Insurance Trade

Arbitro assicurativo: si scaldano i motori per partire nel 2020

L’Ivass è al lavoro per istituire la nuova figura per le controversie nel settore: un sistema di risoluzione stragiudiziale previsto dall’Idd e già utilizzato nell’ambito di dispute bancarie e finanziarie

Watermark vert
Dovrebbe vedere la luce nel 2020 l’organismo dell’arbitro per controversie assicurative: un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo, alternativo rispetto al giudice ordinario.
In caso di contestazioni in merito alle prestazioni e ai servizi offerti, le imprese assicurative e gli intermediari assicurativi potranno essere convenuti in giudizio nelle forme tradizionali, ossia davanti al giudice di pace o al tribunale, o invece essere chiamate davanti al nuovo organismo, concepito per offrire un sistema rapido ed economico di risoluzione delle controversie. 
Le parti potranno partecipare alla nuova procedura davanti all’arbitro senza obbligo di assistenza legale e potranno depositare gli atti difensivi e la documentazione di supporto anche in via telematica. 
L’arbitro assicurativo sarà istituito presso l’Ivass e i suoi membri saranno nominati in modo che ne risulti assicurata l’imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati.

Uno strumento dell'Idd
Il fondamento normativo del nuovo sistema di Adr (Alternative dispute resolution) risale alla direttiva sulla distribuzione assicurativa (Idd) 2016/97/Ue, che all’articolo 15 prevede l’istituzione, negli Stati membri, di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie fra clienti e distributori di prodotti assicurativi.
Nel dare attuazione alla Direttiva, il decreto legislativo 21 maggio 2018, numero 68, ha introdotto nel Codice delle assicurazioni private l’articolo 187-ter, che impone alle imprese assicurative e agli intermediari assicurativi di aderire a “sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione senza alcuna esclusione”.
Spetta ora al ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro della Giustizia, su proposta dell’Ivass, delineare gli elementi chiave del nuovo sistema: i criteri di svolgimento della procedura, i criteri di composizione dell’organo decidente e la natura delle controversie che verranno trattate dall’arbitro. E proprio il segretario generale dell’Ivass, Stefano De Polis, e l’allora presidente, Salvatore Rossi, nei mesi scorsi hanno confermato che l’autorità di vigilanza è al lavoro per rendere operativo l’arbitro assicurativo presumibilmente già dal 2020.  

Un modello ispirato alle controversie finanziarie 
Mosso da una chiara finalità deflattiva della mole dei contenziosi in materia assicurativa (circa 245 mila cause pendenti a fine 2017, nel solo ramo Rc auto), l’arbitro assicurativo dovrà essere costruito in modo da garantire un sistema efficiente di risoluzione delle controversie, che possa rappresentare una valida alternativa rispetto al giudice ordinario. L’obiettivo è una riduzione del numero (e quindi dei costi) dei contenziosi in sede ordinaria, che dovrebbe avere un effetto positivo anche sui premi assicurativi. 
Il modello su cui verrà improntato l’arbitro per le controversie assicurative dovrebbe essere quello dell’Abf, l’arbitro bancario finanziario, che macina migliaia di ricorsi all’anno, con un trend in continua crescita (oltre 30 mila ricorsi nel 2017), e del suo fratello più giovane, l’Acf, l’arbitro per le controversie finanziarie, introdotto nel gennaio 2017.

L’ambito di operatività 
Molteplici sono le decisioni strategiche che dovranno essere assunte nei prossimi mesi, a partire per esempio dall’individuazione delle tipologie di controversie che potranno essere trattate dall’arbitro, fino alla definizione del valore giuridico della sua decisione, passando per l’introduzione di soglie di valore oltre le quali non sarà possibile ricorre all’arbitrato. 
Occorrerà, inoltre, tenere in considerazione le peculiarità del contenzioso assicurativo, che può vedere coinvolti una molteplicità di soggetti e che spesso richiede lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento della liquidazione dovuta, che non pare compatibile con i tempi della procedura arbitrale. 
Seppur non vi siano ancora posizioni ufficiali, nel recentissimo dibattito tecnico si è ipotizzato (ma al momento è appunto solo un argomento di discussione) di estendere la competenza dell’arbitro anche alla liquidazione del danno, solo se possibile sulla base di elementi documentali e senza un accertamento peritale.
Guardando all’esperienza dell’Abf, i tratti caratteristici (che potrebbero ispirare anche la nuova disciplina sull’arbitro assicurativo) si muovono secondo le seguenti direttrici: (i) l’accesso alla procedura è subordinato al previo invio di un reclamo ed è fissata una soglia massima di valore (100 mila euro); (ii) il ricorso viene deciso sulla base della sola documentazione prodotta da ricorrente e intermediario, (iii) non sono ammessi altri mezzi di prova, quali la consulenza tecnica d’ufficio o l’audizione delle parti; (iv) la decisione non è vincolante per le parti, che sono libere di uniformarsi o meno alla pronuncia e di ricorrere al giudice ordinario, ma se l’intermediario non rispetta la decisione, vi è la sanzione della pubblicità dell’inadempimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti