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Price walking, faro di Eiopa su ramo danni e processi Pog

L’autorità europea riconosce che gli sconti e la differenziazione tra i clienti siano tra le espressioni di un sano gioco concorrenziale, ma, in uno statement, evidenzia il rischio di conformità ai principi di Idd, soprattutto quando il beneficio concesso ad alcuni è sostenuto da aumenti di premio “tecnicamente ingiustificati” a danno di altri assicurati - SECONDA PARTE

Price walking, faro di Eiopa su ramo danni e processi Pog hp_vert_img
Eiopa ha qualificato alcune pratiche di differenziazione del premio (cosiddette price walking) consistenti nell’aumento progressivo del premio a ogni rinnovo come unfair (quindi contrastanti coi principi dell’articolo 17.1 di Idd), qualora motivate dalla scarsa propensione del cliente a valutare altre offerte o dalla sua passività rispetto ad aumenti poco giustificati, proprio perché volte a danneggiare un certo cluster di assicurati, in ipotesi, per favorirne un altro (quello dei nuovi clienti a cui offrire sconti iniziali). 
Ciò posto, il fulcro della posizione di Eiopa è rappresentato dall’importanza dei processi Pog, nei quali  dovrebbe essere valutata la corrispondenza con le caratteristiche, esigenze e interessi dei target market di riferimento anche dei criteri tariffari riferibili al particolare prodotto, insieme alle sue caratteristiche tecniche in termini di articolazione delle coperture. Il che significa che dalla Pog dovrebbe emergere la ratio di eventuali differenziazioni tariffarie con il conseguente onere di argomentarne la correttezza e di dimostrare l’assenza di pregiudizi per la clientela. Esercizio nient’affatto semplice e che, tendenzialmente, si tradurrà in un disincentivo a tali pratiche.

PRIMA FASE: APPROVAZIONE DEL PRODOTTO
Più nel dettaglio, secondo Eiopa, in fase di approvazione del prodotto, occorre prendere in considerazione le esigenze della clientela e individuare adeguate misure in grado di arginare i possibili rischi derivanti dall’applicazione di tariffe differenziate al medesimo prodotto. 
Tali misure sono individuate esemplificativamente: nel fissare soglie massime di determinazione della differenza di premio; nel prevedere la fornitura in sede di collocamento del prodotto di informazioni trasparenti e corrette (comunicando, ad esempio, al cliente che lo sconto sarà applicato solo al momento della prima stipula e non al rinnovo); nell’enunciare che il target di clientela cui si applica la differenza di premio non subisca un pregiudizio, soprattutto se si tratta di un target market composto da soggetti definiti “vulnerabili” (ad esempio: clienti con uno scarso grado di scolarizzazione e digitalizzazione, poca propensione ad informarsi autonomamente ecc.); nell’assicurarsi che i database utilizzati per stabilire i premi siano attendibili. Inoltre, sarà necessario che l’approvazione finale delle differenti tariffe applicate al medesimo prodotto sia assunta coinvolgendo tutte le funzioni più rilevanti dell’impresa e quelle a un livello gerarchico sufficientemente elevato per assumersi la responsabilità della scelta effettuata. 
Ai fini dell’individuazione del target market i produttori dovranno essere in grado di dimostrare che la differente tariffa applicabile sia stata presa in considerazione ai fini dell’individuazione del target market cui la differenza è destinata e dimostrare che la stessa sia compatibile con il mercato di riferimento individuato. Infine, è richiesto che le funzioni dedicate a individuare il target market destinatario della diversa tariffa abbiano sufficienti capacità professionali e competenze tecniche, soprattutto quando per il calcolo si fa riferimento ad algoritmi basati su sistemi di intelligenza artificiale.

SECONDA E TERZA FASE: TEST E MONITORAGGIO
In fase di testing del prodotto, è necessario che si assicuri che le misure e le procedure riguardanti il premio siano sufficientemente tutelanti per il consumatore e che le esigenze, i bisogni e che le caratteristiche del mercato di riferimento siano adeguatamente monitorate anche nel tempo, trattandosi di prodotti usualmente soggetti a rinnovo. Sarà poi necessario escludere dal target market di quel prodotto quei cluster di clientela che nel tempo potrebbero subire un pregiudizio dalla differenza di premio applicata.
In fase di monitoraggio e revisione è opportuno che vengano monitorati costantemente eventuali effetti negativi e pregiudizievoli nei confronti del cluster di clientela cui è applicata la differente tariffa, ed eventualmente adottare misure correttive.

I DOVERI DELL’IMPRESA VERSO I DISTRIBUTORI
Per quanto riguarda i flussi distributivi, è onere dei produttori fornire alla propria rete distributiva sufficienti informazioni circa l’applicazione di differenti tariffe. Tali informazioni consentiranno all’intermediario di agire nel rispetto del best interest del cliente, dal momento che in fase di collocamento sarà onere dello stesso intermediario informare in modo trasparente l’assicurato circa la tariffa applicata al momento di prima stipula e del rinnovo. Il tutto, poi, dovrà essere adeguatamente documentato in modo dettagliato e reso disponibile su richiesta dell’autorità di vigilanza. 
Eiopa chiede dunque alle singole autorità competenti per il settore assicurativo di ciascuno Stato membro, seguendo un approccio basato sul rischio, di monitorare se le pratiche consistenti nel praticare tariffe differenti a parità di prodotto/rischio sottoscritto/costo del servizio possano condurre a pregiudizi per il cliente. 
Tale verifica andrà condotta esaminando il processo di approvazione del prodotto e valutando se lo stesso sia adeguato e allineato al target market di riferimento. Qualora l’esito fosse di non conformità sarà compito delle stesse autorità, secondo la normativa in vigore nello Stato membro, adottare adeguate misure.

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