Il confronto tariffario nella Rc auto (e nello schema di regolamento dell'Isvap)
Il controverso tema dell'obbligo di comparazione tariffaria, introdotto dall'art. 34 del D.L. 1/2012, ha sin da subito dato luogo a severi dubbi interpretativi e rivelato più che ragionevoli perplessità circa la sua effettiva utilità e compatibilità con gli attuali assetti della distribuzione assicurativa della Rc auto. Dubbi e perplessità che oggi, alla luce dello schema di regolamento attuativo n. 49 (posto dall'Isvap in pubblica consultazione il 10 luglio 2012), non soltanto si rafforzano ma aprono la via a nuovi e più radicali spunti di riflessione, ponendo in discussione lo stesso significato della vigente classificazione degli intermediari assicurativi e l'effettività della, un tempo basilare, distinzione tra agenti e mediatori in assicurazione (altrimenti detti Brokers)
I BROKER, VERI E PROPRI DISTRIBUTORI DI PRODOTTI ASSICURATIVI
Proprio con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della norma, si era sin da subito posto il problema di comprendere se essa si applicasse a tutte le tipologie di intermediari - siano essi brokers, agenti o banche/assicurazioni - come il primo comma sembrerebbe affermare, ovvero ai soli agenti, come la previsione del terzo comma potrebbe invece sottendere.
A nostro parere, pur tenendo conto di una sostanziale incoerenza di fondo tra i nuovi obblighi di confronto e la funzione promozionale tipica degli agenti (sulla quale torneremo tra breve), è solo a questi ultimi che il testo di legge sembrerebbe doversi riferire. Ciò in forza di due considerazioni di ordine logico: da un lato, se la norma si riferisse a tutti gli intermediari dovrebbe intendersi rivolta anche ai brokers, imponendo loro un obbligo di confronto e di informativa che, nella sua declinazione normativa (presentare tre offerte) risulterebbe probabilmente superfluo e di contenuto inferiore, qualitativamente e quantitativamente, al loro dovere istituzionale di best advice ossia di ricerca, in veste di intermediari indipendenti, della più adeguata soluzione sul mercato.
Da altro, e più rilevante, punto di vista, la sanzione civilistica di nullità della polizza, prevista dal secondo comma dell'art. 34, fa propendere per la tesi della sua inapplicabilità ai mediatori di assicurazione. Non si comprende, infatti, perché mai quella particolarissima forma di nullità relativa del contratto assicurativo debba essere sancita nei confronti dell'impresa (essendo rilevabile solo a favore dell'assicurato) per effetto del comportamento di soggetti che l'impresa medesima non solo non dovrebbe, ma neppure potrebbe, ex ante controllare.
Una tale tesi, del resto, farebbe venir meno i dubbi di discriminatorietà già sollevati da chi ha osservato l'incongruenza di limitare ai soli agenti l'importante sanzione amministrativa di cui al terzo comma dell'art. 34 (norma insuscettibile di interpretazione analogica, eppertanto non applicabile agli altri intermediari).
Ed anche sotto il profilo finalistico, la logica comparatistica sembra mirata a scardinare, in ottica concorrenziale, soprattutto quel monopolio agenziale che da tempo connota gli assetti della distribuzione assicurativa in Italia.
Alla luce di tali considerazioni la soluzione propugnata dall'Isvap - pur astrattamente sostenuta dal primo comma dell'art. 34 - rivela profili critici, sul piano sistematico, persino più accentuati rispetto alla norma primaria di riferimento: l'assimilazione dei brokers a veri e propri "distributori" di prodotti assicurativi - pur utile a superare la censura relativa alla sanzione di nullità - mette in luce, da un lato, la crisi del modo tradizionale di concepire la figura del mediatore in assicurazioni e, con essa, l'anacronismo della perdurante classificazione di quest'ultimo all'interno di una sezione dedicata del RUI (B). Dall'altro rivela più di un elemento di contraddittorietà rispetto a quanto di fatto sostenuto dallo stesso Istituto in altre esperienze regolamentari, in seno alle quali il broker è stato sostanzialmente escluso dalla vera e propria catena distributiva dell'impresa assicurativa (si pensi all'art. 47 comma 2 del regolamento 5 ovvero agli esiti della pubblica consultazione sul regolamento Isvap n. 5, dove si legge chiaramente che " l'iscrizione nella sezione A è prevista esclusivamente per l'intermediario cui l'impresa (e non un altro intermediario) ha conferito un incarico di distribuzione").
