Colpo di frusta, l'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione
Due recentissime decisioni delle Suprema Corte attestano il consolidarsi di un orientamento secondo cui il risarcimento dei postumi permanenti da lesioni di lievi entità non è subordinato a un accertamento strumentale. Le conseguenze di queste pronunce nell'analisi di Maurizio Hazan e Andrea Codrino
29/04/2019
Con una coppia di pronunce (Cassazione terza sezione civile n.10816 del 18 aprile 2019 e Cassazione terza sezione civile n.10819 del 18 aprile 2019) la Suprema Corte torna sul delicato tema degli accertamenti strumentali dei postumi da lesioni di non lieve entità e, in particolare, dei colpi di frusta causati da sinistri della circolazione stradale. La perfetta, e non casuale, sintonia e sincronia delle due decisioni attesta il consolidarsi di un orientamento di cui occorre, a questo punto, prender atto: secondo la Cassazione, la previsione dell’articolo 139 comma 2 del Codice delle assicurazioni (applicabile alla Rc auto e ai danni da responsabilità sanitaria) non subordina affatto il risarcimento dei postumi permanenti da lesioni di lievi entità al previo esperimento di un accertamento strumentale (radiografie, Tac, risonanze o altro). Un tal vincolo probatorio, che pur parrebbe potersi agevolmente ricavare da una interpretazione letterale della norma, sconterebbe fondati dubbi di legittimità costituzionale, dal momento che, così scrive la Corte, “il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza” (in senso analogo Cass. 1272/2018; 22066/2018; 17444/2018).
E dunque, in senso ancora più esplicito, secondo Cass. 10816/2019, “l’accertamento medico non può essere imbrigliato” dalla necessità di un previo, positivo, esperimento di un accertamento diagnostico strumentale. Esclusa tale limitazione, il secondo comma dell’articolo 139 avrebbe il solo effetto di “imporre un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia”, tenendo presente che se da un lato vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della malattia e la modestia della lesione, l’accertamento strumentale risulta in concreto l’unico in grado fornire la prova rigorosa che la legge richiede, dall’altro possono ben presentarsi casi in cui si può giungere a una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a detti accertamenti; il tutto tenendo conto “del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista mediante le quali dovranno essere rassegnate al giudice conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili, che è ciò che, soltanto, la legge attualmente richiede”.
IMPORRE UNA PROVA SICURA
Non sfugge, naturalmente, alla Suprema Corte la ratio di fondo che, indubitabilmente, sosteneva la riforma dell’art. 139 (nel testo modificato dall’art. 32 comma ter dl 24 gennaio 2012 n. 1 inserito nella legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, e poi in termini irrefutabili dalla legge 124/2017): quella di porre un argine alla triste fenomenologia dei colli deboli, tipico prodotto di una certa industria del sinistro stradale, troppo spesso abusiva e incline a speculare (proprio) sulla difficoltà di accertare obiettivamente i traumi minori del rachide. Ecco dunque che, così si legge nella sentenza n. 10816/2019, il legislatore, consapevole dei possibili margini di aggiramento della prova rigorosa delle lesioni di lieve entità, si sarebbe limitato a “imporre una prova sicura”, nel nome di un rigore accertativo che può, ma non necessariamente deve, passare attraverso riscontri strumentali. Ebbene, se davvero così fosse vi sarebbe da chiedersi perché mai si sia prodotto tanto sforzo legislativo per partorire una simile ovvietà: forse che in assenza di quella norma il giudice avrebbe potuto risarcire un danno da lesione anche a fronte di una prova non sicura? La domanda è retorica e la risposta pleonastica.
UN SEMPLICE MONITO?
Ma tant’è: secondo la Cassazione ci troveremmo innanzi a una norma di carattere sostanzialmente programmatico e unicamente mirata a eludere ciò che da sempre avrebbe comunque dovuto evitarsi (ossia il ripetersi di quelle censurabili, lasche e non infrequenti situazioni in cui determinati postumi vengono dati per accertati sulla sola base di sintomatologie soggettivamente riferite, e dunque sul semplice racconto, da parte del danneggiato, di una sofferenza non altrimenti obiettivata). Più precisamente si sarebbe trattato di disposizioni finalizzate a fungere da semplice monito agli operatori del settore, quasi a ricordar loro la necessità di valutare i postumi invalidanti da lesioni lievi con la necessaria obiettività ed il giusto rigore, evitando semplificazioni accertative, specie se favorite dalla poca rilevanza del caso concreto. La questione, come ben noto, ha un grandissimo impatto pratico ed economico su moltissimi tra gli interessi coinvolti dalle vicende del colpo di frusta nella Rc auto: l’abolizione, in fatto, del limite strumentale potrebbe riportare le lancette dell’orologio indietro di molti anni, ai tempi in cui l’inflazione risarcitoria di quella fenomenologia, oltre a nutrire floridamente taluni mercati liberi professionali, gravava gli andamenti tecnici dell’assicurazione obbligatoria riflettendosi sensibilmente sul livello dei premi medi praticati all’utenza.
