Il provvedimento dell’Ivass in materia di home insurance
Il provvedimento entra in vigore il primo settembre: le imprese avranno sessanta giorni di tempo per adeguarsi. Con qualche distinguo
26/07/2013
Lo scorso 17 luglio l'Ivass ha pubblicato sul proprio sito web il provvedimento n. 7 (il provvedimento), in materia di home insurance, il quale modifica l'art. 3 del regolamento Isvap n. 35 del 2010 (il Regolamento) e introduce ex-novo, nell'ambito della Parte II di quest'ultimo, il titolo IV, rubricato Informativa via web al contraente.
In particolare, il suddetto titolo IV contiene una serie di nuove norme, ovvero gli artt. 38 bis, ter, quater, quinques e sexies, inerenti rispettivamente le aree riservate nei siti internet, i rischi particolari, l'accesso alle aree riservate, l'informativa sull'attivazione del servizio e le comunicazioni in corso di contratto mediante le aree riservate, i quali, con l'esclusione dell'art. 38 sexies (cfr. art. 1 del provvedimento) non trovano applicazione per le imprese comunitarie, ad eccezione dei contratti relativi all'Rc auto e natanti.
È interessante notare come l'art. 3 del provvedimento, inerente l'entrata in vigore dello stesso, si presenti piuttosto articolato. Il primo comma della norma prevede, infatti, come data di entrata in vigore, il primo settembre 2013, precisando, tuttavia, al secondo comma che le imprese devono adeguarsi alle disposizioni contenute nel regolamento entro i sessanta giorni successivi.
Avuto riguardo ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, il terzo comma del suddetto articolo 3 concede, invece, alle imprese un termine di quattro mesi, entro il quale le stesse debbono predisporre un piano di adeguamento da attuare nei sei mesi successivi.
Il successivo quarto comma precisa, poi, che per le imprese, le quali hanno presentato all'Ivass istanza di approvazione di un'operazione societaria straordinaria al 1 settembre 2013, i termini di cui ai citati commi 2 e 3, decorrono dalla data di perfezionamento dell'operazione straordinaria.
Da ultimo il quinto comma dell'art. 3 del provvedimento precisa che per i contratti in forma collettiva diversi da quelli connessi a mutui e finanziamenti, le imprese possono prevedere l'accesso alle aree riservate solo per i contratti stipulati dopo il 1 settembre 2013.
Vedremo quale sarà l'impatto della home insurance nell'ambito del mercato italiano, soprattutto in relazione agli eventuali sviluppi futuri che la stessa potrebbe avere in relazione alla sempre crescente diffusione dei dispositivi elettronici, quali smartphone e tablet.
Sul punto appare interessante citare quanto affermato dall'Ivass nell'ambito degli esiti alla fase di pubblica consultazione, con riferimento alle osservazioni, invero di segno opposto, inerenti la facoltà di effettuare pagamenti attraverso le aree riservate. Secondo l'Istituto, infatti, "In linea con la normativa primaria, il Provvedimento prevede una funzione informativa dell'area. Resta salva la facoltà per l'Impresa di rendere disponibili funzioni ulteriori, quali il pagamento dei premi, attivando adeguati sistemi di sicurezza".
In particolare, il suddetto titolo IV contiene una serie di nuove norme, ovvero gli artt. 38 bis, ter, quater, quinques e sexies, inerenti rispettivamente le aree riservate nei siti internet, i rischi particolari, l'accesso alle aree riservate, l'informativa sull'attivazione del servizio e le comunicazioni in corso di contratto mediante le aree riservate, i quali, con l'esclusione dell'art. 38 sexies (cfr. art. 1 del provvedimento) non trovano applicazione per le imprese comunitarie, ad eccezione dei contratti relativi all'Rc auto e natanti.
È interessante notare come l'art. 3 del provvedimento, inerente l'entrata in vigore dello stesso, si presenti piuttosto articolato. Il primo comma della norma prevede, infatti, come data di entrata in vigore, il primo settembre 2013, precisando, tuttavia, al secondo comma che le imprese devono adeguarsi alle disposizioni contenute nel regolamento entro i sessanta giorni successivi.
Avuto riguardo ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, il terzo comma del suddetto articolo 3 concede, invece, alle imprese un termine di quattro mesi, entro il quale le stesse debbono predisporre un piano di adeguamento da attuare nei sei mesi successivi.
Il successivo quarto comma precisa, poi, che per le imprese, le quali hanno presentato all'Ivass istanza di approvazione di un'operazione societaria straordinaria al 1 settembre 2013, i termini di cui ai citati commi 2 e 3, decorrono dalla data di perfezionamento dell'operazione straordinaria.
Da ultimo il quinto comma dell'art. 3 del provvedimento precisa che per i contratti in forma collettiva diversi da quelli connessi a mutui e finanziamenti, le imprese possono prevedere l'accesso alle aree riservate solo per i contratti stipulati dopo il 1 settembre 2013.
Vedremo quale sarà l'impatto della home insurance nell'ambito del mercato italiano, soprattutto in relazione agli eventuali sviluppi futuri che la stessa potrebbe avere in relazione alla sempre crescente diffusione dei dispositivi elettronici, quali smartphone e tablet.
Sul punto appare interessante citare quanto affermato dall'Ivass nell'ambito degli esiti alla fase di pubblica consultazione, con riferimento alle osservazioni, invero di segno opposto, inerenti la facoltà di effettuare pagamenti attraverso le aree riservate. Secondo l'Istituto, infatti, "In linea con la normativa primaria, il Provvedimento prevede una funzione informativa dell'area. Resta salva la facoltà per l'Impresa di rendere disponibili funzioni ulteriori, quali il pagamento dei premi, attivando adeguati sistemi di sicurezza".
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