Micropermanenti alla ricerca di un nuovo equilibrio valutativo
10/05/2012
I comma 3 ter e 3 quater dell'articolo 32 della legge N. 27 del 24.03.12 rappresentano un indubbio passo avanti della volontà del legislatore di contenere i risarcimenti delle micropermanenti e soprattutto di contrastare le speculazioni e le truffe particolarmente fiorenti nel settore della Rca.
In vero, nell'ultimo decennio molteplici sono state le leggi emanate di competenza assicurativa e le nuove norme danno maggior peso e rigore ad un settore di notevole rilevanza sociale interessando di fatto tutti i cittadini italiani che inevitabilmente nel corso della loro vita possono venire in contatto con il mondo assicurativo o da conduttori o da trasportati o da pedoni; ma a fronte della ricerca di una maggior uniformità ed equità non sempre il legislatore è riuscito nel suo intento.
Esempio concreto ne sono le Tabelle di cui al DM del 2003 che già ponevano in maniera pressante l'obiettivo di ridurre i costi delle micro permanenti imponendo dei limiti ben precisi ai punteggi valutativi della percentuale delle microinvalidità e prevedendone anche la non indennizzabilità dove nei criteri applicativi delle suddette Tabelle si premette: anche le lesioni da cui possono originare menomazioni previste dalla tabella, possono talora guarire senza postumi permanenti" lasciando alla valutazione medico legale il riconoscimento o meno della sussistenza di postumi.
AUMENTO DI SINISTRI E DI SPESE MEDICHE
Di fatto il sistema ha finito con il trovare un suo gattopardesco equilibrio dove a fronte di una riduzione della valutazione percentuale della menomazione, ad esempio nel caso della più frequente distorsione del rachide cervicale che è stata ricondotta ad un massimo del 2% rispetto alle precedenti, maggiori, valutazioni, si è assistito ad un progressivo e costante aumento del numero dei sinistri con lesione e ad un aumento esponenziale delle spese mediche, per presunte visite specialistiche e di tipo fisioterapico.
Quest'ultimo aspetto, forse, meglio di altri focalizza il fenomeno speculativo che ha prosperato tra la sostanziale acquiescenza degli operatori e l'indifferenza generale diventando di riscontro comune in alcune aree geografiche voci di spesa per fisioterapie di centinaia ed anche migliaia di euro a fronte di modestissime lesioni che peraltro avevano il pregio, nonostante le costose cure, di non giungere a guarigione lasciando delle sequele, sì modeste, ma pur sempre permanenti consentendo la duplicazione risarcitoria in veste di danno biologico e di rimborso di spese cliniche e terapeutiche tanto costose quanto evidentemente inefficaci.
COSI' SI CHIUDE UN'EPOCA
Questa sintetica premessa alle linee operative vuol sottolineare che quell'equilibrio durato oltre dieci anni forse si è rotto o non è più in grado di stare in piedi e nessuno può illudersi che le recenti normative in materia altro non siano che un ulteriore quanto imbelle tentativo di cambiare ciò che in passato non si è stato in grado di innovare.
La gravissima crisi economica che investe tutte le classi sociali con riflessi devastanti sia sulla vita delle persone caratterizzata da una contrazione dei consumi ma non di rado anche dalla riduzione di salari e di onorari, dalla perdita del lavoro, dal disagio psichico fino al suicidio, sia sulle imprese che scontano la collaterale crisi del sistema creditizio, il peso della burocrazia, la scarsa competitività sui mercati globali, toglie le possibili illusioni che anche questa volta poco o nulla cambierà perché fatta la legge si troverà l'inganno.
Difficile pensare che un paese che sta cercando la via virtuosa per non restare tagliato fuori dalle nazioni più avanzate del mondo chiedendo duri sacrifici a tutti i suoi cittadini possa lasciare delle aree di immunità e di persistenza degli antichi vizi non intaccando la zona grigia della speculazione nel settore assicurativo dove prosperano fasce professionali tanto dequalificate quanto oggi velleitarie nella difesa di improponibili ed anacronistici privilegi.
La Legge 27/2012, nota come Decreto sulle Liberalizzazioni, adotta il duplice criterio di indicare ai noti comma dell'art. 32 da una parte la via comportamentale virtuosa, ovvero quella di attenersi a criteri di oggettività, sempre e comunque verificabili, che escano una volta per tutte dalla discrezionalità individuale del professionista, e dall'altra, all'art. 33, prospetta pesanti sanzioni per i non virtuosi esacerbando la pena per le frodi assicurative sostituendo la parola microinvalidità con la più ampia invalidità e portando la detenzione fino a 5 anni.
Si chiude un'epoca? Crediamo di sì. Entrando nel merito della nostra materia forse è arrivato il momento dal punto di vista operativo per i medici legali fiduciari di compagnia dell'applicazione del dettato codicistico con il ricorso alla scrupolosa adozione della corretta metodologia medico legale.
Questo si tradurrà nel non riconoscimento di postumi per tutte quelle lesioni non evidenziabili ictu oculi al momento della visita o comunque nel corso della malattia certificata o non evidenziate da esami strumentali dei quali il medico legale dovrà effettuare un attento vaglio di attendibilità e compatibilità.
In vero, nell'ultimo decennio molteplici sono state le leggi emanate di competenza assicurativa e le nuove norme danno maggior peso e rigore ad un settore di notevole rilevanza sociale interessando di fatto tutti i cittadini italiani che inevitabilmente nel corso della loro vita possono venire in contatto con il mondo assicurativo o da conduttori o da trasportati o da pedoni; ma a fronte della ricerca di una maggior uniformità ed equità non sempre il legislatore è riuscito nel suo intento.
Esempio concreto ne sono le Tabelle di cui al DM del 2003 che già ponevano in maniera pressante l'obiettivo di ridurre i costi delle micro permanenti imponendo dei limiti ben precisi ai punteggi valutativi della percentuale delle microinvalidità e prevedendone anche la non indennizzabilità dove nei criteri applicativi delle suddette Tabelle si premette: anche le lesioni da cui possono originare menomazioni previste dalla tabella, possono talora guarire senza postumi permanenti" lasciando alla valutazione medico legale il riconoscimento o meno della sussistenza di postumi.
AUMENTO DI SINISTRI E DI SPESE MEDICHE
Di fatto il sistema ha finito con il trovare un suo gattopardesco equilibrio dove a fronte di una riduzione della valutazione percentuale della menomazione, ad esempio nel caso della più frequente distorsione del rachide cervicale che è stata ricondotta ad un massimo del 2% rispetto alle precedenti, maggiori, valutazioni, si è assistito ad un progressivo e costante aumento del numero dei sinistri con lesione e ad un aumento esponenziale delle spese mediche, per presunte visite specialistiche e di tipo fisioterapico.
Quest'ultimo aspetto, forse, meglio di altri focalizza il fenomeno speculativo che ha prosperato tra la sostanziale acquiescenza degli operatori e l'indifferenza generale diventando di riscontro comune in alcune aree geografiche voci di spesa per fisioterapie di centinaia ed anche migliaia di euro a fronte di modestissime lesioni che peraltro avevano il pregio, nonostante le costose cure, di non giungere a guarigione lasciando delle sequele, sì modeste, ma pur sempre permanenti consentendo la duplicazione risarcitoria in veste di danno biologico e di rimborso di spese cliniche e terapeutiche tanto costose quanto evidentemente inefficaci.
COSI' SI CHIUDE UN'EPOCA
Questa sintetica premessa alle linee operative vuol sottolineare che quell'equilibrio durato oltre dieci anni forse si è rotto o non è più in grado di stare in piedi e nessuno può illudersi che le recenti normative in materia altro non siano che un ulteriore quanto imbelle tentativo di cambiare ciò che in passato non si è stato in grado di innovare.
La gravissima crisi economica che investe tutte le classi sociali con riflessi devastanti sia sulla vita delle persone caratterizzata da una contrazione dei consumi ma non di rado anche dalla riduzione di salari e di onorari, dalla perdita del lavoro, dal disagio psichico fino al suicidio, sia sulle imprese che scontano la collaterale crisi del sistema creditizio, il peso della burocrazia, la scarsa competitività sui mercati globali, toglie le possibili illusioni che anche questa volta poco o nulla cambierà perché fatta la legge si troverà l'inganno.
Difficile pensare che un paese che sta cercando la via virtuosa per non restare tagliato fuori dalle nazioni più avanzate del mondo chiedendo duri sacrifici a tutti i suoi cittadini possa lasciare delle aree di immunità e di persistenza degli antichi vizi non intaccando la zona grigia della speculazione nel settore assicurativo dove prosperano fasce professionali tanto dequalificate quanto oggi velleitarie nella difesa di improponibili ed anacronistici privilegi.