GLI INTERVENTI DELLA CONSULTA
Ma, si sa, è questo il tempo in cui è diffuso l’esercizio volto ad abrogare in fatto le norme che non piacciono, annichilendone ogni valore precettivo e riducendole al rango di mere esortazioni morali. Nel nostro caso, lo abbiamo visto, tale operazione di svuotamento normativo è condotta dalla Cassazione facendosi scudo di una interpretazione costituzionalmente orientata e lasciando intendere che ove ne fosse fatta applicazione strettamente letterale e razionale tale norma sarebbe illegittima. Senonché, e questa è la vera stravaganza, le decisioni in commento non sembrano voler tener conto del fatto che la Consulta, sul punto, si era già espressa in precedenza, e in modo piuttosto rotondo, dando vita a due storici provvedimenti che confermavano la piena legittimità del limite di legge. Ci riferiamo, alla sentenza 16 ottobre 2014, n. 235 e alla successiva ordinanza 21 ottobre 2015, n. 242, quest’ultima esplicita nel ritenere “non censurabile la prescrizione della (ulteriore e necessaria) diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno ‘permanente’ alle microlesioni di che trattasi”.
Con tale presa di posizione, dunque, la Consulta prendeva atto dell’evidente limitazione probatoria/risarcitoria indotta dalla nuova disciplina, giustificandola, sul piano della tenuta costituzionale, in funzione del superiore bilanciamento degli interessi (solidaristici e propri del sistema assicurativo della Rc Auto) che la stessa presidia. Tale conclusione, peraltro, non è affatto nuova e anzi coerente con altri precedenti di un certo rilevo. La Consulta (chiamata a pronunciarsi sulla denunciata illegittimità costituzionale della norma che limitava la responsabilità del vettore aereo in tema di trasporto di persone) aveva già chiarito come “non si configuri ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile all’integrità della persona ove la disciplina legislativa sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore dell’iniziativa economica privata connesso all’attività del vettore” (Corte Costituzionale 132/1985).
UN MIRACOLO DI EQUILIBRISMO
Non potendo del tutto pretermettere tali precedenti, né fingere di ignorarli, la Cassazione ci stupisce con un autentico miracolo di equilibrismo, spingendosi ad affermare la piena coerenza delle proprie tesi con le argomentazioni solo apparentemente più restrittive portate dalla Consulta nelle due pronunce sopra riportate. Ma le ragioni per le quali tale maggior restrittività sarebbe solo apparente, e non effettiva, rimangono un vero e proprio mistero della fede, a oggi tutto da scoprire (visto il totale silenzio della Suprema Corte sul punto). Qui giunti è forse il caso di riportare testualmente, per comodità di consultazione del lettore, la disposizione di cui si discute:
In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
Alzi, idealmente, la mano chi, rileggendo criticamente tale norma, non avverta lo stridore della forzatura con cui la Cassazione vuole, alla fine, sterilizzarne ogni effetto precettivo.
DANNI PSICHICI OLTRE IL 5%
La verità è, a parere di chi scrive, che la Suprema Corte si muove nei termini che abbiamo letto anche perché consapevole dell’unico, non trascurabile, problema di tenuta costituzionale effettivamente sotteso alla norma e non considerato dalle citate sentenze della Consulta: nata (nei fatti) per disciplinare un caso specifico, il trauma minore del collo, la disposizione in esame (toccando virtualmente lesioni di una certa importanza, estese sino al limite del 9%) finisce per allargare il proprio campo di ingerenza su casistiche di gravità tale da porre in dubbio l’applicabilità del principio del bilanciamento di valori predicato dalla Corte Costituzionale. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi dei danni psichici di entità superiori al 5%, casistica certamente infrequente nella Rc auto ma più incline a verificarsi nel settore del rischio clinico.
D’altronde, tale profilo, era stato preso in esame da una precedente sentenza secondo cui “i disturbi psico reattivi e le lesioni sensoriali non sono generalmente suscettibili di essere dimostrati mediante un accertamento strumentale, ma possono essere accertate ricorrendo ad un esame clinico” (Cass. civ. [ord.], sez. III, 28-02-2019, n. 5820). Questa, forse, l’unica ragione che avrebbe potuto portare a una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 139 del Cap, sia pur limitatamente alle ipotesi (invero rarissime) in cui a danni di un certo rilievo non corrisponda la possibilità di una verifica strumentale o visivamente immediata.
COSA DOBBIAMO ATTENDERCI
Al di là della teoria e delle fondate critiche che possono muoversi al percorso argomentativo svolto dalla Suprema Corte, si tratta di mettere un punto. Come si diceva in apertura, occorre ora prender atto dell’orientamento (sin qui) consolidato della giurisprudenza di legittimità. È assai probabile che, sull’onda di queste ultime pronunce, si rinvigoriranno le richieste di risarcimento per colpo di frusta presentate in automatico al verificarsi di un qualsiasi tamponamento (così come potremmo assistere a un alluvionale ricorso a mezzi di gravame avverso questioni già decise dai giudici di merito in applicazione del noto limite strumentale). Si rialzeranno poi le voci di chi affermerà il proprio diritto al risarcimento sulla base di semplici riscontri clinici e medico legali, pur in assenza di alcun supporto diagnostico strumentale. E già, sulle pagine di alcuni media, campeggiano titoli suggestivi, quali il seguente: Ufficiale il colpo frusta senza radiografia perché l’obbligo post Cresci Italia sarebbe incostituzionale.
Orbene, è proprio questo ciò che dobbiamo attenderci? Siamo davvero al cospetto di un rinascimento di quelle prassi risarcitorie che, sorte solo per evitare più costosi contenziosi, hanno così severamente condizionato il buon andamento del sistema obbligatoriamente assicurato della Rc auto? Dovremo davvero rassegnarci a veder nuovamente elargire qualche migliaia di euro a quei soggetti che, vittime di sofferenze immaginarie, sono, in fine dei conti, sovvenzionati dalla collettività assicurata (e quindi da tutti noi)? La risposta, a nostro parere, deve continuare a essere rigorosa, perentoria e sostanzialmente negativa. E ciò non disattendo, ma anzi lavorando sul medesimo piano interpretativo seguito dalla Cassazione.
IL DUBBIO NON SI RISARCISCE
E invero, quand’anche ci si dovesse arrendere alla tesi della non necessità degli accertamenti strumentali, è sul versante dell’ineccepibilità dell’accertamento della lesione che il trauma minore del collo sembra destinato, comunque, ad esser radiato dal sistema. A detta della Suprema Corte, la modestia di quella lesione, e la sua facile mistificabilità, impone che la stessa sia risarcita soltanto laddove accertata attraverso un processo (anche non strumentale…) che conduca a “conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili, che è ciò che, soltanto, la legge attualmente richiede”. Insomma, volendo sintetizzare la regola, e farne principio dovremmo dire che: nel campo delle lesioni lievi (a maggior ragione da Rc auto) il dubbio non si risarcisce, ma soltanto la solare certezza dell’esistenza di postumi permanenti.
La norma, letta in questa prospettiva, conferma la regola della assoluta ineccepibilità del riscontro accertativo: il riferimento esemplificativo ed espresso alle cicatrici, contenuto nell’art. 139 e così atipico rispetto all’ordinaria tecnica di redazione normativa, non è affatto causale: in assenza di riscontri strumentali inoppugnabili, la possibilità di accertare diversamente la sussistenza di lesioni (recte: menomazioni) lievi è limitata alla sussistenza di evidenze irrefutabili e in nessun modo discutibili. Evidenze di pari rango alle cicatrici o alla perdita di una falange, quali menomazioni che risultano di crassa autoevidenza e quindi visibilmente accertabili con il crisma dell’assoluta certezza. Ed allora, applicando il medesimo principio, anche il riscontro medico legale, per surrogare un accertamento strumentale non imprescindibile e magari neppure possibile, deve essere di identica portata, e perciò parimenti ineccepibile e certo. Traslando tali regole al campo, sovente immaginifico, dei traumi minori del collo, vi è dunque da chiedersi se la medicina legale sia davvero in grado di fornire risposte tanto inoppugnabili, quali quelle richieste dalla legge, da giustificare il risarcimento.
GLI ONERI DELLA MEDICINA LEGALE
Si legge nella sentenza 5820/2019 che “le nuove norme, in definitiva, esaltano (ma al tempo stesso gravano di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest’ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi on siano visibili ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”.
