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Il decreto Balduzzi non risolve il nodo della Rc medica

Pur con l’intento di chiarire alcuni punti, il decreto Balduzzi non riesce a dare gli strumenti per risolvere nel breve periodo la stasi del rapporto medici – compagnie

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Sul tema delle RC mediche il Rapporto Ania 2012 disegna una condizione di seria difficoltà da parte delle compagnie, che si riflette pesantemente su strutture mediche e professionisti, con il rischio di bloccare l’intero sistema. Il numero delle denunce dei sinistri a seguito di cure e interventi medici è in costante aumento con valori superiori alla media europea. Il Decreto Balduzzi, apparso pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale, si pone tra gli altri l’obiettivo di risolvere il problema della RC medica. 
Luigi Mastroroberto, medico legale e vice presidente dell’Associazione Melchiorre Gioia, realtà che raccoglie professionisti di tutte le discipline legate ai danni alla persona, approfondisce alcuni aspetti del decreto per capire se possiamo essere sulla via della soluzione. 

Cosa è cambiato in Italia nel rapporto tra paziente e medico curante? 
Il fenomeno ha iniziato a manifestarsi più o meno dal 1984, anno a partire dal quale si è assistito ad una crescita esponenziale delle denunce di sinistri con richiesta di risarcimento. I motivi per cui le cose sono cambiate sono essenzialmente due: innanzitutto è cambiata l’utenza, che ha aumentato l’attenzione verso i propri diritti e il modo di percepirli in relazione al rapporto con il medico. Il secondo motivo è il cambio di approccio della giurisprudenza. A seguito di una sentenza della Cassazione, dal 1994 è stato inasprito il criterio di tutela del paziente attraverso il concetto di presunzione di colpa del medico, atteggiamento poi confermato in più occasioni. 
In particolare dal 2008 non viene più richiesto al paziente di dimostrare il nesso causale tra l’intervento/cura e il problema che successivamente si è manifestato. Di fatto, si è introdotta la presunzione di colpa nei procedimenti di dritto civile, un’operazione definita dalla Cassazione stessa di “ingegneria sociale”. 

Le conseguenze sono state notevoli anche per le compagnie assicurative
In effetti si è avviato un sistema in cui è impossibile per le compagnie definire il rischio, ci si trova di fronte ad equilibri tecnici insostenibili a causa dei quali le polizze dei singoli professionisti seguono una logica di incremento esponenziale dei premi (fino a diverse migliaia di euro): ciò non favorisce il rapporto tra medico e assicurazione: spesso le coperture sono parziali o con franchigia elevata. 

Con il “decreto Balduzzi” sono state introdotte alcune novità che possono avere conseguenze sul rapporto tra assicurazioni e medici. Qual è la sua opinione? 
Nell’articolo 3 del cosiddetto Decreto Balduzzi il Ministro dà l’idea di aver preso atto di almeno tre dei problemi più spinosi relativi ai temi più importanti: la definizione di colpa, l’assicurazione di responsabilità civile dei medici e il problema dell’eccessivo lievitare dei risarcimenti, per il quale tenta una calmierazione. In realtà il testo finale risolve poco e sorvola sul problema dei limiti della prescrizione, che oggi è a 10 anni ma a partire dal momento in cui il paziente comincia a ritenere di aver subito il danno. In teoria quindi si va all’infinito. 

Il testo fornisce una definizione di responsabilità nella quale si dice che in caso di colpa lieve i giudici devono verificare che il medico abbia seguito le linee guida e la buona pratica medica.
È una formulazione che non determina nulla perché è una modalità che rientra nella prassi abituale del magistrato. Soprattutto, questo intervento legislativo non modifica l’aspetto chiave del problema, ovvero quanto vige attualmente rispetto al concetto di colpa: la Cassazione ha sancito il principio dell’inversione dell’onere della prova: spetta cioè al medico dimostrare che quanto è accaduto a seguito di un intervento non è colpa sua. Ma in molti casi è molto difficile per la medicina stessa stabilire qual è stata la causa per cui si è verificato un problema: ad esempio, a seguito di interventi di protesi all’anca si può verificare la lesione del nervo sciatico, una casistica abbastanza frequente ma sulla quale la letteratura medica mondiale non è ancora in grado di dare una ragione: è una complicanza considerata prevedibile ma non evitabile. In casi come questi non è possibile provare che esista una colpa del medico ma se si inserisce il criterio di presunzione di colpa, tutti i danni possono diventare risarcibili. 

Il Decreto si è espresso anche sulla quantificazione del risarcimento, con l’intento di calmierare i costi. A suo avviso ci è riuscito? 
In effetti il Decreto stabilisce che la quantificazione del risarcimento per danni biologici da trattamento sanitario sia effettuato nelle modalità dei danni da incidente stradale, ovvero che segua quanto prescritto nelle tabelle degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni: l’obiettivo è di porre un tetto a interpretazioni gravose rispetto alla fiducia tra paziente e medico. Il problema è che se le tabelle, sia quella medico-legale, sia quella dei valori economici, previste dal 139, relative quindi ai danni micropermanenti, sono state approvate rispettivamente dal 2003 e dal 2001, le stesse tabelle per i danni di non lieve entità, quelli regolamentati dal 138 che riguarda i danni dal 10 al 100% di invalidità, sono ancora in attesa di approvazione. Su cosa può basarsi allora il risarcimento?
 
Un’altra presa di posizione con intento chiarificatorio riguarda il rapporto tra medico e compagnie assicurative e ribadisce l’obbligo di copertura da parte dei medici. 
Nel secondo comma dell’articolo 3, si parla della costituzione di un fondo e di coperture particolari per i professionisti medici: l’intento è buono ma si inserisce in un contesto che è critico e che vede le compagnie ritirarsi dal mercato. Creare norme che si centrino sulle assicurazioni dei medici in assenza delle compagnie è la premessa per renderle irrealizzabili: si sancisce l’obbligo per i professionisti di assicurarsi ma non per le compagnie di assicurare. La maggior parte dei contratti ha clausole di disdetta da parte delle compagnie che possono essere attivate anche prima del termine del contratto: il decreto subordina la disdetta alla reiterazione di una condotta colposa da parte del medico, che però si identifica nel pagamento del sinistro, cosa che, come si è detto, non necessariamente presuppone l’evidenza certa di un errore del medico. Ripeto, alle condizioni attuali è una situazione apparentemente senza via d’uscita. 

Quale potrebbe essere allora una via d’uscita valida per tutti? 
La situazione potrebbe migliorare se si definissero i punti che consentono all’assicuratore di affrontare i rischi con i dovuti strumenti: dare la definizione di colpa; intervenire sul termine di prescrizione dei sinistri, come avviene nel RC auto con norme proprie; promulgare leggi specifiche per regolamentare i risarcimenti. Se l’assicuratore ha i dati per quantificare il rischio, può fare il suo mestiere e provvedere a strumenti assicurativi adeguati e per lui economicamente convenienti. Oggi l’assicuratore non è in grado di prevedere, visto che si creano continui incrementi dei risarcimenti e che anche per le riserve, rischi ben stimati 4 anni prima risultano non più capienti. 

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