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Il diritto di risarcimento per le Asl

Pur non avendo titolo per agire in rivalsa, le aziende sanitarie hanno la possibilità di richiedere al responsabile dell’atto illecito il recupero dei costi sostenuti per le spese sanitarie erogate alla vittima

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La questione inerente la legittimazione delle Aziende Sanitarie Locali (e, per la regione Lombardia, ai sensi della L.R. 11 agosto 2015 n°23, delle Agenzie di Tutela della Salute) – vale a dire degli enti pubblici ai quali è demandata la gestione della rete sanitaria nel proprio ambito territoriale –  al recupero delle spese sostenute per la cura di soggetti vittime di fatto illecito, appare oggi di grande attualità e presenta interessanti profili giuridici che di seguito andremo, seppur succintamente, ad analizzare. Ogni azione illecita che determini un danno ingiusto deve essere punita o sanzionata. La punizione è propria del processo penale, la sanzione che sfocia nell’obbligo di risarcire il danno alla vittima è l’oggetto del processo civile. 
Rimanendo nel contesto della giustizia civile, l’autore dell’illecito che abbia generato una lesione della salute alla vittima (e il suo assicuratore quando l’azione non sia dolosa e garantita da apposito contratto), deve rifondere i danni arrecati con la propria azione contra legem.
Può capitare che una quota del danno sia però già stata, per così dire, compensata da un soggetto terzo, come quando l’Inail copra una quota del danno biologico, oppure quando una azienda sanitaria pubblica abbia sostenuto esborsi per le spese di cura. 
In questi casi il danneggiante potrebbe pagare una cifra inferiore al danno arrecato, perché il diritto della vittima si riduce proprio in ragione delle erogazioni ricevute dagli enti, pubblici o privati, preposti alla sua tutela. Non sarebbe quindi lecito pensare che chi generi il danno possa beneficiare di uno sconto nella misura in cui parte del danno sia stato ridotto per effetto del sistema pubblico e sociale di assistenza e indennizzo. 

Il Ssn non è un assicuratore sociale
Il nostro ordinamento ha così ideato alcuni meccanismi di recupero per gli enti pubblici che abbiano erogato prestazioni di assistenza: così è per l’Inail in caso di infortunio sul lavoro, in forza dell’art. 1916 C.C., e analogamente per l’Inps quando versi somme a titolo di rendite o di costi sanitari per le lesioni più gravi.
Bisogna chiedersi se la possibilità di tale recupero si ponga anche per le Asl (e per le Ats) che abbiano sostenuto un costo per spese di cura sanitarie. Esiste insomma un meccanismo che consenta alla struttura pubblica di recuperare tali somme? 
È questo un tema che spesso è stato al centro di contrasti anche interpretativi in seno alla giurisprudenza.
Un primo aspetto da prendere in considerazione è quello che riguarda la qualificazione giuridica dell’azione in discorso.
In relazione a ciò la Suprema Corte, all’interno della sentenza Cassazione civile, Sezione III, 16 ottobre 2017, n°24289, ha avuto modo di chiarire che, in ipotesi di prestazioni sanitarie rese dal Ssn in favore del danneggiato da un fatto illecito altrui, l’azienda sanitaria non può agire nei confronti del responsabile né in rivalsa né in surrogazione, atteso che, dopo l’introduzione del principio di gratuità delle prestazioni medesime e la fiscalizzazione del relativo finanziamento, per un verso non è più riconoscibile al Ssn la qualifica di assicuratore sociale, mentre, per altro verso, non esiste un diritto del danneggiato nel quale l’ente possa surrogarsi. 
Per intenderci, la Asl (e la Ats) erogatrice non ha, secondo questo principio appena enunciato, meccanismi di recupero analoghi a quelli dell’Inail, non potendo agire in rivalsa. 

