Preventivatore Rca, arrivano i chiarimenti dell’Ivass
L’autorità ha precisato che laddove il cliente abbia già consultato autonomamente il Preventivass e si rivolga poi a un agente, quest’ultimo è esentato dal dover accedere nuovamente allo strumento online
05/10/2022
Ieri presso il Tar del Lazio si è tenuta la Camera di consiglio deputata a discutere il ricorso presentato dallo Sna contro il preventivatore Rca di Ivass, e in particolare contro quelle disposizioni che, nello specifico, andrebbero ad appesantire l’attività degli agenti. All'udienza di ieri, l’Ivass si è presentata con un “chiarimento applicativo dell’articolo 11 comma 1 lettera B e lettera C” del Regolamento 51.
Nel documento, l’Istituto di vigilanza precisa che “laddove il consumatore abbia già consultato autonomamente il servizio di preventivazione online Preventivvass e si rivolga poi a un intermediario”, l’agente “è dispensato dal dover accedere nuovamente a Preventivass per reperire le offerte delle eventuali altre imprese”. Ciò, prosegue Ivass, in quanto l’aver consultato il preventivatore accedendo direttamente al suo sito “restituisce l’elenco dei premi offerti da tutte le imprese che esercitano il ramo Rc auto in Italia, relativamente al contratto base, cosicché può dirsi soddisfatta l’esigenza informativa di cui all’articolo 132 bis, comma 1 del Cap”.
Per le stesse ragioni, una volta che il consumatore abbia esibito all’agente il preventivo ottenuto andando sul Preventivass, “sarà sufficiente che la dichiarazione di cui alla lettera c) (dell’articolo 11, comma 1, ndr) dia conto di tale circostanza senza la necessità che essa riporti i numeri identificativi dei preventivi emessi dalle imprese di cui l’intermediario è mandatario”.
Ad ogni modo, prosegue Ivass, “laddove il consumatore abbia richiesto i preventivi da contratto base non già attraverso accesso diretto all’applicazione web di Preventivass, ma connettendosi per il tramite del sito internet di una impresa”, ottenendo così solo il preventivo dell’impresa stessa, al consumatore “dovrà essere resa informativa circa i preventivi delle eventuali altre compagnie di cui l’intermediario sia mandatario, come previsto dall’articolo 132 bis del Cap”.
Infine l’Ivass specifica che “la norma disciplina la dichiarazione di cui al comma 4 dell’articolo 132 bis Cap senza prescrivere alcun requisito di forma. È dunque onere degli intermediari e delle imprese di cui gli stessi sono mandatari individuare le modalità più idonee e assolvere a detto obbligo, anche per soddisfare eventuali esigenze probatorie”. Inoltre la dichiarazione del cliente “va raccolta e conservata nel solo caso di conclusione del contratto”, conclude Ivass.
Secondo l’avvocato Gianluigi Malandrino, che ha redatto il ricorso presentato dallo Sna, “pur non eliminando del tutto le complessità inerenti all'applicazione del Regolamento 51 , il chiarimento applicativo formulato da Ivass, quale diretta e dichiarata conseguenza del nostro ricorso, segna comunque un punto a favore di Sna, giacché non vi è dubbio che senza le iniziative del sindacato e in particolare senza il ricorso al Tar quel chiarimento non ci sarebbe stato".
Il Presidente della Sezione 2 Ter del Tar del Lazio ha evitato ogni provvedimento sulla sospensiva, fissando l’udienza di merito per la discussione e decisione al prossimo 10 gennaio 2023: oltre un mese prima dell’entrata in vigore del Regolamento 51.
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