Cassazione, pattuire massimale da risarcire per evitare esaurimento
Lo afferma la Suprema Corte in un’ordinanza depositata ieri (n.26813/19)
22/10/2019
Secondo la Corte di Cassazione, in materia di assicurazioni l’obbligazione che grava sull’assicuratore riguarda la pattuizione del massimo da risarcire per evitare l’esaurimento o meglio lo sforamento del massimale. Nell’ordinanza depositata ieri (n. 26813/19), infatti, la Suprema Corte afferma che nell’assicurazione della responsabilità civile la fissazione di un massimale potrebbe anche mancare, senza che ciò incida sulla validità del contratto. Alla base di questo principio c’è la vicenda di un soggetto ricoverato in ospedale al quale era stata diagnosticata una patologia di minore entità rispetto a quella che effettivamente aveva. Di qui la richiesta del malato insieme ai parenti a un risarcimento del danno. L'assicurazione ha liquidato il danno in maniera cospicua, talmente cospicua da aver esaurito massimale.
La Cassazione ha chiarito la differenza dell'assicurazione sulle cose e quella sulla responsabilità. Nello specifico, nelle assicurazioni di cose è vietata la soprassicurazione (articolo 1908 Cc), divieto che a sua volta è espressione del principio indennitario, coessenziale all'assicurazione contro i danni. La mancanza di pattuizione sul valore pertanto snaturerebbe la causa del contratto in cui consentisse la percezione da parte dell'assicurato di indennizzi superiori al valore della cosa. Nelle assicurazioni di responsabilità, invece, non è nemmeno concepibile la nozione di sopra o sottoassicurazione, e la misura del massimale è lasciata alla libera pattuizione delle parti. Il contratto, infatti, potrebbe essere dunque stipulato per un qualsiasi massimale, “senza che ciò incida sulla natura o sulla causa del contratto così come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato, ipotesi non sconosciuta alla prassi commerciale”. Ne consegue che il massimale nell’assicurazione della responsabilità civile non costituisce un elemento essenziale del contratto, ben potendo quest'ultimo essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso.
La Cassazione ha chiarito la differenza dell'assicurazione sulle cose e quella sulla responsabilità. Nello specifico, nelle assicurazioni di cose è vietata la soprassicurazione (articolo 1908 Cc), divieto che a sua volta è espressione del principio indennitario, coessenziale all'assicurazione contro i danni. La mancanza di pattuizione sul valore pertanto snaturerebbe la causa del contratto in cui consentisse la percezione da parte dell'assicurato di indennizzi superiori al valore della cosa. Nelle assicurazioni di responsabilità, invece, non è nemmeno concepibile la nozione di sopra o sottoassicurazione, e la misura del massimale è lasciata alla libera pattuizione delle parti. Il contratto, infatti, potrebbe essere dunque stipulato per un qualsiasi massimale, “senza che ciò incida sulla natura o sulla causa del contratto così come potrebbe essere stipulato per un massimale illimitato, ipotesi non sconosciuta alla prassi commerciale”. Ne consegue che il massimale nell’assicurazione della responsabilità civile non costituisce un elemento essenziale del contratto, ben potendo quest'ultimo essere validamente stipulato senza la pattuizione di esso.
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