Come funziona il procedimento davanti all’arbitro assicurativo
Nella terza parte dell’approfondimento sul nuovo strumento per dirimere le controversie nel settore dei rischi sono descritte le caratteristiche principali di costituzione e funzionamento. Il collegio avrà cinque membri e i risultati dei ricorsi saranno pubblicati sul sito dell’Aas per cinque anni

12/03/2025
Il procedimento per accedere all’arbitro assicurativo si avvia tramite ricorso. A pena di inammissibilità, la presentazione del ricorso è preceduta dalla presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario che si pronunciano entro il termine di 45 giorni dal ricevimento, così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008. Il ricorso può essere proposto ricevuta la risposta al reclamo o decorso inutilmente il termine di cui innanzi e comunque entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Nel caso in cui, invece, il reclamo sia stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’arbitro assicurativo, il ricorso può essere proposto entro dodici mesi da tale avvio.
L’oggetto del ricorso deve essere il medesimo del reclamo. È fatta salva la possibilità di formulare richieste di risarcimento del danno purché tale danno sia stato già rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento censurato.
CHI PUÒ PRESENTARE RICORSO
Non può avere ad oggetto fatti accaduti o comportamenti posti in essere, oppure di cui il ricorrente ne sia venuto a conoscenza, prima di tre anni dalla data di proposizione del reclamo. Il ricorso deve contenere l’esatta individuazione del ricorrente e dell’impresa o dell’intermediario e l’identificazione degli elementi essenziali quali l’oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della pretesa, con le relative richieste.
Il ricorso può essere presentato da qualsiasi soggetto, sia esso persona fisica o una società, che ha avuto con una impresa o con un intermediario un rapporto contrattuale, o al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell’impresa, o che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative. La domanda può essere proposta personalmente o da un suo procuratore; se il ricorrente è un consumatore, il ricorso può essere presentato anche per il tramite di un’associazione di consumatori a cui lo stesso aderisce.
Essendo il procedimento esclusivamente documentale, la domanda deve contenere, oltre alla prova della presentazione del reclamo, tutta la documentazione a sostegno delle richieste.
COME PARTE LA PROCEDURA
Il ricorso sarà dichiarato inammissibile se proposto senza la previa presentazione del reclamo, se proposto oltre termine, se presentato senza documentazione, se non individua esattamente le parti o se è privo delle indicazioni degli elementi essenziali della domanda.
Sarà dichiarato improcedibile, invece, nel caso di proposizione, successivamente alla presentazione del ricorso, di domanda giudiziale o di instaurazione di altra procedura di risoluzione stragiudiziale per la medesima controversia.
La presentazione del ricorso sarà effettuata esclusivamente in via telematica. Una volta ricevuto il fascicolo di parte ricorrente, la segreteria tecnica istituita presso Ivass notificherà, senza indugio, il ricorso all’impresa o all’intermediario. La segreteria, inoltre, formerà il fascicolo di ufficio e curerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento del collegio e provvederà a notificare le comunicazioni alle parti nel corso del procedimento.
LE TEMPISTICHE DELL’ITER
Entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, l’impresa o l’intermediario devono trasmettere alla segreteria tecnica la memoria di controdeduzioni allegando tutta la documentazione utile a sostenere la difesa. Entro cinque giorni la segreteria trasmette la documentazione al ricorrente che avrà 20 giorni per presentare un’eventuale memoria di controreplica. Dalla ricezione di quest’ultima, l’impresa o l’intermediario avranno 20 giorni per presentare le memorie di controreplica. Nelle memorie di replica e di controreplica non potranno essere formulate domande nuove o nuove eccezioni non valorizzate nella memoria di controdeduzioni.
Il collegio, ricevuto il fascicolo completo, decide a maggioranza entro 90 giorni. Il termine può essere prorogato per una sola volta fino a ulteriori 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse e la segreteria tecnica ne darà comunicazione alle parti.
DA CHI È COMPOSTO IL COLLEGIO E COME OPERA
Il collegio sarà composto da cinque membri: un presidente e due componenti scelti da Ivass, un membro designato o dall’associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale o congiuntamente dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale (soltanto uno dei due partecipa al collegio; la partecipazione è determinata in funzione dalla natura del soggetto nei cui confronti è stato presentato il reclamo) e un componente designato dal consiglio nazionale dei consumatori. I componenti del collegio sono scelti tra persone di indiscussa indipendenza e onorabilità e di specifica e comprovata competenza in discipline giuridiche, assicurative, finanziare o tecniche di rilevanza in ambito assicurativo.
Il presidente dichiara l’inammissibilità del ricorso, l’improcedibilità del ricorso e l’estinzione del procedimento o la cessazione della materia del contendere. La decisione del collegio sarà motivata e potrà anche prevedere proposte conciliative; decorsi 10 giorni dalla comunicazione, in assenza di adesioni delle parti, la decisione proseguirà innanzi al collegio. Il termine di 10 giorni non è computato nel termine dei 90 giorni di cui si è detto prima.
LE DECISIONI DELL’ARBITRO RESTANO SUL SITO CINQUE ANNI
L’impresa o l’intermediario hanno 30 giorni per dare esecuzione alla decisione e nei successivi cinque giorni trasmettono alla segreteria tecnica la documentazione attestante l’esecuzione. In caso di mancata adesione alla decisione, l’inosservanza dovrà essere resa nota, a cura della segreteria tecnica, sul sito internet dell’arbitro assicurativo. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito, l’impresa o l’intermediario ne danno pubblicità a loro volta per sei mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito internet. La pubblicazione sul sito dell’arbitro assicurativo durerà cinque anni e potrà essere cancellata su istanza di parte a seguito di una sentenza definitiva dell’autorità giudiziaria favorevole all’impresa o all’intermediario o se l’impresa o l’intermediario comunicano l’adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, o il raggiungimento di un accordo tra le parti.
UN CONTRIBUTO PER LE SPESE
Se il collegio accoglie in tutto o in parte il ricorso, l’impresa dovrà versare un importo pari a 200 euro, e l’intermediario un importo pari a 100 euro, quale contributo alle spese della procedura. I contributi non sono dovuti se la decisione sul ricorso riconosce al ricorrente un importo uguale o inferiore a quello della eventuale proposta conciliativa formulata dall’impresa o dall’intermediario prima della presentazione del ricorso e rifiutata dal ricorrente; sono dimezzati se la decisione sul ricorso riconosce al ricorrente un importo uguale o inferiore a quello della eventuale proposta conciliativa formulata dall’impresa o dall’intermediario dopo la presentazione del ricorso e rifiutata dal ricorrente.
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