Arbitro assicurativo, ecco il regolamento
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noti i termini di costituzione e operatività della nuova figura, istituita per agevolare la risoluzione dei contenziosi in materia di coperture. In attesa delle disposizioni di dettaglio da parte di Ivass, ci si chiede se le specificità del settore non possano essere un limite rispetto ai vantaggi attesi

11/03/2025
Dopo una lunga attesa, anche il settore assicurativo ha compiuto un passo significativo verso l’implementazione di un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, con caratteristiche analoghe a quelle già ampiamente sperimentate nel settore dell’intermediazione finanziaria e degli investimenti.
In estrema sintesi, il 9 gennaio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Mimit n. 215, 6 novembre 2024, che disciplina il funzionamento dell’arbitro assicurativo, ovvero un organismo indipendente, istituito presso l’Ivass, che potrà avvalersi di uno o più collegi. In particolare, ogni collegio sarà composto da cinque membri, dei quali:
• il presidente e due membri saranno scelti dall’Ivass;
• un membro sarà designato dall’associazione più rappresentativa delle imprese e uno congiuntamente dalle associazioni più rappresentative degli intermediari; fermo restando che a decidere sul ricorso parteciperà solo uno dei due, in base alla natura del soggetto coinvolto. Se il ricorso riguarderà sia l’impresa sia l’intermediario e non si raggiungerà un accordo su chi debba partecipare, la scelta sarà affidata al presidente;
• un membro designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) e un altro designato congiuntamente dalle principali associazioni di categoria, per le controversie dei clienti non consumatori. Anche in questo caso, alla decisione del ricorso parteciperà un solo membro, a seconda della tipologia di cliente.
Imprese e intermediari assicurativi aderiranno all’arbitro per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese e al Rui, mentre le imprese e gli intermediari operanti in Italia in libera prestazione di servizi non aderenti all’arbitro comunicheranno all’Ivass il sistema Adr alternativo prescelto o previsto nel paese d’origine.

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I TERMINI DELL’OPERATIVITÀ
Per quanto attiene alle controversie che potranno essere devolute all’arbitro, saranno quelle derivanti da contratti assicurativi aventi per oggetto accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Cap inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.
Per quanto riguarda, poi, alle domande aventi per oggetto somme di denaro, per i rami vita il limite sarà di 150mila euro (300mila nelle polizze di ramo I, se le prestazioni sono dovute solo in caso di decesso), mentre per i rami danni il limite sarà di 2.500 euro, per le controversie relative al risarcimento del danno per responsabilità civile promosse dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti della compagnia del responsabile e di 25mila in tutti gli altri casi. Restano esclusi i sinistri gestiti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e le controversie relative a fattispecie rimesse alla competenza della Consap.
È importante osservare come le controversie potranno essere decise unicamente su base documentale, con la possibilità per il collegio decidente di sentire le parti, ma senza disporre perizie tecniche o acquisire testimonianze orali. Il ricorso, inoltre, dovrà essere preceduto da un reclamo e la decisione verrà emessa entro 90 giorni, prorogabili solo in casi complessi.
Infine, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del regolamento (la data è il 24 gennaio 2025) l’Ivass dovrà adottare le disposizioni tecniche e attuative di dettaglio, mentre l’operatività dell’arbitro sarà dichiarata dalla vigilanza con proprio provvedimento, da pubblicarsi sul proprio sito web, a conclusione di detta attività e comunque non oltre il termine di cinque mesi dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche e attuative in parola.
CHE COSA ATTENDERSI DALL’ARBITRO ASSICURATIVO
Sin qui abbiamo esaminato in breve i capisaldi dell’arbitro assicurativo, rimandando al testo del decreto del Mimit per i relativi aspetti procedurali e attendendo le disposizioni tecniche e attuative di dettaglio che saranno emanate dall’Ivass.
Nel frattempo, è utile guardare all’esperienza maturata dall’arbitro bancario finanziario (Abf), operativo dal 2009, e dall’arbitro per le controversie finanziarie (Acf), attivo dal 2016. Entrambi hanno contribuito a consolidare una prassi interpretativa significativa, come dimostrano le decisioni del collegio di coordinamento dell’Abf su temi complessi, tra cui le polizze abbinate a mutui e finanziamenti, o il recepimento della sentenza Lexitor della Corte di giustizia Ue, che ha riconosciuto al consumatore, in caso di estinzione anticipata di un credito al consumo, il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi del finanziamento, inclusi quelli up-front.
Resta da vedere se l’arbitro assicurativo sarà in grado di ottenere risultati analoghi, considerando la specificità delle controversie assicurative che spesso richiedono istruttorie e approfondimenti più complessi, soprattutto nei rami danni. Questi fattori potrebbero influenzare l’efficacia delle decisioni dell’arbitro e il grado di adesione delle imprese alle stesse, delineando un percorso che merita di essere osservato con attenzione nel tempo.
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