Qui, in ultima analisi, si colloca oggi, e rimanendo nel solco tracciato della Cassazione il cuore del problema. Chi scrive non è medico legale ma conosce i diversi orientamenti che in materia, da tempo, dividono la categoria. A chi afferma l’assoluta possibilità di attribuire al trauma minore del collo, con piena evidenza e sulla base della semplice visita medica o medico legale, un danno permanente specifico, perfettamente individuato e tale da non confondersi con le manifestazioni di altri stati patologici, si contrappone chi invece sostiene che in quei casi la oggettivizzazione dei postumi non possa essere mai raggiunta.
ACCERTARE L'INACCERTABILE
Ci riferiamo, è bene chiarirlo subito, ai veri e propri traumi minori, che vanno distinti dalle più gravi casistiche (traumi maggiori) di rilevanza tale da essere ben più evidentemente accertabili, perché caratterizzate da danni anatomici di sicura entità, quali, ad esempio, fratture, lussazioni e lesioni legamentose. Ebbene, secondo buona parte della medicina legale, quegli eventi minori, caratterizzati soltanto da riferite sintomatologie dolorose o limitazioni dei movimenti del capo, sarebbero da imputarsi a meccanismi di compressione e/o stiramento dei tessuti molli.
Fenomeno, tale ultimo, che secondo la prevalente letteratura medica nessun accertamento, neppure strumentale, sarebbe in grado di dimostrare. In questi casi la prassi, in sede di pronto soccorso, di effettuare una radiografia del rachide cervicale non sarebbe diretta ad accertare l’inaccertabile ma a escludere che si tratti di un trauma maggiore (al ricorrere del quale, l’esito radiologico non potrebbe che esser positivo).
CINQUE CLASSI DI TRAUMA
Del resto la letteratura medica propone una classificazione del trauma da colpo di frusta che pare universalmente riconosciuta e accettata e che distingue il fenomeno in cinque classi, in base alla gravità. E mentre le prime due, quelle meno serie, vengono espressamente qualificate come prive di segni clinici obiettivabili, la terza sarebbe connotata dalla possibilità di un riscontro clinico fondato sulla segnalazione di un dolore muscolare alla pressione e di una limitazione antalgica dei movimenti del capo. Peraltro, anche in quest’ultimo caso, si tratterebbe di riscontri del tutto aspecifici che, ritrovabili in molte altre patologie della colonna vertebrale (quali l’artrosi o ancor più banali stati di tensione da stress fisico), vengono correlati al colpo di frusta soltanto in base al racconto della circostanza traumatica riferita dal soggetto asseritamente leso.
A conti fatti, se tale impostazione fosse corretta, non sarebbe difficile sostenere che, al di fuori dei casi in cui il danno è davvero serio, e maggiore (casistiche 4 e 5), il trauma minore del collo non potrebbe mai soddisfare quei requisiti di ineccepibilità ricognitiva a cui la norma, con o senza accertamenti strumentali, condiziona il risarcimento dei danni di lieve entità. Ma anche se il contrasto tra le diverse correnti della medicina legale rimanesse aperto, e cioè tale da non spostare l’ago della bilancia verso l’una o l’altra tesi, l’esistenza stessa di una contrapposizione scientifica circa l’oggettiva accertabilità del trauma minore del collo priverebbe comunque, ab ovo, la fattispecie di quel crisma di ineccepibilità a cui la norma, e con essa la Suprema Corte, subordina la stessa risarcibilità del danno fisico lieve di natura permanente.
NO AL RITORNO DELLE PRASSI DEL PASSATO
Insomma, e per concludere: la necessità di una presa d’atto dei più recenti, e costanti, orientamenti giurisprudenziali di legittimità, pur non inducendoci a rinunziare a una critica costruttiva di tale impostazione, impone di considerare l’art. 139 del Codice delle assicurazione non secondo la sua lettura testuale e razionale ma in forza dell’interpretazione costituzionalmente orientata propugnata dalla Suprema Corte. Perché è in questi termini che la norma sarà letta, sino a una eventuale inversione di tendenza, da buona parte dei giudici del merito. Ma tal presa d’atto non dovrebbe giustificare, di per sé, un ritorno alle discutibili prassi del passato: il colpo di frusta minore, e cioè quello alla cui rimozione risarcitoria la norma, per certo, anela, non pare in ogni caso sorretto da quelle caratteristiche di ineccepibile riscontrabilità clinica che, sole, ne giustificherebbero il risarcimento per postumi permanenti.
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