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La punizione oltre al danno

Una sentenza della Cassazione ha stabilito che, se una corte straniera ha aggravato una condanna con danni punitivi, questi possono essere riconosciuti anche dal nostro ordinamento, a condizioni di compatibilità

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È stata pubblicata, nel pieno di questa torrida estate, la sentenza lungamente attesa sull’ammissibilità nel nostro ordinamento dei danni così detti punitivi, quelli cioè, per dirla in parole povere, che sono legati alla volontà di sanzionare la condotta dell’autore di un illecito a prescindere dalla portata stessa del danno più o meno generato in capo alla vittima.
È dunque possibile riconoscere, in aggiunta al danno, una sanzione per punire l’autore? In quali situazioni, e in che misura?
Va da sé che la questione, rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione per la sua importanza, e per comporre il contrasto giurisprudenziale in atto, era attesa con timore e curiosità insieme.

I danni che puniscono la condotta
La questione era originata da un’istanza, presentata in Italia, finalizzata a ottenere una dichiarazione di efficacia ed esecutività nel nostro ordinamento di tre sentenze di condanna rese contro un’impresa italiana da un’autorità giudiziaria statunitense.
La controversia era divenuta occasione di rimessione al collegio supremo (con l’ordinanza n.9978 del 2016) per richiedere che le Sezioni Unite si esprimessero definitivamente non solo sull’ammissibilità nel nostro ordinamento, in via diretta, di sentenze di condanna provenienti dall’estero, ma soprattutto sull’ipotesi in cui tali decisioni contengano il riconoscimento dei così detti danni punitivi, definiti appunto ultronei rispetto al pregiudizio provocato dall’autore dell’illecito (il danno civilistico), e volti a sanzionare in sé la condotta particolarmente disdicevole, con funzione quindi punitiva e di deterrenza, e non esclusivamente risarcitoria.

La rc include la sanzione
Le Sezioni Unite, nella decisione lungamente attesa (n. 16601 del 5 luglio 2017, est. D’Ascola - camera di consiglio 7 febbraio 2017), forniscono ora definitivamente la seguente massima sul tema:
 “Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi
Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa, e i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico”.

Le condizioni per il riconoscimento
In buona sostanza, la Corte ritiene che le condizioni per riconoscere nel nostro ordinamento i danni in parola (tanto quelli originati da provvedimenti esteri, quanto, e a maggior ragione, quelli generati dalla nostra giurisprudenza) siano sostanzialmente riassumibili in questi tre imprescindibili requisiti:
1) che vi sia una previsione normativa (nazionale o estera che costituisca fonte chiara e riconoscibile in leggi e principi codificati) che costituisca ancoraggio del danno all’ordinamento al quale appartiene l’autorità giudiziaria che abbia emesso il provvedimento;
2) che la fonte normativa (estera) non contrasti con i principi dell’ordinamento italiano;
3) e che venga rispettato il principio della proporzionalità tra risarcimento compensatorio e punitivo e tra quest’ultimo e la condotta censurata.
Si legge infatti in questa importantissima decisione che “così come si è detto che ogni prestazione patrimoniale di carattere sanzionatorio o deterrente non può essere imposta dal giudice italiano senza espressa previsione normativa, similmente dovrà essere richiesto per ogni pronuncia straniera”.
La sentenza sarà certamente oggetto di approfondimento e di valutazione alle più alte sfere della dottrina e della giurisprudenza, ma per quello che deve essere oggi una previsione di impatto pratico del decisum, riteniamo che lo schema operativo per il riconoscimento del danno punitivo di fonte straniera o nazionale, non possa dunque essere equivocato in margini che lascino discrezionalità creativa o arbitraria al singolo giudice del caso specifico.
Si dovrà sempre, insomma, rispettare il canone dell’esistenza di una legge che legittimi l’inquadramento del danno e che dovrà comunque avere una portata monetaria tale da essere prevedibile nella sua entità e proporzionata al danno civilistico generato dall’illecito.

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