Price walking, faro di Eiopa su ramo danni e processi Pog
L’autorità europea riconosce che gli sconti e la differenziazione tra i clienti siano tra le espressioni di un sano gioco concorrenziale, ma, in uno statement, evidenzia il rischio di conformità ai principi di Idd, soprattutto quando il beneficio concesso ad alcuni è sostenuto da aumenti di premio “tecnicamente ingiustificati” a danno di altri assicurati - PRIMA PARTE
29/08/2023
Lo scorso 22 febbraio, Eiopa ha pubblicato il Supervisory statement on differential pricing practices in non life insurance lines of business, prendendo posizione sulla pratica commerciale, realizzata da alcune imprese di assicurazione in taluni Stati membri dell’Unione Europea, consistente nell’applicazione, in ambito danni, di tariffe differenziate e basate non solo su criteri correlati al rischio sottoscritto/da assicurare o al costo della distribuzione, ma anche su elementi riferibili a caratteristiche personali dell’assicurato che non avrebbero rilevanza sulla sua profilazione assicurativa.
L’autorità, in particolare, ha posto l’attenzione sulla prassi di alcuni produttori per cui, a parità di condizioni rilevanti a fini assicurativi (rischio, costo del servizio) e di caratteristiche del prodotto venduto, applicano premi differenziati in base, ad esempio, a stime sul grado di tolleranza degli assicurati a sopportare aumenti di premio o alla loro maggiore o minore capacità di reperire soluzioni alternative sul mercato.
Da qui la denominazione di “pratiche tariffarie differenziate”. Le quali, peraltro, possono assumere caratteristiche diacroniche e presentarsi in forma di aumenti di premio praticati ai rinnovi delle polizze di clienti fidelizzati o poco propensi al cambiamento, che consentirebbero di offrire premi particolarmente vantaggiosi a nuovi potenziali clienti: si tratta, in questo caso, delle cosiddette price walking practices.
IL CONFLITTO CON IDD
Tali pratiche presenterebbero ragioni di conflitto con i principi della direttiva Idd e in particolare con l’articolo 17.1, che impone ai distributori di agire in modo “onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti”. Dei tre criteri di condotta lo statement fa chiaramente riferimento al secondo (“fairly”), qualificando come “unfair treatment” la condotta analizzata. Più in generale, lo statement persegue lo scopo di chiarire le aspettative di vigilanza con riferimento agli obblighi imposti dalla direttiva Idd (2016/97/Ue) e quello di promuovere una convergenza di approccio tra le autorità competenti dei vari Stati membri in materia di Pog e obblighi di informativa precontrattuale, con uno sguardo particolare all’applicazione di premi diversificati in base a elementi non rilevanti ai fini della profilazione dei rischi da assumere.
IL RUOLO DI EIOPA
Anzitutto, è opportuno precisare la natura del documento in esame. Il regolamento istitutivo di Eiopa (Regolamento Ue 1094/2010) prevede che l’autorità europea “promuova attivamente la convergenza della vigilanza in tutta l’Unione Europea per instaurare una cultura comune della vigilanza” (considerando 39). A tal fine l’autorità fornisce pareri alle autorità competenti, promuove lo scambio efficace di informazioni tra le stesse autorità, sviluppa standard uniformi di vigilanza, esamina l’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottati dalla Commissione Europea, stabilisce programmi di formazione settoriale e intersettoriale e può sviluppare “nuovi strumenti pratici di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di vigilanza” (art. 29, paragrafo 1 e 2).
CHE COSA SONO I SUPERVISORY STATEMENT
Tra tali strumenti vi sono proprio gli statement, che hanno lo scopo di fotografare e analizzare le differenti pratiche attuate nell’ambito di un contesto normativo definito e di conseguenza forniscono indicazioni di tali pratiche e le possibili aree di miglioramento, nel quadro di un framework normativo già esistente. Essi sono diretti principalmente alle autorità di vigilanza degli Stati membri; va da sé, però, che i primi destinatari sostanziali sono gli operatori del mercato che dovranno conformarsi agli indirizzi espressi da Eiopa. Lo statement, lungi dal voler introdurre surrettiziamente nuove regole, tende piuttosto a chiarire le aspettative di vigilanza rispetto a norme già in vigore e a promuovere una uniformità nelle valutazioni che le diverse Autorità nazionali saranno chiamate a svolgere nel considerare pratiche già normativamente disciplinate.
UNA PARTICOLARITÀ DEL RAMO DANNI
Più nel dettaglio, il documento prende in esame le modalità di costruzione del premio assicurativo circoscrivendo l’analisi alle linee di business non vita: è nel ramo danni, in quanto caratterizzato da meccanismi di rinnovo periodico dei contratti, che si riscontrano quella modalità di differenziazione tariffaria sottoposta a critica e denominata, significativamente, price walking. Ed è sempre nel ramo danni che risulta più agevole riscontrare una possibile discriminazione tariffaria svincolata dal rischio assuntivo specifico e/o dal processo di mutualizzazione dei rischi.
UN INTERVENTO CHE NON VA CONTRO LA CONCORRENZA
Eiopa, pur riconoscendo in linea di principio la bontà della scontistica, e la differenziazione tra clienti che necessariamente ne deriva, come espressione di un sano gioco concorrenziale, ha posto in evidenza come non sempre l’utilizzo dello sconto possa ritenersi conforme ai principi sanciti da Idd in specie quando il costo del beneficio concesso ad alcuni sia sostenuto da aumenti di premio tecnicamente ingiustificati a danno di altri assicurati. D’altra parte, lo statement non deve essere inteso come uno strumento per intervenire dirigisticamente sulle scelte tariffarie delle compagnie, a danno della libertà di mercato e del sano gioco concorrenziale. Sotto questo profilo, Eiopa, nelle risposte ai commenti pervenuti in fase di pubblica consultazione del documento, ha precisato: “this supervisory statement does not affect and does not cover insurers’ ability to set premium freely. Rather, it addresses the product design – including the pricing process – by emphasising that if certain pricing features – rather than the pricing itself – lead to consumer detriment these should not be put in place”.
I CONFINI DELLE ANALISI
L’analisi delle pratiche è stata condotta (e i suoi risultati sono validi):
• senza differenziazione di clientela, anche se poi l’autorità europea raccomanda alle singole authority di considerare con particolare attenzione consumatori e Pmi;
• prescindendo dalle modalità di acquisizione delle informazioni utilizzate per elaborare i parametri su cui costruire il premio (tra cui i sistemi di intelligenza artificiale);
• con riferimento alle imprese di assicurazione operanti nel ramo danni e anche agli intermediari; questi ultimi nella misura siano almeno a conoscenza di tali pratiche da parte delle imprese preponenti (non occorre quindi che siano direttamente coinvolti nella definizione dei prodotti e del pricing).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
👥