Note sui chiarimenti di Ivass
Con il Provvedimento n. 97 e il Regolamento n. 45, l’autorità di vigilanza ha introdotto lo scorso agosto modifiche necessarie per le novità sulla distribuzione assicurativa e in tema di Pog. Nell’imminenza della loro entrata in vigore, sono state fornite ulteriori delucidazioni sugli effetti
06/05/2021
Lo scorso 23 marzo, Ivass (l’autorità di vigilanza per il settore assicurativo) ha pubblicato una serie di chiarimenti applicativi relativi alle modifiche introdotte dal Provvedimento Ivass n. 97 e dal Regolamento Ivass n. 45, entrambi pubblicati in pari data il 4 agosto scorso.
Come è noto, sia il Provvedimento 97 che il Regolamento 45, che hanno introdotto, da un lato significative novità nella normativa relativa alla distribuzione assicurativa e, dall’altro, hanno dato attuazione alla disciplina in materia di Product Oversight and Governance (“Pog”), entreranno in vigore il prossimo 31 marzo.
Ne consegue che i chiarimenti, pubblicati a ridosso dell’entrata in vigore delle due fonti regolamentari, sono destinati, a loro volta, a incidere profondamente su di un mercato che, in assenza di più tempestivi chiarimenti, ha già cominciato a uniformarsi a quanto richiesto dal Provvedimento e dal Regolamento sopra ricordati.
Nello specifico, i chiarimenti applicativi relativi al Provvedimento 97 riguardano, in particolare e tra l’altro, (i) la consulenza, (ii) la conclusione dei contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza, (iii) gli incentivi, (iv) i reclami trasmessi e/o ricevuti dagli intermediari iscritti alla Sezione D del Rui, (v) i collaboratori degli intermediari operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi e, da ultimo, (vi) gli accordi di collaborazione orizzontale, con particolare riferimento all’obbligo del broker di comunicare all’impresa l’esistenza di un rapporto di collaborazione orizzontale anche qualora non sia configurabile un rapporto di mandato tra il broker e l’impresa.
Rispetto al Regolamento 45, invece, i chiarimenti applicativi riguardano (i) gli obblighi di verifica delle imprese in caso di collaborazioni orizzontali e (ii) la disciplina Pog per il caso in cui sia l’impresa che l’intermediario producano prodotti assicurativi.
CHIARIMENTI APPLICATIVI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 97/2020
Rispetto a quanto concerne il primo punto, la consulenza, Ivass chiarisce che, trattandosi di una raccomandazione personalizzata, questa non può confondersi né con l’attività di assistenza (ormai espunta, per effetto della Insurance Distribution Directive, dal concetto di distribuzione), né con la valutazione delle richieste ed esigenze assicurative del contraente, che è attività che va obbligatoriamente svolta su tutti i prodotti assicurativi.
Con riferimento poi alla distribuzione di un prodotto assicurativo non coerente con le esigenze e le richieste del contraente, Ivass chiarisce che la relativa distribuzione non è possibile, neanche qualora il contraente rientri nel mercato di riferimento identificato.
In merito al tema della “Conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza: registrazione delle conversazioni”, Ivass chiarisce che le conversazioni telefoniche devono essere registrate integralmente, anche qualora la conversazione/comunicazione sia stata avviata su iniziativa del cliente.
In merito alla disciplina degli incentivi (iii), l’Autorità di Vigilanza precisa che la fattispecie prevista dall’articolo 68 sexies, comma 3, del Provvedimento 97 si applica anche alle provvigioni concordate tra imprese e intermediari, che devono pertanto intendersi quali incentivi e che pertanto l’esenzione dalla disciplina in materia di incentivi deve trovare applicazione solo in casi eccezionali e meramente residuali. In questo senso, pertanto, l’informativa sulla percezione degli incentivi deve essere fornita. Ivass chiarisce inoltre che, laddove l’incentivo non sia determinabile, l’intermediario è comunque tenuto a fornire una sintetica informativa al contraente che ne indichi l’esistenza e il relativo metodo di calcolo. Alla prima occasione utile, l’intermediario dovrà poi fornire al contraente l’informativa sull’importo dell’incentivo.
