Lo Sna ha presentato un ricorso al Tar sul Preventivatore Rca di Ivass
Il sindacato prosegue la sua battaglia contro il Regolamento 51, che presenterebbe una situazione di inutile aggravio e squilibrio economico per gli agenti senza alcun beneficio effettivo per il consumatore
Prosegue la battaglia dello Sna contro il Regolamento 51 d Ivass sul Preventivatore Rca. Dopo aver scritto al Mise, il sindacato oggi ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per impugnare il nuovo strumento che, a detta degli agenti, “realizza in concreto una situazione di inutile aggravio e squilibrio economico per l’intera categoria agenziale, senza alcun beneficio effettivo per il cliente/consumatore”, si legge nel testo del ricorso.
Il presidente dello Sna, Claudio Demozzi, spiega che questa azione si è resa necessaria “in quanto l’Authority ha ignorato le segnalazioni e le raccomandazioni più volte inoltrate da Sna”, e ha emanato alcune disposizioni che, “obiettivamente, risultano incompatibili con le consolidate prassi operative degli intermediari assicurativi”.
Per gli agenti, “che tutt'oggi costituiscono il principale canale distributivo Rca in Italia”, ricorda Demozzi, alcune norme del nuovo Regolamento risultano “tanto gravose dall'apparire inapplicabili”.
Secondo il sindacato, taluni passaggi regolamentari, inoltre, potrebbero essere illegittimi. “Stupisce che il vertice dell'Ivass non abbia (ancora) compreso quanto sia fondamentale, per un'Authority di settore, coltivare e ottenere un serio e costruttivo confronto preventivo con i soggetti destinatari delle norme, anche al fine di evitare un contenzioso diffuso, che potrebbe mettere in pericolo il già precario equilibrio che contraddistingue l'industria assicurativa italiana”, sottolinea Demozzi, aggiungendo che “il Sindacato nazionale agenti non accetterà imposizioni che possano pregiudicare la sopravvivenza delle agenzie indipendenti, oppure ostacolare la loro libertà imprenditoriale oppure impedire la diffusione del plurimandato”.
Il testo del ricorso
Il ricorso, presentato dal presidente Demozzi, dalla vice presidente Elena Dragoni, e dagli avvocati Gianluigi Malandrino e Antonino Galletti, mette in luce diverse anomalie che rilevano potenziali illegittimità di alcune disposizioni, come la sperequazione tra soggetti analoghi visto che, ad esempio, i broker ed i subagenti sarebbero esentati dai nuovi adempimenti obbligatori.
“Il Regolamento in esame – si legge nel testo del ricorso – contiene una serie di prescrizioni e aggravi operativi in danno degli agenti assicurativi, frutto di un’interpretazione errata della normativa e della ratio dell’articolo 132 bis (del Codice delle assicurazioni, ndr), inaccettabili e tali da rendere di fatto particolarmente gravosa l’operatività degli agenti, soprattutto di quelli plurimandatari”.
Nel dettaglio, lo Sna ravvisa “Eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza sostanziale e non discriminazione. Illogicità e insufficienza motivatoria. Violazione dell’articolo 191 del Codice delle assicurazioni in materia di proporzionalità e minor sacrificio”. Lo Sna, nel ricorso, sottolinea come “i broker assicurativi (Sezione B del Rui), i produttori diretti delle compagnie (Sezione C del Rui), i subagenti e gli altri collaboratori di agenti e broker (Sezione E del Rui), non sono destinatari degli obblighi di preventivazione, con il risultato, sorprendente e incoerente, per il quale i clienti di alcune categorie di intermediari non avrebbero diritto alla preventivazione effettuata da parte degli intermediari stessi, mentre solo una categoria di operatori (agenti) è destinataria dell’incombenza e, dunque, dei conseguenti oneri procedurali e contrattuali; il tutto senza alcuna intuibile giustificazione e senza alcuna motivazione logica e intellegibile”.
Secondo lo Sna, inoltre, il Regolamento 51 danneggia in particolare “in modo inaccettabile proprio quella categoria di agenti, i plurimandatari, voluta dalle vigenti leggi in materia di intermediazione assicurativa, che vietano la stipulazione di contratti di agenzia in monomandato”.
L’altro aspetto sollevato dallo Sna nel ricorso riguarda la “Violazione dell’articolo 132 bis del Cap ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento, aggravamento procedimentale e insufficienza motivatoria con riferimento a quanto previsto dall’articolo 11 n.1 lettera b) e c) del Regolamento”, vale a dire la parte riguardante gli obblighi a carico degli intermediari. In particolare, lo Sna contesta due obblighi: quello di ripetere la preventivazione anche ove la stessa sia già stata autonomamente effettuata dal consumatore, e l’obbligo di una dichiarazione scritta con la quale il cliente attesti che l’agente abbia fornito le informazioni rilevate dal preventivatore (indicando addirittura in tale dichiarazione il numero di codice delle singole preventivazioni effettuate)”.
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