioni decisive per superare l’orientamento tradizionale”.
Partendo dal presupposto che il nostro ordinamento non riconosce il sistema compensativo punitivo ma solo quello risarcitorio, la Corte ha stabilito che, “poiché la perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio”, il danno non può essere assunto nel nostro ordinamento proprio per la mancanza di tale soggetto.
Secondo un primo commento ricevuto da Filippo Martini (studio legale Mrv e collaboratore di Insurance Connect, editore di questa testata), la decisione costituisce “un indubbio successo per il mondo assicurativo che attendeva con timore tale pronunciamento, ed un chiaro limite al riconoscimento emotivo di danni non giustificati dai canoni della legge civile. La sentenza – sottolinea Martini – pone, infatti, sia in tema di danno da morte sia in parte in tema di danni risarcibili, dei pilastri solidi contro il proliferare di decisioni di giudici di merito avulse dagli attuali canoni del nostro ordinamento civile”.
Le motivazioni della sentenza
“Non sussistono valide ragioni per discostarsi dai precedenti orientamenti condivisi dalle corti superiori”. È questo il parere con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno respinto il riconoscimento del principio di risarcibilità del danno da morte.
Secondo le Sezioni Unite, la sentenza n.1361 del 2014, che aveva riconosciuto il danno tanatologico “non contiene argomentazioni decisive per superare l’orientamento tradizionale”.
Partendo dal presupposto che il nostro ordinamento non riconosce il sistema compensativo punitivo ma solo quello risarcitorio, la Corte ha stabilito che, “poiché la perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio”, il danno non può essere assunto nel nostro ordinamento proprio per la mancanza di tale soggetto.
Secondo un primo commento ricevuto da Filippo Martini (studio legale Mrv e collaboratore di Insurance Connect, editore di questa testata), la decisione costituisce “un indubbio successo per il mondo assicurativo che attendeva con timore tale pronunciamento, ed un chiaro limite al riconoscimento emotivo di danni non giustificati dai canoni della legge civile. La sentenza – sottolinea Martini – pone, infatti, sia in tema di danno da morte sia in parte in tema di danni risarcibili, dei pilastri solidi contro il proliferare di decisioni di giudici di merito avulse dagli attuali canoni del nostro ordinamento civile”.
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