I NUOVI OBBLIGHI DI COMPARAZIONE PER GLI AGENTI
Ma al di là della discutibile riconduzione del broker entro la nozione di "distributore", anche spostando l'angolo visuale sulla posizione dell'unica figura sicuramente riguardata dalla norma primaria (l'agente in assicurazioni) emerge la più generale incoerenza della riforma rispetto agli attuali assetti dell'intermediazione assicurativa.
Non può, infatti, non osservarsi come, proprio con specifico riferimento alla figura dell'agente, l'attribuzione di nuovi obblighi informativi rischi di snaturarne la funzione, risultando sostanzialmente antitetica con i doveri promozionali propri dell'incarico (specie laddove l'informativa sia relativa a prodotti che l'agente stesso potrebbe non essere in condizione di collocare, in mancanza del relativo mandato). E tanto più nel contesto delle polizze della rc auto, il cui elevato grado di standardizzazione fa della tariffa l'elemento di gran lunga preponderante nella valutazione, da parte dell'utenza, circa la rispondenza del prodotto alle proprie esigenze di acquisto. Non è dunque agevole, per l'agente, "promuovere" commercialmente il "proprio" prodotto facendo leva su altre componenti qualitative ed oggettive del servizio; al contrario, non sarebbe azzardato sostenere che, proprio al cospetto della rilevanza dell'elemento "prezzo", l'intermediario possa/debba considerare non "adeguato" il proprio prodotto (anche ai sensi dell'art. 47 comma primo, lett. c, del regolamento 5) laddove lo stesso perda il confronto concorrenziale con una delle altre tariffe presentate al cliente.
Ciò che si vuol rimarcare è che il fedele ed obiettivo rispetto dei nuovi obblighi comparativi, specie se effettuato tra prodotti standardizzati e tra loro del tutto omogenei, finisce per tradire, e sostanzialmente annichilire, la funzione promozionale attorno alla quale l'incarico agenziale si struttura, nell'interesse di entrambe le parti del relativo rapporto.
Ben si comprende come, in questa prospettiva, la distinzione tra la figura dell'agente e quella del broker finisca per ulteriormente appiattirsi, proprio in considerazione dell'emersione, in capo al primo, di funzioni di servizio (potenzialmente non remunerate..) niente affatto promozionali (quando non svolte in regime di plurimandato) ed assai prossime a quelle che dovrebbero invece connotare l'analisi del mercato a cui è istituzionalmente tenuto un mediatore indipendente. E l'avvicinamento, nella prassi, delle due figure appare ancora più marcato tenendo conto di come sovente, in concreto, il broker smarrisca la propria indipendenza, finendo per operare alla stregua di un vero e proprio promotore agenziale (nell'ambito dei noti accordi di libera collaborazione).
Rimane il fatto che la distinzione tra agenti e broker, forse anacronistica, è saldamente imposta dalla legge, ragion per la quale, a nostro parere, l'attribuzione ai primi di compiti di informazione comparativa - a fini concorrenziali e non promozionali - stride un poco, a livello di principio, con la perdurante impostazione del RUI e dell'art. 109 del CAP.
Vi è da chiedersi poi se la figura dell'"agente in economia" sfugga alla previsione normativa, mentre sembrerebbe certamente eccentrico, rispetto alla stessa, il ruolo - poco utilizzato nella prassi della rc auto, del contraente di polizza collettiva.
Esaurite tali considerazioni di partenza, veniamo al contenuto dello schema di regolamento, preceduto da un'ampia relazione di presentazione con cui Isvap illustra le ragioni delle proprie scelte (dando atto delle numerose incertezze ermeneutiche affrontate in sede di redazione).
