PA e obbligo di fattura elettornica
Dal 31 marzo 2015 la fatturazione elettronica sarà obbligatoria verso tutte le Pubbliche Amministrazioni. Con specifiche indicazioni a cui attenersi su formato, contenuti e modalità di conservazione
20/02/2015
La Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (art. 1 commi 209 e segg.) prevede che le fatture relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione debbano essere emesse, trasmesse, conservate e archiviate esclusivamente in forma elettronica attraverso il cosiddetto “Sistema di Interscambio”.
Quest’ultimo, in estrema sintesi, è un sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate (che si avvale di Sogei s.p.a. per la parte tecnica) in grado di:
- ricevere le fatture sotto forma di documento informatico;
- effettuare controlli sui file ricevuti;
- inoltrare le fatture alle amministrazioni destinatarie.
Per anni tale disposizione è rimasta lettera morta in attesa del regolamento ministeriale, fino all’approvazione del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 che ha dettato regole tecniche e linee guida.
L’obbligo di emettere la fattura elettronica è in vigore già dal 6 giugno 2014 per i fornitori (che hanno la propria sede in Italia) di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti previdenziali e si estenderà a tutte le restanti Pubbliche Amministrazioni centrali e locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, ASL, Camere di commercio, etc.) a partire dal 31 marzo 2015.
Notoriamente, a norma degli artt. 10 e 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, le operazioni di assicurazione e riassicurazione non sono soggette a IVA e non sussiste l'obbligo di emettere fattura, a meno che questa non sia richiesta dal cliente.
Pertanto se a richiedere la fattura fosse una Pubblica Amministrazione, sussisterebbe l’obbligo di emettere la fattura elettronica anche per le operazione di assicurazione (si pensi, a titolo esemplificativo a una polizza di responsabilità civile stipulata da una scuola).
Il mancato rispetto di tale disposizione normativa non è privo di conseguenze in quanto le Pubbliche Amministrazioni (ora solo Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti previdenziali, tutte dal 31 marzo 2015) non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica (la norma prevede, comunque, un periodo transitorio di tre mesi nel quale sarà consentito il pagamento delle fatture cartacee emesse prima del 31 marzo e giunte a destinazione in data successiva).
Le caratteristiche per l’accettazione
Volendo allora rendere più chiaro il tema e sgomberare il campo da fraintendimenti, è opportuno rilevare che la fattura elettronica prevista dalla normativa in esame non è la semplice conversione in pdf della fattura, inviata e successivamente stampata dal destinatario.
La sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni, tramite il Sistema di Interscambio, deve avere le seguenti caratteristiche:
- il formato è unicamente l'XML (eXtensible Markup Language), nel rispetto dello standard pubblicato sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it;
- l'autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata (o digitale) di chi emette la fattura;
- l’invio della fattura al Sistema di Interscambio avviene mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche tecniche (PEC, FTP, cooperazione applicativa);
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
Informazioni indispensabili
Quanto al contenuto, oltre alle informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura ai sensi della normativa fiscale vigente, ogni fattura inviata alla PA richiede l’indicazione obbligatoria delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della stessa al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.
Per favorire l’informatizzazione del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il formato prevede anche la possibilità di inserire ulteriori dati:
- informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
- informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra Operatori economici e Amministrazioni pubbliche oppure specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni e servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti.
La fattura elettronica, infine, dev'essere conservata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e, in particolare, dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 che a sua volta richiama le norme tributarie, il codice civile e il codice dell'amministrazione digitale.
A ben vedere, quindi, anche l'obbligo della fattura elettronica costituisce un ulteriore tassello nel mosaico della dematerializzazione a cui non potranno sottrarsi compagnie di assicurazione e intermediari assicurativi.
Quest’ultimo, in estrema sintesi, è un sistema informatico gestito dall'Agenzia delle Entrate (che si avvale di Sogei s.p.a. per la parte tecnica) in grado di:
- ricevere le fatture sotto forma di documento informatico;
- effettuare controlli sui file ricevuti;
- inoltrare le fatture alle amministrazioni destinatarie.
Per anni tale disposizione è rimasta lettera morta in attesa del regolamento ministeriale, fino all’approvazione del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 che ha dettato regole tecniche e linee guida.
L’obbligo di emettere la fattura elettronica è in vigore già dal 6 giugno 2014 per i fornitori (che hanno la propria sede in Italia) di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti previdenziali e si estenderà a tutte le restanti Pubbliche Amministrazioni centrali e locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, ASL, Camere di commercio, etc.) a partire dal 31 marzo 2015.
Notoriamente, a norma degli artt. 10 e 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, le operazioni di assicurazione e riassicurazione non sono soggette a IVA e non sussiste l'obbligo di emettere fattura, a meno che questa non sia richiesta dal cliente.
Pertanto se a richiedere la fattura fosse una Pubblica Amministrazione, sussisterebbe l’obbligo di emettere la fattura elettronica anche per le operazione di assicurazione (si pensi, a titolo esemplificativo a una polizza di responsabilità civile stipulata da una scuola).
Il mancato rispetto di tale disposizione normativa non è privo di conseguenze in quanto le Pubbliche Amministrazioni (ora solo Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti previdenziali, tutte dal 31 marzo 2015) non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica (la norma prevede, comunque, un periodo transitorio di tre mesi nel quale sarà consentito il pagamento delle fatture cartacee emesse prima del 31 marzo e giunte a destinazione in data successiva).
Le caratteristiche per l’accettazione
Volendo allora rendere più chiaro il tema e sgomberare il campo da fraintendimenti, è opportuno rilevare che la fattura elettronica prevista dalla normativa in esame non è la semplice conversione in pdf della fattura, inviata e successivamente stampata dal destinatario.
La sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni, tramite il Sistema di Interscambio, deve avere le seguenti caratteristiche:
- il formato è unicamente l'XML (eXtensible Markup Language), nel rispetto dello standard pubblicato sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it;
- l'autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata (o digitale) di chi emette la fattura;
- l’invio della fattura al Sistema di Interscambio avviene mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche tecniche (PEC, FTP, cooperazione applicativa);
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
Informazioni indispensabili
Quanto al contenuto, oltre alle informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura ai sensi della normativa fiscale vigente, ogni fattura inviata alla PA richiede l’indicazione obbligatoria delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della stessa al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio.
Per favorire l’informatizzazione del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il formato prevede anche la possibilità di inserire ulteriori dati:
- informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
- informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra Operatori economici e Amministrazioni pubbliche oppure specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni e servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti.
La fattura elettronica, infine, dev'essere conservata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e, in particolare, dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 che a sua volta richiama le norme tributarie, il codice civile e il codice dell'amministrazione digitale.
A ben vedere, quindi, anche l'obbligo della fattura elettronica costituisce un ulteriore tassello nel mosaico della dematerializzazione a cui non potranno sottrarsi compagnie di assicurazione e intermediari assicurativi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA