I rischi derivanti dalle clausole di responsabilità solidale
Le Rc a tutela di costruttori o professionisti coprono la quota individuale di risarcimento, ma la norma obbliga al versamento dell’intero ammontare e a successiva rivalsa
18/11/2016
Con il d.Lgs. 112/05, il Legislatore ha rafforzato la tutela patrimoniale per coloro che decidano di acquistare un bene immobile. In particolare, l’art. 4 del decreto, dispone un obbligo assicurativo per il costruttore “a contrarre e a consegnare all’acquirente all’atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale (...)” . Questa norma va letta in combinato con l’art. 1669 c.c. che prevede una responsabilità extracontrattuale, appunto decennale, in capo al costruttore qualora si palesino gravi errori nella costruzione o progettazione dell’immobile che ne causino la rovina.
A CHI SPETTA DOVER RISARCIRE
Da una circolare firmata dal Consiglio nazionale degli ingegneri (n. 804/2016), emerge però che questa disciplina appena citata comporti dei gravi rischi per i professionisti e i loro patrimoni. Gli articoli 2055 e 1292 c.c. in materia di risarcimento del danno dispongono che, alla presenza di più corresponsabili, il danneggiato “ha la facoltà di rivolgere le sue pretese risarcitorie, per l’intero, anche a un solo soggetto (...) il quale avrà poi diritti di regresso sugli altri soggetti coobbligati in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità”. In altre parole, l’acquirente potrà richiedere il risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. nei confronti del primo professionista reperibile per l’intero ammontare del danno (sia lui l’ingegnere responsabile del progetto, un fornitore, un collaudatore e così via) lasciando poi che sia quest’ultimo a rifarsi a sua volta sui suoi colleghi in base alle rispettive quote di responsabilità. Disciplina, questa, che trova numerosi riscontri in giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II, 4.11.2005 n. 21351; Cass. Civ. Sez. II, 4.10.2011 n. 20307).
ESPOSTI PER TUTTI, COPERTI PER SÉ
Il Cni ha rilevato come spesso i testi contrattuali delle polizze assicurative prevedano una copertura limitata alla sola quota di responsabilità del contraente, non prendendo in considerazione la responsabilità solidale.
Ciò potrebbe comportare che, qualora l’acquirente decida d’agire per il risarcimento del danno in toto, l’assicurazione andrà a coprire la sola quota di responsabilità del contraente, lasciando all’acquirente il diritto di rifarsi direttamente sul patrimonio del professionista senza che questo possa opporvisi in alcun modo.
Dal punto di vista giurisprudenziale, a oggi, la Corte di Cassazione non ha ancora avuto modo d’esprimersi in materia, anche se possiamo riscontrare un certo orientamento della stessa Corte che offre indicazioni abbastanza precise sul favor verso il contraente.
Pur non occupandosi di responsabilità civile derivante dalla rovina del bene immobile, nelle sentenze n. 20322 e n. 8686 del 2012, la Suprema Corte, chiamata a decidere in materia di responsabilità civile solidale dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti che hanno sofferto infortuni sul lavoro, ha stabilito che “nel caso in cui l’assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l’obbligo indennitario dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell’assicurato (...) ma concerne l’intera obbligazione”.
In altre parole si dispone l’obbligo per le compagnie assicurative di provvedere a una copertura totale del professionista assicurato compresa della responsabilità solidale.
UNA POSSIBILE SOLUZIONE
L’orientamento appena descritto, se sostenuto e portato alle estreme applicazioni analogiche anche in relazione alle richieste di risarcimento danni ex art. 1669 c.c., potrebbe accordare la precedenza alla tutela dell’assicurato e del suo patrimonio rispetto alla lettura letterale delle clausole contrattuali, esponendo così le compagnie assicurative a dover coprire costi inattesi.
Onde evitare situazioni di spesa impreviste, le compagnie dovrebbero agire in via preventiva, inserendo una chiara limitazione alla responsabilità pro quota del contraente, oppure, al contrario, proponendo ai professionisti, eventualmente, una clausola specifica sulla responsabilità solidale, garantendo una tutela maggiore e certa per l’assicurato, a fronte tuttavia di una maggiorazione del premio.
