Crisi dei mercati e contenzioso sulle Unit
Negli scorsi anni gli esiti sfavorevoli di investimenti “linked” hanno generato un aumento dei ricorsi, eventualità oggi in diminuzione grazie a nuove norme e a una maggiore disponibilità del cliente ad accettare il rischio
04/09/2017
L’instabilità dei mercati e le crisi economico-finanziarie registrate dall’inizio del nuovo secolo hanno evidenziato e reso ancora più concreti i rischi di natura finanziaria dei sottoscrittori (anche) italiani assunti in sede di stipulazione di polizze linked, soprattutto se di tipo puro.
Vale la pena ricordare che si tratta di contratti di assicurazione in cui la prestazione dell’assicuratore non è né certa né determinata, ma è commisurata al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni, ovvero, a indici o ad altri valori di riferimento. Il valore della prestazione è determinato a posteriori e, in questo senso, è appunto linked.
La crisi ha portato, in taluni casi, a una diminuzione del valore di mercato di alcuni strumenti finanziari a cui le polizze sono indicizzate o, a volte, a divenire illiquidi, a essere sospesi dalle contrattazioni o, addirittura, a entrare in liquidazione, oppure al default dei soggetti emittenti: in taluni casi l’allocazione del rischio finanziario ha avuto come effetto (stante l’indicizzazione) la diminuzione corrispondente del valore della polizza (magari solo momentaneamente in ragione di temporanea illiquidità), quindi del patrimonio del sottoscrittore. In molti casi, le perdite inducono i contraenti a citare in giudizio le compagnie di assicurazione o gli istituti di credito che hanno intermediato i prodotti.
Truffe memorabili
I contenziosi che ne sono derivati hanno mirato a ripristinare la situazione patrimoniale antecedente attraverso domande di nullità (per esempio per assenza della causa tipica del contratto di assicurazione), di responsabilità precontrattuale (squilibrio informativo e/o difetto di trasparenza), di inadempimento (fra le tante: responsabilità delle compagnie emittenti per negligenza nel scegliere i sottostanti in cui è avvenuto l’investimento).
I casi più drammatici si sono verificati su prodotti il cui sottostante era investito in fondi, direttamente o indirettamente, coinvolti con la tristemente nota truffa Madoff, un meccanismo finanziario fraudolento riconducibile al cosiddetto schema Ponzi architettato da Bernard L. Madoff.
Bernard Madoff, già presidente del Nasdaq e titolare della società di investimenti Bernard L. Madoff Investment Securities (Blmis), è stato arrestato per truffa nel dicembre del 2008: pagava gli interessi dei vecchi investitori con gli investimenti dei nuovi clienti (sistema noto come schema di Ponzi). L’ammanco di 50 miliardi di dollari si è rivelato nel momento in cui le nuove sottoscrizioni non hanno più retto le richieste di rimborso. Tra i clienti truffati anche grandi banche e investitori istituzionali: Ubs, Royal Bank of Scotland, Hsbc, Bbva, Santander, Natixis oltre a plurimi fondi hedge. Madoff è stato condannato a 150 anni di carcere.
Il contenzioso è profondamente mutato negli anni con l’evoluzione normativa e con il progressivo germoglio di posizioni sempre più aperte ad accettare che il rischio di investimento possa essere totalmente espunto dalla sfera dell’assicuratore.
Vale la pena ricordare che si tratta di contratti di assicurazione in cui la prestazione dell’assicuratore non è né certa né determinata, ma è commisurata al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni, ovvero, a indici o ad altri valori di riferimento. Il valore della prestazione è determinato a posteriori e, in questo senso, è appunto linked.
La crisi ha portato, in taluni casi, a una diminuzione del valore di mercato di alcuni strumenti finanziari a cui le polizze sono indicizzate o, a volte, a divenire illiquidi, a essere sospesi dalle contrattazioni o, addirittura, a entrare in liquidazione, oppure al default dei soggetti emittenti: in taluni casi l’allocazione del rischio finanziario ha avuto come effetto (stante l’indicizzazione) la diminuzione corrispondente del valore della polizza (magari solo momentaneamente in ragione di temporanea illiquidità), quindi del patrimonio del sottoscrittore. In molti casi, le perdite inducono i contraenti a citare in giudizio le compagnie di assicurazione o gli istituti di credito che hanno intermediato i prodotti.
Truffe memorabili
I contenziosi che ne sono derivati hanno mirato a ripristinare la situazione patrimoniale antecedente attraverso domande di nullità (per esempio per assenza della causa tipica del contratto di assicurazione), di responsabilità precontrattuale (squilibrio informativo e/o difetto di trasparenza), di inadempimento (fra le tante: responsabilità delle compagnie emittenti per negligenza nel scegliere i sottostanti in cui è avvenuto l’investimento).
I casi più drammatici si sono verificati su prodotti il cui sottostante era investito in fondi, direttamente o indirettamente, coinvolti con la tristemente nota truffa Madoff, un meccanismo finanziario fraudolento riconducibile al cosiddetto schema Ponzi architettato da Bernard L. Madoff.
Bernard Madoff, già presidente del Nasdaq e titolare della società di investimenti Bernard L. Madoff Investment Securities (Blmis), è stato arrestato per truffa nel dicembre del 2008: pagava gli interessi dei vecchi investitori con gli investimenti dei nuovi clienti (sistema noto come schema di Ponzi). L’ammanco di 50 miliardi di dollari si è rivelato nel momento in cui le nuove sottoscrizioni non hanno più retto le richieste di rimborso. Tra i clienti truffati anche grandi banche e investitori istituzionali: Ubs, Royal Bank of Scotland, Hsbc, Bbva, Santander, Natixis oltre a plurimi fondi hedge. Madoff è stato condannato a 150 anni di carcere.
Il contenzioso è profondamente mutato negli anni con l’evoluzione normativa e con il progressivo germoglio di posizioni sempre più aperte ad accettare che il rischio di investimento possa essere totalmente espunto dalla sfera dell’assicuratore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA