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L’iniziativa dell’Ivass sui prodotti Vita

L’Istituto di vigilanza si è pronunciato su una riforma dei prodotti assicurativi unit e index linked, per una valutazione da parte delle imprese che valorizzi la componente demografica

L’iniziativa dell’Ivass sui prodotti Vita hp_vert_img
In data 11 marzo 2022, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha pubblicato due distinti documenti di consultazione (n. 1/2022 e n. 3/2022). L’iniziativa della vigilanza, per la verità, già anticipata da tempo nell’ambito dei tavoli di confronto con il mercato, è da accogliersi sicuramente con interesse. La disciplina vigente sui prodotti Vita, soprattutto con riferimento ai prodotti unit/index linked, è infatti alquanto inauttuale e da tempo necessita di una riforma che recepisca i cambiamenti che hanno interessato negli ultimi anni il mercato assicurativo e la normativa di settore.
Con il primo documento (1/2022), Ivass intende avviare una pubblica discussione finalizzata a futuri interventi regolamentari che riguarderanno, in primo luogo, il calcolo del tasso medio di rendimento delle gestioni separate e, in secondo luogo, la valorizzazione della componente demografica per i prodotti unit/index linked. Quest’ultimo aspetto, di indubbia attualità e interesse per il mercato delle imprese assicurative, merita un particolare approfondimento. 
Dalle analisi condotte da Ivass negli ultimi anni nell’ambito delle funzioni di vigilanza è emerso, infatti, che in alcuni casi la garanzia riconosciuta dall’impresa è determinata sulla base del controvalore dell’investimento al momento del decesso, a prescindere dall’importo del premio netto versato.

L’invito ad avviare un confronto che tenga conto dei costi per le compagnie
Dall’analisi di Ivass, inoltre, emerge che sul mercato vi siano prodotti linked che prevedono prestazioni in cui la copertura del rischio demografico ha scarsa consistenza, soprattutto se rapportata alla prestazione contrattuale di natura finanziaria collegata al contratto. 
Già la normativa regolamentare di settore e, segnatamente, il Regolamento Isvap n. 32 del 2009 prevede che i contratti classificati nel ramo III Vita debbano essere “caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico” (art. 9, comma 1). Peraltro, nel valorizzare la componente demografica, le imprese “nella determinazione delle coperture assicurative in caso di decesso tengono conto […] dell’ammontare del premio versato dal contraente”. 
In questo scenario si pone la discussione che Ivass intende stimolare, mediante un fattivo confronto con gli operatori del settore, chiamati a fornire suggerimenti, anche mediante esemplificazioni e simulazioni sui possibili costi che le imprese dovrebbero sostenere per il rafforzamento delle prestazioni legate alla copertura del rischio demografico. 
Da un lato, l’istituto richiede di analizzare l’ipotesi in cui il capitale assicurato in caso di decesso dell’assicurato sia rappresentato da una “percentuale significativa del premio versato al netto delle spese”. Dall’altro, viene richiesto di esaminare il caso in cui la prestazione caso decesso sia costituita da una “adeguata maggiorazione del controvalore dell’investimento”; quest’ultimo costituisce uno dei criteri certamente più diffusi nel mercato dei prodotti linked per la determinazione della garanzia caso morte. In altre parole, al verificarsi dell’evento (decesso dell’assicurato) la compagnia riconosce una prestazione pari al valore del contratto al momento del decesso, risultante dall’andamento finanziario degli attivi sottostanti, maggiorato di un importo calcolato secondo una percentuale sul valore del contratto stesso. 

Mettere in relazione rischio demografico e premio versato al decesso
La proposta di Ivass sarebbe quella di mettere in reciproca relazione i due criteri e, quindi, di prevedere nella regolamentazione di settore un obbligo per le imprese di liquidare in caso di decesso dell’assicurato un capitale almeno pari al maggior valore tra il capitale assicurato, calcolato in percentuale rispetto al premio versato, e il valore del contratto al momento del decesso dell’assicurato maggiorato di un’adeguata percentuale del valore stesso del contratto. 
È appena il caso di notare che dal momento che nel nostro ordinamento, al contrario di quanto avviene in altri Paesi europei, non esistono soglie quantitative per la determinazione di un capitale assicurato significativo o per l’individuazione di una determinata percentuale di maggiorazione adeguata, molto viene rimesso alla costruzione interpretativa della giurisprudenza nostrana. Negli ultimi anni, infatti, vi sono state numerose pronunce dei giudici nazionali che hanno condotto a varie e, spesso, contrastanti posizioni sulla natura dei contratti linked e sui criteri di determinazione della copertura del rischio demografico. 
L’attesa è che la discussione su questo tema, avviata dal regolatore, conduca a un’ampia adesione da parte del mercato, in considerazione dei rilevanti temi e degli ampi spazi di riforma proposti dall’istituto. 

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