Si potrebbe dunque valutare l’aggiunta della detta clausola in questi termini: “Fermo restando gli altri termini, limiti, articoli, e condizioni contenuti nella polizza, o a essa aggiunti, in caso di responsabilità solidale dell’assicurato con altri soggetti, gli assicuratori risponderanno di tutto quanto dovuto dall’assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili”.
A CHI SPETTA DOVER RISARCIRE
Da una circolare firmata dal Consiglio nazionale degli ingegneri (n. 804/2016), emerge però che questa disciplina appena citata comporti dei gravi rischi per i professionisti e i loro patrimoni. Gli articoli 2055 e 1292 c.c. in materia di risarcimento del danno dispongono che, alla presenza di più corresponsabili, il danneggiato “ha la facoltà di rivolgere le sue pretese risarcitorie, per l’intero, anche a un solo soggetto (...) il quale avrà poi diritti di regresso sugli altri soggetti coobbligati in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità”. In altre parole, l’acquirente potrà richiedere il risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. nei confronti del primo professionista reperibile per l’intero ammontare del danno (sia lui l’ingegnere responsabile del progetto, un fornitore, un collaudatore e così via) lasciando poi che sia quest’ultimo a rifarsi a sua volta sui suoi colleghi in base alle rispettive quote di responsabilità. Disciplina, questa, che trova numerosi riscontri in giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II, 4.11.2005 n. 21351; Cass. Civ. Sez. II, 4.10.2011 n. 20307).
ESPOSTI PER TUTTI, COPERTI PER SÉ
Il Cni ha rilevato come spesso i testi contrattuali delle polizze assicurative prevedano una copertura limitata alla sola quota di responsabilità del contraente, non prendendo in considerazione la responsabilità solidale.
Ciò potrebbe comportare che, qualora l’acquirente decida d’agire per il risarcimento del danno in toto, l’assicurazione andrà a coprire la sola quota di responsabilità del contraente, lasciando all’acquirente il diritto di rifarsi direttamente sul patrimonio del professionista senza che questo possa opporvisi in alcun modo.
Dal punto di vista giurisprudenziale, a oggi, la Corte di Cassazione non ha ancora avuto modo d’esprimersi in materia, anche se possiamo riscontrare un certo orientamento della stessa Corte che offre indicazioni abbastanza precise sul favor verso il contraente.
Pur non occupandosi di responsabilità civile derivante dalla rovina del bene immobile, nelle sentenze n. 20322 e n. 8686 del 2012, la Suprema Corte, chiamata a decidere in materia di responsabilità civile solidale dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti che hanno sofferto infortuni sul lavoro, ha stabilito che “nel caso in cui l’assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l’obbligo indennitario dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell’assicurato (...) ma concerne l’intera obbligazione”.
In altre parole si dispone l’obbligo per le compagnie assicurative di provvedere a una copertura totale del professionista assicurato compresa della responsabilità solidale.
UNA POSSIBILE SOLUZIONE
L’orientamento appena descritto, se sostenuto e portato alle estreme applicazioni analogiche anche in relazione alle richieste di risarcimento danni ex art. 1669 c.c., potrebbe accordare la precedenza alla tutela dell’assicurato e del suo patrimonio rispetto alla lettura letterale delle clausole contrattuali, esponendo così le compagnie assicurative a dover coprire costi inattesi.
Onde evitare situazioni di spesa impreviste, le compagnie dovrebbero agire in via preventiva, inserendo una chiara limitazione alla responsabilità pro quota del contraente, oppure, al contrario, proponendo ai professionisti, eventualmente, una clausola specifica sulla responsabilità solidale, garantendo una tutela maggiore e certa per l’assicurato, a fronte tuttavia di una maggiorazione del premio.
Si potrebbe dunque valutare l’aggiunta della detta clausola in questi termini: “Fermo restando gli altri termini, limiti, articoli, e condizioni contenuti nella polizza, o a essa aggiunti, in caso di responsabilità solidale dell’assicurato con altri soggetti, gli assicuratori risponderanno di tutto quanto dovuto dall’assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi responsabili”.
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