Innocente nel penale, colpevole nel civile
In tema di responsabilità sanitaria il giudizio nelle due sedi sulla condotta di un professionista può dare esiti differenti. Una sentenza della Corte di Cassazione è l’occasione per approfondire un caso pratico
27/11/2019
Si torna a parlare di responsabilità sanitaria in un’interessante sentenza della suprema Corte di Cassazione (n. 22520 del 10 settembre 2019), approfondendo il tema legato alla diversa struttura tra processo penale e processo civile nell’esame della condotta professionale di un sanitario.
In questo caso, un’ipotesi di possibile responsabilità sanitaria veniva sondata tanto per accertamento dei fatti e della condotta del medico in sede di procedimento penale, quanto dall’omologo giudice del processo civile chiamato alla diversa valutazione dei possibili danni arrecati al paziente dalla condotta del medico.
Ebbene, a fronte della disamina dei fatti, singolarmente verificati nel loro accadimento, la valutazione dei giudici aveva portato a esiti apparentemente opposti: l’assoluzione del medico in sede penale e la condanna civilistica al risarcimento del danno. Ricorreva il sanitario, dunque, avanti alla suprema Corte lamentando la diversa e, a suo dire, inammissibile valutazione di segno opposto della propria (medesima) condotta. In esito al procedimento di legittimità, la Corte, dando torto al sanitario, affermava la piena praticabilità di una diversa valutazione nei due distinti processi, motivandone le ragioni.
Una contraddizione apparente
La vicenda clinica era sorta in esito a una denunciata omessa diagnosi verso un paziente che, recatosi al pronto soccorso per problemi respiratori, veniva dimesso con una diagnosi errata e senza svolgere ulteriori accertamenti di natura cardiologica.
Nel procedimento penale il medico veniva assolto per l’assenza di prova sul nesso causale tra la sua condotta omissiva (pur accertata sul piano fattuale) e l’evento morte, ritendo che la prova di tale relazione diretta non fosse stata raggiunta “oltre ogni ragionevole dubbio”. Il procedimento rimaneva incardinato per il risarcimento dei danni civili per i quali, invece, il medico veniva condannato sul presupposto che il sanitario avrebbe comunque dovuto effettuare degli accertamenti ulteriori, che avrebbero potuto portare a una diagnosi differenziale permettendo così di intervenire tempestivamente in modo risolutivo.
La vicenda processuale approdava dunque in cassazione ove il medico lamentava che la corte territoriale non avesse tenuto conto delle risultanze del giudizio penale che aveva diversamente portato alla sua assoluzione. La Corte di Cassazione, con la decisione appena depositata, conferma al contrario la sentenza di condanna e l’impianto della motivazione che aveva preso a base di valutazione il diverso iter processuale e probatorio che distingue sempre il processo penale da quello civile, a maggior ragione nella materia del danno clinico, ove il giudizio prognostico ex post può portare a valutare margini di intervento che un medico deve sempre percorrere, secondo la migliore ars medica.
Il diverso peso della prova
Si legge chiaramente nella sentenza segnalata che “il giudizio che si svolge dinnanzi al giudice civile cui è stato rimesso è autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale da cui proviene”. Tale autonomia si riflette in molti degli elementi primari del processo e della sua fase istruttoria, come i “fatti costitutivi” che possono essere differenti nei due procedimenti, “i canoni probatori” del rito civile, ove il sanitario è tenuto a un onere di allegazione e prova più ingente che nel rito penale, fino all’elemento soggettivo che nell’illecito civile è sganciato da quello accertato con diversa finalità in sede penale. Non sussiste quindi alcun vincolo per il giudice civile nella ricostruzione del fatto per quanto accertato già dal giudice penale e la conclusione del processo chiamato a decidere sul risarcimento del danno potrà, come avviene in questo caso, portare anche a soluzioni solo apparentemente distoniche, come l’assoluzione del medico in sede penale e la sua contestuale condanna in sede civile a risarcire il danno per una condotta comunque censurata sul piano fattuale, anche se non sostenuta dalla prova di un rigido rapporto causalistico condotta – evento.
E così una condotta non del tutto prudente del sanitario (che nel caso specifico avrebbe potuto e dovuto estendere il campo dell’indagine diagnostica) potrà correttamente portare all’effetto di un’assoluzione nella sede penale per la mancata prova (“oltre il ragionevole dubbio”) di una correlazione tra omissione ed evento, ma, di contro, consentire una condanna al risarcimento del danno nel processo civile ove l’indagine attiene alla mera sussistenza di una possibilità concreta (nella misura superiore al 50%) che l’evento si sarebbe potuto evitare.
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