LE VALUTAZIONI SU RECLAMI, COLLABORATORI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Sul tema dei Reclami trasmessi e/o ricevuti da intermediari iscritti alla Sezione D del Rui (iv), nonostante la ripartizione di competenze tra Ivass e Consob relativamente alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (“IBIPs”) sancita, tra l’altro, dall’articolo 121 quater del Codice delle Assicurazioni Private, l’autorità di vigilanza assicurativa chiarisce, nel documento, che gli intermediari iscritti alla Sezione D del Rui sono tenuti a trasmettere alle imprese tutti i reclami ricevuti, inclusi quelli relativi agli IBIPs, al fine di consentire a queste ultime di “darne informativa all’Ivass”.
Sul quinto punto, che riguarda i “Collaboratori di intermediari operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia”, Ivass chiarisce che, non potendo gli intermediari operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi avvalersi di una sede sul territorio della Repubblica, rappresentata da una serie di collaboratori, provvederà, a partire dal prossimo 31 marzo, in assenza di indicazioni diverse da parte di tali intermediari di voler costituire una sede secondaria in Italia, a cancellare d’ufficio dal Rui tutti quegli intermediari iscritti alla Sezione E del Rui che operino per intermediari operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
L’equiparazione tra i collaboratori iscritti alla Sezione E del Rui e il concetto di sede appare, a prima vista, molto restrittiva, soprattutto laddove i soggetti in questione operino davvero in qualità di collaboratori (e non già di dipendenti dell’intermediario) e, in tal senso, ricadano nella fattispecie (prevista dalla Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea sulla libera prestazione di servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni – 2000/C 43 03), in base alla quale è consentito l’utilizzo di un’infrastruttura minima sul territorio dello Stato Membro ospite rappresentata da un soggetto, che nei fatti e non nominalisticamente, agisce in qualità di soggetto indipendente.
Infine, rispetto al tema (vi) “Accordi di collaborazione orizzontale: obbligo per il broker di comunicare alle imprese la sottoscrizione di accordi di collaborazione orizzontale, anche qualora non sia configurabile un mandato con le stesse”, l’Autorità di Vigilanza ha chiarito che, al fine di garantire la massima trasparenza sui compensi percepiti dagli intermediari (come previsto dagli Allegati 4 e 4 bis del Regolamento Ivass n. 40/2018, come modificato dal Provvedimento 97/2020), l’obbligo di comunicazione dell’esistenza di rapporti di collaborazione orizzontale si applichi anche ai broker in relazione, tuttavia, ai rapporti di collaborazione istaurati con le imprese.
CHIARIMENTI APPLICATIVI RELATIVI AL REGOLAMENTO IVASS N. 45/2020
Con riferimento al Regolamento 45, l’Autorità di Vigilanza ha chiarito che, (i) in caso di collaborazione orizzontale tra intermediari, la compagnia dovrà effettuare verifiche sulla Pog degli intermediari emittenti (cioè di coloro che hanno il rapporto diretto con la compagnia ma che non si interfacciano con il cliente) e tuttavia che, con riferimento invece agli intermediari proponenti (cioè coloro che hanno rapporti diretti con il cliente) debbano provvedere a verificare il rispetto dell’articolo 6, comma 5, del predetto Regolamento, che prevede che il prodotto non sia distribuito al mercato di riferimento negativo e che, in caso di distribuzione al mercato di riferimento c.d. “grigio”, l’attività di distribuzione possa avvenire solo a condizione che il cliente non appartenga al mercato di riferimento negativo e che il prodotto distribuito sia adeguato, previa effettuazione dell’attività di consulenza. Oneri, questi ultimi, che non si fatica a credere, verranno probabilmente traslati contrattualmente sull’intermediario emittente al quale sarà fatto obbligo di curare i rapporti con l’intermediario proponente, verificando che quanto indicato dai chiarimenti sia attuato.
L’ulteriore chiarimento offerto sul Regolamento 45 riguarda invece (ii) l’ipotesi in cui sia la compagnia che l’intermediario siano produttori. Rispetto a questa fattispecie, Ivass rinvia a quanto previsto dall’art. 3, par. 4, del Regolamento (UE) 2017/2358 sui requisiti in materia di governo e controllo di prodotto, che prevede che, in tal caso, distributore e compagnia stipulino un accordo con il quale stabiliscano gli ambiti di collaborazione reciproca, l’individuazione del mercato di riferimento e i rispettivi ruoli.
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