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Cat-nat, uno sguardo sull’obbligo assicurativo

Entro la fine dell’anno le imprese italiane dovranno stipulare una polizza assicurativa per gli eventi catastrofali: in attesa dei decreti attuativi sono ancora molti i punti di incertezza

Cat-nat, uno sguardo sull’obbligo assicurativo hp_vert_img
Si è svolto nei giorni scorsi il convegno L’Italia nel nuovo scenario delle polizze cat nat. Eventi catastrofali e nuovo obbligo assicurativo promosso dallo studio legale Thmr, Gen Re e lo studio di consulenza attuariale e finanziaria DeAngelis Savelli e Associati.
Nel corso dell’incontro si è esaminato il contenuto delle disposizioni dell’articolo 1, commi 101-111, legge 213/2023 (Bilancio di previsione per l’anno 2024), nonché gli impatti di tali previsioni sugli operatori del mercato assicurativo.
In attesa della decretazione attuativa che dovrebbe dare maggior concretezza all’obbligo di legge, sono stati molti i temi affrontati e diversi gli spunti di riflessione emersi nel corso delle relazioni, tenute da Riccardo Cesari, consigliere Ivass, da Maurizio Hazan, Filippo Martini e Marco Rodolfi, partner dello Studio Thmr, e da Nino Savelli, partner dello Studio De Angelis Savelli e Associati. Alla tavola rotonda condotta da Lorenzo Vismara, marketing manager di Gen Re Italia, hanno partecipato Cristiano Andreoli, coordinator large claims and litigation di Prima Assicurazioni, Paolo Dalmagioni, construction department responsable di Sace BT, Paolo De Angelis, partner dello Studio De Angelis Savelli e Associati, Gianluigi Lercari, ceo del Gruppo Lercari, e Giacomo Sevieri, responsabile team di analisi catastrofale di Aon Re.

Polizze da costruire con attenzione

In primo luogo, è emerso come la legge abbia voluto colmare quel gap di protezione assicurativa che caratterizza le piccole e medie imprese, realtà che sono il vero motore dell’economia del nostro paese ma, al contempo, poco educate al rischio assicurativo (nulla ha invece previsto il legislatore per i privati cittadini proprietari di immobili).
Viene così introdotto un obbligo di assicurarsi per le imprese (fatta eccezione per quelle agricole) per i danni cagionati direttamente alle proprie immobilizzazioni materiali da eventi nominativamente indicati (tra cui non compare la grandine, la tempesta di vento e l’allagamento) che nel corso degli ultimi anni, oltre a verificarsi più frequentemente, hanno prodotto ingenti e severi danni (high frequency – high severity).
Specularmente, in capo alle imprese di assicurazione è stato previsto un vero e proprio obbligo a contrarre, alla pari di quello sancito per la sola Rc auto (che però è assicurazione di responsabilità).
In tal modo, tutte le compagnie di assicurazione operanti in Italia e abilitate a operare nel ramo 8 danni, saranno tenute a offrire coperture per tali eventi. Coperture che dovranno essere effettive: si dovrà quindi prestare particolare attenzione alla costruzione del prodotto e alla previsione delle esclusioni, pena una neutralizzazione dell’efficacia della copertura e un non valore per il cliente.

Premio e mutualità, una questione da chiarire

Molti i punti che rimangono aperti. Il più importante è quello relativo alla costruzione del premio: la legge (articolo 1, comma 104) parla di premio proporzionale al rischio. In assenza di una norma simile a quella prevista dall’articolo 35 del Cap in tema di Rc auto, il rischio è che, se gli assicuratori dovessero seguire pedissequamente la previsione di legge, vi potrebbe essere una grande sproporzione in termini di premio da pagare tra le varie zone d’Italia (basti pensare alla differenza del rischio sismico tra Milano e l’Aquila).
Al contrario, una mutualizzazione del rischio, al pari di quello che avviene proprio nell’ambito delle imprese agricole dove è attivo anche il Fondo Agricat, permetterebbe forse di avere premi più calmierati e una maggiore facilità di adesione del cluster di clientela a cui tali polizze sono destinate.
In ogni caso, va garantita comunque la sostenibilità tecnico-finanziaria delle garanzie offerte e, più in generale, della filiera assicurativa, pena un danno per la mutualità assicurata.
A questo proposito, la legge ha previsto un sistema di cooperazione pubblico-privato a garanzia della sostenibilità del sistema: privato tramite la possibilità per le compagnie di assicurazione di ricorrere a forme di coassicurazione o a consorzi e, ovviamente, alla riassicurazione; pubblico tramite l’intervento di Sace.
Per quanto riguarda i riassicuratori, si sta ragionando sulla costruzione di un pool che permetterebbe così anche alle compagnie più piccole e destinatarie dell’obbligo di assumere rischi di tale tipo. 

Il tetto di 5 miliardi di euro potrebbe non bastare

La legge poi introduce un sistema di partneriato pubblico-privato per supportare il rischio da assicurare: tramite l’intervento Sace gli assicuratori e i riassicuratori potranno contare su una copertura fino al 50% degli indennizzi per un tetto di 5 miliardi di euro per l’anno 2024. Si è discusso sulla capienza di tale importo, dal momento che i danni verificatisi a opera di eventi calamitosi nell’ultimo anno sono stati davvero ingenti (si pensi ad esempio all’alluvione dell’Emilia Romagna per cui sono stati stimati danni pari a 8 miliardi di euro).
Una ulteriore forma di sostegno agli assicuratori (non espressamente prevista dalla norma) potrebbe essere costituita dalla possibilità di trasferire il rischio al mercato finanziario ricorrendo a strumenti, quali ad esempio, i cat bond.  

Copertura dei danni diretti, obbligatoria ma non sufficiente

Quanto alla modalità di indennizzo dei danni, si è discusso circa la possibilità di prevedere forme di indennizzo volte da un lato a consentire all’assicurato di sopportare le spese di prima emergenza tramite il modello delle polizze parametriche, che consente una pronta liquidazione; dall’altro di prevedere forme di risarcimento in forma specifica (la rimessione in pristino del fabbricato ove poter tornare a svolgere l’attività). Un ruolo importante è quello delle società peritali.
Infine, pur essendo la legge chiara nel prevedere che la copertura obbligatoria sia riferita solo ed esclusivamente ai danni diretti, è emersa l’opportunità (l’esperienza della pandemia ha insegnato) di offrire anche coperture per danni indiretti (temporanea interruzione dell’attività – business interruption).
Questi, dunque, gli spunti emersi in attesa della decretazione attuativa.

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