La Legge 27/2012, nota come Decreto sulle Liberalizzazioni, adotta il duplice criterio di indicare ai noti comma dell'art. 32 da una parte la via comportamentale virtuosa, ovvero quella di attenersi a criteri di oggettività, sempre e comunque verificabili, che escano una volta per tutte dalla discrezionalità individuale del professionista, e dall'altra, all'art. 33, prospetta pesanti sanzioni per i non virtuosi esacerbando la pena per le frodi assicurative sostituendo la parola microinvalidità con la più ampia invalidità e portando la detenzione fino a 5 anni.
Si chiude un'epoca? Crediamo di sì. Entrando nel merito della nostra materia forse è arrivato il momento dal punto di vista operativo per i medici legali fiduciari di compagnia dell'applicazione del dettato codicistico con il ricorso alla scrupolosa adozione della corretta metodologia medico legale.
Questo si tradurrà nel non riconoscimento di postumi per tutte quelle lesioni non evidenziabili ictu oculi al momento della visita o comunque nel corso della malattia certificata o non evidenziate da esami strumentali dei quali il medico legale dovrà effettuare un attento vaglio di attendibilità e compatibilità.
IL RICONOSCIMENTO DI ATTEGGIAMENTI VIRTUOSI
Per quanto riguarda l'inabilità temporanea è nostro avviso che i casi che presentano una sufficiente efficienza lesiva dell'urto ed una certificazione attendibile possano dar luogo al riconoscimento di inabilità temporanea nei modi finora applicati (consueto frazionamento con progressiva riduzione percentuale) ma pur sempre scientificamente motivata.
Anche il riconoscimento delle spese mediche dovrà sottostare ad un rigoroso accertamento nella fattispecie per le cure fisiche, certamente la voce più rilevante dal punto di vista economico, ovvero l'effettiva indicazione della terapia per la tipologia della lesione, la congruità della quantità delle cure, l'adeguatezza nei tempi dell'effettuazione, nonché l'idoneità dei soggetti e delle strutture eroganti.
Il successo della Legge con il raggiungimento degli obiettivi che si propone passa attraverso il comportamento virtuoso di tutti gli operatori del settore.
Non deve passare il principio che si sta chiedendo ai medici fiduciari di segare il ramo sul quale sono seduti da decenni ma il dettato che chi ben opera e ben si comporta non potrà che trarre vantaggio da una situazione destinata a virare gradualmente verso il riconoscimento dei comportamenti virtuosi e delle capacità professionali, perché Il lavoro se eliminando le sacche speculative si ridurrà, si riqualificherà e renderà il comparto più competitivo sulla base delle effettive capacità e competenze.
In questa fase un ruolo fondamentale avranno le imprese di assicurazione che dovranno far passare ai propri fiduciari non un messaggio impositivo in nome del rispetto della Legge, ma un messaggio in positivo di volontà premiale per coloro che avranno un comportamento non ambiguo, ma saranno affidabili, preparati e pronti a cogliere le nuove sfide che non ci chiede il nostro parziale mondo economico di riferimento ma la crisi epocale di un sistema che sta voltando pagina indipendentemente dai nostri singoli comportamenti.
Anche il riconoscimento delle spese mediche dovrà sottostare ad un rigoroso accertamento nella fattispecie per le cure fisiche, certamente la voce più rilevante dal punto di vista economico, ovvero l'effettiva indicazione della terapia per la tipologia della lesione, la congruità della quantità delle cure, l'adeguatezza nei tempi dell'effettuazione, nonché l'idoneità dei soggetti e delle strutture eroganti.
Il successo della Legge con il raggiungimento degli obiettivi che si propone passa attraverso il comportamento virtuoso di tutti gli operatori del settore.
Non deve passare il principio che si sta chiedendo ai medici fiduciari di segare il ramo sul quale sono seduti da decenni ma il dettato che chi ben opera e ben si comporta non potrà che trarre vantaggio da una situazione destinata a virare gradualmente verso il riconoscimento dei comportamenti virtuosi e delle capacità professionali, perché Il lavoro se eliminando le sacche speculative si ridurrà, si riqualificherà e renderà il comparto più competitivo sulla base delle effettive capacità e competenze.
In questa fase un ruolo fondamentale avranno le imprese di assicurazione che dovranno far passare ai propri fiduciari non un messaggio impositivo in nome del rispetto della Legge, ma un messaggio in positivo di volontà premiale per coloro che avranno un comportamento non ambiguo, ma saranno affidabili, preparati e pronti a cogliere le nuove sfide che non ci chiede il nostro parziale mondo economico di riferimento ma la crisi epocale di un sistema che sta voltando pagina indipendentemente dai nostri singoli comportamenti.
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