Antiriciclaggio, nuove linee guida dall'Europa
In consultazione fino a gennaio, il documento fornisce indicazioni sui fattori di rischio da valutare, in sede di Cdd
21/12/2015
Il 21 ottobre 2015 l’Esa, che riunisce le tre vigilanze europee del settore bancario (Eba), finanziario (Esma) e assicurativo (Eiopa), ha posto in consultazione due set di linee guida in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, rispettivamente The Risk-Based Supervision Guidelines (rivolto alle Autorità di vigilanza) e The Risk Factors Guidelines (rivolto sia alle Autorità di vigilanza che agli intermediari finanziari).
I provvedimenti, in consultazione fino al 22 gennaio 2016, sono emanati in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio (n. 2015/849) che, tra le altre novità, ha: incluso i reati fiscali tra i reati gravi, la cui perpetrazione configura attività criminosa; rafforzato il principio di risk based approach; rafforzato la trasparenza; cambiato il regime dell’adeguata verifica semplificata stabilendo l’eliminazione delle fattispecie a basso rischio presunto ed imputando agli intermediari la responsabilità in ordine all’applicabilità del regime semplificato che, in nessun caso, potrà tradursi in un’esenzione dagli obblighi di custumer due diligence (Cdd).
Le Linee Guida sui fattori di rischio in consultazione forniscono indicazioni circa gli elementi di rischio che le istituzioni finanziarie devono considerare nel valutare la sussistenza di un rischio di riciclaggio durante la Cdd. In conformità alla IV Direttiva, i soggetti destinatari della norma dovranno valutare tali rischi su base periodica, declinandoli in base a tipologia di clientela, aree geografiche di attività, servizi offerti e canali di distribuzione.
Le Linee Guida si dividono in due parti, il Titolo II, astrattamente applicabile a tutti gli operatori del mercato, e il Titolo III, sui fattori di rischio specifici di determinati settori. Più precisamente, il Capitolo VII è dedicato agli adempimenti delle imprese di assicurazione sulla vita.
La normativa italiana conosce da tempo il principio della calibrazione degli obblighi di adeguata verifica in base al rischio, che è stato attuato in ambito assicurativo con il Regolamento Ivass n. 5/2014.
Quanto agli indicatori di anomalia, la Banca d’Italia ha prodotto una specifica elencazione per le operazioni attinenti alle polizze vita, che in parte coincide con le indicazioni dell’Esa attualmente in consultazione.
Gli elementi da valutare, per prevenire
Infatti, entrando nel dettaglio delle Linee Guida, le vigilanze europee identificano diversi fattori che possono potenzialmente rilevare un rischio di riciclaggio, tra i quali: le caratteristiche del cliente (persona politicamente esposta, persona giuridica la cui struttura rende difficile identificare il titolare effettivo, età o situazione finanziaria non coerenti con l’operazione effettuata ecc.); il comportamento del cliente (anomalie nell’utilizzo del diritto di ripensamento, frequenti riscatti, utilizzo di più conti bancari, pagamenti effettuati tramite banche dislocate in Paesi diversi da quello di residenza del cliente, versamenti aggiuntivi frequenti effettuati da parti terze ecc.); collocamento del prodotto a distanza; fattori di rischio geografici.
Al verificarsi di situazioni ad alto rischio di riciclaggio, le Linee Guida impongono una Cdd rafforzata, volta a verificare l’identità dei soggetti terzi pagatori (ove diversi dal contraente), del titolare effettivo e dei beneficiari, così come ad indagare più approfonditamente sullo scopo dell’operazione. Si richiede, poi, che i pagamenti vengano effettuati tramite banche che presentino i requisiti imposti dalla IV Direttiva.
La consultazione terminerà il 22 gennaio e le Linee Guida definitive sono attese per la primavera 2016.
I provvedimenti, in consultazione fino al 22 gennaio 2016, sono emanati in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio (n. 2015/849) che, tra le altre novità, ha: incluso i reati fiscali tra i reati gravi, la cui perpetrazione configura attività criminosa; rafforzato il principio di risk based approach; rafforzato la trasparenza; cambiato il regime dell’adeguata verifica semplificata stabilendo l’eliminazione delle fattispecie a basso rischio presunto ed imputando agli intermediari la responsabilità in ordine all’applicabilità del regime semplificato che, in nessun caso, potrà tradursi in un’esenzione dagli obblighi di custumer due diligence (Cdd).
Le Linee Guida sui fattori di rischio in consultazione forniscono indicazioni circa gli elementi di rischio che le istituzioni finanziarie devono considerare nel valutare la sussistenza di un rischio di riciclaggio durante la Cdd. In conformità alla IV Direttiva, i soggetti destinatari della norma dovranno valutare tali rischi su base periodica, declinandoli in base a tipologia di clientela, aree geografiche di attività, servizi offerti e canali di distribuzione.
Le Linee Guida si dividono in due parti, il Titolo II, astrattamente applicabile a tutti gli operatori del mercato, e il Titolo III, sui fattori di rischio specifici di determinati settori. Più precisamente, il Capitolo VII è dedicato agli adempimenti delle imprese di assicurazione sulla vita.
La normativa italiana conosce da tempo il principio della calibrazione degli obblighi di adeguata verifica in base al rischio, che è stato attuato in ambito assicurativo con il Regolamento Ivass n. 5/2014.
Quanto agli indicatori di anomalia, la Banca d’Italia ha prodotto una specifica elencazione per le operazioni attinenti alle polizze vita, che in parte coincide con le indicazioni dell’Esa attualmente in consultazione.
Gli elementi da valutare, per prevenire
Infatti, entrando nel dettaglio delle Linee Guida, le vigilanze europee identificano diversi fattori che possono potenzialmente rilevare un rischio di riciclaggio, tra i quali: le caratteristiche del cliente (persona politicamente esposta, persona giuridica la cui struttura rende difficile identificare il titolare effettivo, età o situazione finanziaria non coerenti con l’operazione effettuata ecc.); il comportamento del cliente (anomalie nell’utilizzo del diritto di ripensamento, frequenti riscatti, utilizzo di più conti bancari, pagamenti effettuati tramite banche dislocate in Paesi diversi da quello di residenza del cliente, versamenti aggiuntivi frequenti effettuati da parti terze ecc.); collocamento del prodotto a distanza; fattori di rischio geografici.
Al verificarsi di situazioni ad alto rischio di riciclaggio, le Linee Guida impongono una Cdd rafforzata, volta a verificare l’identità dei soggetti terzi pagatori (ove diversi dal contraente), del titolare effettivo e dei beneficiari, così come ad indagare più approfonditamente sullo scopo dell’operazione. Si richiede, poi, che i pagamenti vengano effettuati tramite banche che presentino i requisiti imposti dalla IV Direttiva.
La consultazione terminerà il 22 gennaio e le Linee Guida definitive sono attese per la primavera 2016.
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