Non c’è distinzione tra pubblico e privato
Al fine di recuperare i costi delle prestazioni, un’Azienda sanitaria locale (ed il medesimo discorso vale per una agenzia di tutela della salute) è tuttavia legittimata ad esperire nei confronti del responsabile l’azione ex art. 2043 C.C., stante, come si dirà, l’obbligo dell’autore dell’illecito di risarcire tutte le conseguenze dirette dello stesso, compresi i costi sostenuti dal Ssn per le cure mediche e l’assistenza sanitaria. 
Ovviamente, trattandosi di azione ex art. 2043 C.C., la parte attrice (e quindi l’azienda sanitaria) avrà l’onere di provare il fatto, l’illiceità della condotta, l’imputabilità del fatto al danneggiante, il dolo o la colpa del danneggiante, il nesso causale tra il fatto e l’evento dannoso, nonché il danno.
A tale ultimo proposito va segnalato che in un tale contesto non rileva la circostanza che il Ssn sia assistito dalla fiscalità generale e la conseguente gratuità delle cure per il danneggiato.
Ciò in quanto non ci si trova in un contesto surrogatorio (nel quale il presupposto è la perdita economica in capo alla vittima principale), bensì in un’ipotesi di danno diretto subito dall’Azienda sanitaria stessa.
Secondo la Suprema Corte, in particolare, non “assume rilievo la circostanza che il danneggiato si sia rivolto, per ottenere la necessaria assistenza medico sanitaria, a strutture private o pubbliche. Nel primo caso il danneggiante dovrà rimborsare al danneggiato gli esborsi sostenuti; nell’altro, nonostante il danneggiato non abbia sostenuto alcun esborso, il danneggiante sarà comunque tenuto a rifondere il costo delle prestazioni mediche e dell’assistenza sanitaria in favore dell’ente che le ha erogate” (Cassazione civile, Sezione III, 16 ottobre 2017, n°24289, cit.).
Si aggiunga che il danno in questione, oltre che diretto, è secondo la Suprema Corte anche prevedibile ai sensi dell’art. 1225 del Codice civile, e ciò in virtù del fatto che il danneggiante non può non sapere che il danneggiato sarà curato quantomeno dal servizio sanitario nazionale, essendo quest’ultimo un sistema generalizzato di tutela della salute di qualsiasi infortunato.
In definitiva, sebbene l’infortunato non debba sostenere alcun esborso, ciò non toglie che le prestazioni medico – sanitarie rese abbiano un costo oggettivo e che di tale costo possa essere chiamato a rispondere, secondo la clausola generale della responsabilità aquiliana, il danneggiante.
Consegue che i costi dell’assistenza medica e delle prestazioni sanitarie eventualmente erogate dal Ssn al danneggiato devono essere risarciti dall’autore del fatto illecito, quali conseguenze dirette e prevedibili, al pari di come lo sarebbero le spese sostenute dal danneggiato per ricevere le cure necessarie in regime privatistico.

Sentenza più recente, ma per ora unica
Premesso tutto quanto sopra, e con la precisazione che la sentenza citata, pur rappresentando l’orientamento più recente, è attualmente l’unica che ha preso negli ultimi tempi una chiara e netta posizione sulla questione (contra si veda ad esempio Cassazione civile, Sezione I, 26 marzo 2003, n°4460, la quale, affermata la vigenza dell’art.1 della legge 3 dicembre 1931 n°1580, limitava la possibilità di rivalsa alle - per il vero residuali - ipotesi di onerosità, per il beneficiario, delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale), si può quindi concludere come segue:

  • una Agenzia di Tutela della Salute può agire in via giudiziale, ai sensi dell’art. 2043 C.C., per il recupero delle spese sostenute per la cura di una vittima di fatto illecito (escluso l’ambito Rca giusta il disposto dell’art. 334 del Codice delle Assicurazioni Private);
  • l’Agenzia di tutela della salute avrà l’onere di dimostrare tutti gli elementi propri di una tale tipologia di azione (illiceità del fatto, l’imputabilità del fatto al danneggiante, il dolo o la colpa del danneggiante, il nesso causale tra il fatto e l’evento dannoso, nonché il danno);
  • il regime prescrizionale – vale a dire il termine ultimo per potere esercitare l’azione recuperatoria – è quello quinquennale proprio della responsabilità extracontrattuale.

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