I DESTINATARI DELL'INFORMATIVA TARIFFARIA
Muovendo ancora dal versante "soggettivo", lo schema di regolamento chiarisce che i destinatari dell'informativa tariffaria non sono i soli "consumatori" ma qualsiasi persona fisica e giuridica che intenda stipulare polizze della Rc auto.
Sotto il profilo oggettivo, invece, l'obbligo di informativa si sostanzia (art. 6 comma 1) nel dovere di presentare alla clientela, prima della stipula o del rinnovo del contratto, almeno tre preventivi personalizzati, rilasciati da imprese appartenenti a diversi gruppi assicurativi e le relative note informative , per come pubblicate sui siti aziendali delle rispettive imprese.
Al riguardo si sottolinea come l'art. 34 prevedesse, un poco diversamente, l'obbligo di "informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet". La norma primaria, pertanto, non faceva alcun riferimento a veri e propri preventivi personalizzati (vincolanti per l'impresa e validi 60 giorni) né all'acquisizione delle "note informative" di cui al regolamento 35. Vi è da chiedersi, dunque, se la precisazione regolamentare non finisca per tradursi in un ingiustificato appesantimento delle incombenze previste, in termini più generici e meno formali, dall'art. 34. E la stessa scelta di personalizzare l'informazione comparativa, anziché limitarla ad una comparazione standardizzata ed espressa attraverso il riferimento a tariffe e polizze tipo, finisce per sensibilmente aggravare gli sforzi a cui gli intermediari/agenti erano sino ad oggi tenuti nella fase di quotazione/assunzione dei contratti assicurativi (senza che a tale aggravio di oneri corrisponda alcun vantaggio provvigionale, se non nel caso in cui l'intermediario disponga di un "mandato" che gli consenta di "collocare" anche le soluzioni proposte in via comparata).
SUPPORTI INFORMATICI O INFORMATIVA CARTACEA?
Si tratta, poi, di comprendere se gli obblighi di allegazione documentale (preventivo e nota) possano essere evasi anche in via telematica od attraverso supporti informatici (almeno nel caso in cui il cliente lo richieda) o se, viceversa, rimanga rigidamente necessaria la consegna di copie cartacee. La soluzione affermativa consentirebbe di alleggerire i processi e di risparmiare costi probabilmente inutili, evitando inoltre al cliente di doversi, ogni volta, ingombrare di pesanti fardelli cartacei.
L'art. 6 dello schema di regolamento nulla dispone al riguardo, limitandosi a prevedere che l'informativa sia fornita al cliente, senza specificarne le modalità, mentre la necessità della forma cartacea è indicata soltanto con riferimento alla copia della dichiarazione con cui il cliente conferma di aver ricevuto il materiale informativo. Materiale che - così conclude l'art. 6 - deve essere conservato "dall'intermediario anche mediante supporti magnetici, ottici e digitali o in altra forma equivalente".
Nel silenzio della norma, pertanto, potrebbe dunque sostenersi che gli obblighi informativi possano essere anch'essi soddisfatti tramite supporti diversi dalla carta, specie nei confronti dei clienti che ne facciano richiesta. Né, a contrario, sembra deporre la più rigida - e comunque discutibile. - impostazione seguita dall'Isvap a proposito degli obblighi di consegna della documentazione precontrattuale (da effettuarsi per via telematica soltanto nell'ambito della vendita a distanza, secondo quanto affermato negli esiti della pubblica consultazione del reg. 35 - sub art. 4). Ed infatti, l'ambito oggettivo dei due diversi obblighi di consegna documentale (del resto disciplinati da due norme distinte, l'art. 183 del cap 3 l'art. 34 del D. 1/2012) potrebbe ben giustificare una loro differente disciplina operativa.
A prescindere dalle modalità di consegna, risulta singolare il riferimento alla "nota informativa", dal momento che la stessa costituisce ormai parte integrante del fascicolo informativo di cui al regolamento 35. Se, da un lato, la possibilità di limitare la consegna documentale alla sola nota eviterebbe un maggior aggravio delle incombenze documentali, dall'altro potrebbe obbligare l'intermediario (specie laddove gli si negasse la possibilità di una trasmissione telematica) a svolgere ulteriori attività di "selezione" e "ritaglio" costringendolo a recuperare le note all'interno dei più ampi fascicoli informativi pubblicati sui siti delle imprese rese oggetto del confronto.
LE FONTI PER IL SERVIZIO DI PREVENTIVAZIONE
Rimane poi da indagare il tema afferente alla fonte presso la quale attingere i preventivi e reperire la documentazione contrattuale. In proposito l'art. 6, dopo aver confermato la necessità di presentare soluzioni assicurative proposte da "imprese appartenenti a diversi gruppi assicurativi", precisa che le informazioni in oggetto possono essere recuperate in via esclusiva:
a) utilizzando i dati obbligatoriamente pubblicati dalle imprese assicurative ai sensi dell'art. 131 del cap e del regolamento Isvap n. 23 (e cioè il servizio di informativa precontrattuale e preventivazione personalizzata on line che ciascuna compagnia è tenuta ad offrire al pubblico sul proprio sito) ;
b) avvalendosi delle informazioni risultanti dal servizio di preventivazione dell'Isvap (denominato "Tuo preventivatore");
c) accedendo ad appositi servizi di aggregazione che le associazioni degli intermediari potranno all'uopo costituire, utilizzando a loro volta i dati ricavati dai siti di ciascuna singola impresa.
Tali previsioni inducono qualche incertezza. In primo luogo, pur nella loro alternatività, i tre strumenti di cui sopra sono qualificati come esclusivi. Il che sembra sillogisticamente escludere la possibilità di ricorrere ad altre fonti informative, anche se ugualmente funzionali (convenzioni con le imprese, accordi tra intermediari e via discorrendo).
Né si comprende se le "associazioni degli intermediari" di cui alla lettera c) siano da individuarsi nelle organizzazioni rappresentative già esistenti a livello nazionale ovvero possano essere costituite ad hoc, anche a livello locale, proprio con la finalità di strutturare nuovi servizi di comparazione/aggregazione dei dati resi disponibili, in virtù dei loro mandati, da ciascun intermediario associato.
A nostro parere, comunque, non potrebbe revocarsi in dubbio la legittimità di un'informazione comparativa fornita da un singolo intermediario nell'ambito dei rapporti di (pluri)mandato da questi intrattenuti con (almeno) quattro imprese operanti nel settore della rc auto e facenti capo a quattro diversi gruppi assicurativi. Diversamente opinando si dovrebbe ritenere che un intermediario che intendesse proporre alla propria utenza tutte le soluzioni di cui dispone in relazione ai diversi mandati conferitigli dovrebbe corredare ciascuna proposta di altri tre preventivi, distinti da quelli rilasciati dalle proprie mandanti ... Il che parrebbe del tutto incongruo, sproporzionato rispetto allo scopo della norma e difficilmente realizzabile in concreto (specie nelle attuali dinamiche di mercato, caratterizzate da sempre più rilevanti fenomeni di accorpamento di singole compagnie all'interno di macro gruppi di riferimento).
Interessante, inoltre, rilevare come l'accesso al servizio di preventivazione dell'Isvap non potrebbe ritenersi esaustivo, limitandosi alla comparazione tariffaria e non consentendo di reperire le necessarie informazioni contrattuali (fascicolo/nota informativa).
Ed ancora è utile osservare come i così detti "aggregatori" privati non rientrino tra i soggetti a cui rivolgersi per ottenere i dati oggetti di confronto (ciò, secondo quanto riferisce l'Istituto nella relazione di presentazione, in considerazione della non vincolatività delle quotazioni da loro proposte). Rimane da chiedersi se quegli stessi aggregatori privati, nella loro - pur discutibile - veste di intermediari iscritti alla sezione B del RUI, siano essi stessi tenuti ad offrire, oltre al loro ordinario servizio di comparazione, la specifica informativa (anche contrattuale) di cui all'art. 34 del D.L. 1/2012. Una risposta negativa sembrerebbe potersi dare in considerazione della difficoltà di ricondurre quell'attività di aggregazione e confronto nell'ambito della vera e propria distribuzione di prodotti assicurativi (e si ricorderà come l'ambito di applicazione del regolamento sia stato limitato agli intermediari che distribuiscono garanzie della rc auto).
COMPARAZIONE PER L'RC AUTO, NON PER LE COPERTURE ACCESSORIE
Proseguendo la disamina dei profili oggettivi occorre evidenziare come l'obbligo di confronto paia riguardare la sola copertura della rc auto pura (e quella di cui al ramo 12), non invece le garanzie accessorie che alla prima vengono sovente abbinate in forma pacchettizzata (infortuni del conducente, furto e incendio, tutela legale, Kasko e via dicendo). In questo senso depongono, oltre al contenuto letterale della norma di riferimento (e dell'art. 2 lettera a) dello schema di regolamento), vari argomenti: in primo luogo il fatto che il preventivatore Isvap, a cui lo schema medesimo fa espresso riferimento come possibile fonte delle informazioni oggetto di confronto, si limita alla rc auto, non consentendo alcuna comparazione delle garanzie accessorie. Secondariamente il fatto che in altre occasioni la stessa Isvap ha ritenuto di non poter analogicamente estendere a quelle coperture accessorie la disciplina espressamente prevista per la "sola" Rc auto (con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 4.4 del regolamento 5).
Può dunque ipotizzarsi che, in concreto, le potenziali ricadute negative di un confronto tariffario "perdente" in materia di rc auto vengano contrastate o comunque impattate tentando di annacquare il più possibile la componente pura rispetto al gioco di prezzo delle coperture accessorie.
QUANDO INFORMARE IL CLIENTE?
Venendo poi al quomodo dell'informativa, la stessa deve essere resa, secondo quanto stabilito dall'art. 34, prima della stipula del contratto di assicurazione o del relativo rinnovo (art. 6 comma 1 dello schema di regolamento).
Non è stato stabilito, dunque, un preciso momento entro il quale assolvere l'obbligo, ragion per la quale lo stesso potrebbe essere adempiuto, con evidente rischio di vanificarne in concreto lo scopo, anche un attimo prima del perfezionamento del contratto (o della sua "sottoscrizione, secondo quanto atecnicamente indicato dall'art. 34); in un fase - cioè - in cui il convincimento del cliente potrebbe ritenersi di fatto acquisito in modo tale da poter essere difficilmente messo in discussione. Si consideri, peraltro, che nel testo della relazione introduttiva il "rilascio" delle informazioni viene collocato non in un qualsiasi momento, purchè antecedente alla stipula, bensì nel momento di in cui si realizza il contatto tra l'intermediario ed il cliente (e quindi in sede di "primo" contatto). Tale ultima impostazione, certamente condivisibile in concreto, non può oggi essere sostenuta in assenza di una sua esplicita trasposizione all'interno del testo regolamentare. La stessa può tuttavia ritenersi bastevole a sostenere che ai fini dell'obbligo di comparazione occorre vi sia un "contatto" con il cliente, anche se a distanza. Contatto che non si verifica nei casi di rinnovo automatico della polizza in assenza di disdetta. In tali ipotesi, infatti, il rapporto assicurativo prosegue automaticamente senza che l'intermediario a cui è assegnato il contratto entri in relazione con l'assicurato. In considerazione di ciò il regolamento, volendo comunque favorire il confronto tariffario, impone agli intermediari di svolgere comunque il servizio comparativo/informativo anche nei confronti di quei clienti che, in funzione della scelta di rinnovare o disdettare la polizza, gliene facciano richiesta. Ed in tal senso è posto a carico delle imprese l'obbligo di integrare la comunicazione di cui all'art. 3 del regolamento Isvap n. 4 con l'avviso della possibilità di rivolgersi all'intermediario onde ottenere le informazioni tariffarie e contrattuali in oggetto.
FORZATURE OPERATIVE E CONTRASTO CON LE FINALITA' PROMOZIONALI
Trattasi di disposizione che, ragionevolmente, non dovrebbe potersi applicare ai brokers, nei cui confronti l'impresa - data la naturale assenza di vincoli di collaborazione - non potrebbe pretendere alcunché.
Quanto agli agenti, peraltro, l'assegnazione di quegli ulteriori compiti informativi si pone in ancor più stridente contrasto con le finalità promozionali proprie dell'incarico, finendo per gravare l'intermediario di nuove attività sostanzialmente mirate a consentire al cliente di valutare se uscire dal suo portafoglio agenziale.
Da segnalare, poi, che per le imprese attive nel settore del collocamento diretto (quelle cioè che non operano attraverso canali intermediati), l'art. 5 dello schema di regolamento impone l'obbligo di pubblicazione, sul sito, di un'informazione alla clientela volta a segnalare la possibilità di procedere alla comparazione della tariffa proposta con le altre ottenibili consultando il "Tuopreventivatore" dell'Isvap. Trattasi di soluzione di compromesso, assai più moderata rispetto alle proposte - francamente poco sostenibili - in precedenza formulate dall'Istituto (in vista dell'emanazione del D.L. n. 1/2012) e volte ad imporre anche alle compagnie "dirette " l'obbligo di presentare preventivi di altre imprese assicurative.
L'art. 5 non presenta, in sé, particolari spunti di approfondimento se non una considerazione di fondo: l'obbligo di segnalazione del servizio pubblico di comparazione (ove gestito in modo efficiente) avrebbe forse potuto essere preso in considerazione quale più generale - e migliore - strumento di soddisfazione delle finalità "concorrenziali" presidiate dall'art. 34: in tal modo, invero, si sarebbero ovviate quelle evidenti forzature operative che, specie con riferimento alla figura dell'agente di assicurazione, fanno della riforma una sorta di espediente empirico del tutto avulso dall'attuale impostazione sistematica dell'intermediazione assicurativa.
PREVENTIVI ALL'INSEGNA DELL'ADEGUATEZZA
Qualche riflessione, da ultimo, merita di esser svolta in relazione a quanto sancito dall'art. 7 dello schema di regolamento a proposito degli obblighi di "diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità" a cui gli intermediari sono tenuti nell'assolvimento dei loro doveri di informazione comparativa. Trattasi di sostanziali affermazioni di principio tese ad evitare - così si dice nella relazione di presentazione - un accesso strumentale e sistematico a preventivi peggiorativi per il cliente (e tali, dunque, da indurlo a scegliere la soluzione "collocata" dall'intermediario). In verità ben potrebbero registrarsi altre forme di utilizzo distorto del confronto tariffario (con finalità opposte e cioè tali da disincentivare l'acquisto da parte di clienti "sgraditi", con potenziale elusione dell'obbligo a contrarre). L'inconveniente - se tal può definirsi - potrebbe essere ovviato attraverso un accesso sistematico ai prodotti presentati da tre imprese selezionate a priori in modo obiettivo ed imparziale: in tal caso il maggior o minor favore delle soluzioni in concreto presentate dipenderebbe non da scelte strumentali ma dall'ordinario gioco della personalizzazione tariffaria.
Ma al di là di tali - forse ovvie - indicazioni, la norma richiama le regole di comportamento di cui all'art. 47 del regolamento 5 tra cui quella comunemente denominata "di adeguatezza", volta a far sì che ai clienti siano proposte soluzioni assicurative effettivamente calzanti alle loro situazioni di rischio e relative esigenze di copertura.
Il che equivale a dire che nel presentare i tre preventivi personalizzati l'intermediario dovrà effettuare una previa selezione tra le proposte reperibili sul mercato ed evitare di proporre formule contrattuali non adeguate alle esigenze di quel cliente (si pensi al caso della formula con "guida esperta" in caso di assicurato neo patentato). Vi è dunque da chiedersi se, in questo contesto, possano essere posti in comparazione soluzioni contrattuali disomogenee e tra loro diversamente strutturate, anche in relazione alle diverse formule tariffarie prescelte (bonus malus, con franchigia, miste ovvero chilometriche).
Molti, in conclusione, i dubbi, anche applicativi, che l'emanando regolamento sembra destinato ad alimentare. Ed altrettanti rischiano di essere gli imbarazzi operativi che le imprese e gli intermediari saranno chiamati ad affrontare in tempi brevissimi, data la mancata previsione di qualsiasi regime transitorio, che pur sarebbe parso opportuno per consentire di adeguarsi ai nuovi processi in termini ragionevoli.
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