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Ddl Concorrenza: verso una nuova riforma dell’Rc Auto?

L’intento di favorire la liberalizzazione del mercato, risolvendo definitivamente questioni come la comparazione delle tariffe, gli sconti da applicare al cliente e il risarcimento del danno alla persona, sembra ridursi a un'ennesima invasione di campo da parte del legislatore. Che interviene in modo dirigistico, senza chiarire questioni nodali nel contratto assicurativo e nel rapporto tra compagnia e terzi danneggiati

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Il percorso di continua rivisitazione “a tappe” della disciplina dell’assicurazione della Rc auto sembra in procinto di arricchirsi di un nuovo, significativo, tassello. Dopo aver passato il vaglio governativo (20 febbraio 2015) approda  in sede parlamentare  un nuovo disegno di legge (così detto ddl Concorrenza) che, ove approvato nell’attuale formulazione, inciderebbe, e non poco, sugli assetti operativi e giuridici della materia. 
Prendendo l’abbrivio da una precedente, non felice, esperienza normativa (l’articolo 8 del decreto legge 145 del 23 dicembre 2013, radiato dal testo definitivo in sede di conversione) il disegno in parola ne ripropone parte dei contenuti, talora ampliandoli e fornendo ulteriori contributi di autentica novità. Significativi, in particolare, gli interventi sulla disciplina del danno da circolazione stradale, nell’ambito della quale paiono destinate a variare, e non poco, le regole di liquidazione del risarcimento dei danni alla persona. Il ddl in commento si  collocherebbe, secondo i proclami stesi in apertura di testo, entro un più ampio disegno volto a “liberalizzare” i mercati e, testualmente, “a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell’Unione Europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati…”.   Senonché, anche in quest’occasione, come in tutte le precedenti esperienze “liberalizzatrici”, uno dei tratti distintivi della riforma  si rinviene soprattutto nella sistematica “invasione di campo” con cui il legislatore interviene a modulare non soltanto il rapporto tra compagnia e terzi danneggiati  ma anche gli stessi contenuti del contratto della Rc auto. 
L’impressione è che, riforma dopo riforma, l’assicurazione obbligatoria vada assumendo connotati sempre più pubblicisticamente vincolati, restringendo in modo via via crescente lo spazio riservato all’autonomia privatistica della parti nella costruzione di ciascun singolo rapporto assicurativo. Ciò sia per quel che attiene al  tentativo di limitare/orientare la libertà tariffaria delle imprese (già, del resto, fortemente condizionata dall’obbligo a contrarre) che per quanto riguarda  la regolazione della polizza e lo stesso ambito di operatività della garanzia assicurative. Insomma, suona singolare il fatto che il tanto proclamato impulso alla movimentazione concorrenziale del mercato debba passare attraverso una omologazione regolatoria e contenutistica niente affatto liberistica, ed anzi tale da riportare alla mente le antiche impostazioni  “dirigistiche” che connotavano l’assicurazione della Rc auto ai tempi delle tariffe amministrate. 

Obbligo assicurativo e distorsioni del sistema
L’ingerenza legislativa nella vicenda privatistica della Rca muove, peraltro, dalla marcata consapevolezza dell’importanza nevralgica della relativa assicurazione obbligatoria, la cui funzione sociale impone di considerarne le peculiarità in modo del tutto atipico. D’altra parte, l’obbligo assicurativo, autentico presidio di sicurezza per tutti gli utenti della strada, deve poter esser assolto a condizioni di premio sostenibile, ragion per la quale occorre intervenire su tutti gli elementi distorsivi, sovente fraudolenti e speculativi e spesso tipicamente locali, che condizionano innaturalmente le tariffe della Rc auto (avendo cura di pretendere dalle imprese un contributo fattivo idoneo a rimuoverli e, comunque, mirato al contenimento dei prezzi). Non solo: il principio del bilanciamento dei diversi interessi coinvolti dal sistema della Rca (principio sancito dalla Consulta nella propria sentenza 235/2014) se, da un lato, consente l’adozione di criteri risarcitori dedicati (e, in qualche modo, calmierati) impone, dall’altro, alle imprese assicurative di sottostare a rigorose regole di condotta, sia nelle relazioni contrattuali con i propri clienti che nella gestione dei sinistri e delle relative procedure liquidative.

Verso la “chiusura del cerchio”? 
Forte di una tali consapevolezze,  il ddl Concorrenza vorrebbe dunque “chiudere il cerchio” aperto dalle precedenti esperienze liberalizzatrici, toccando trasversalmente numerosi aspetti salienti della Rca.  Questi i principali ambiti di inferenza della ipotizzata riforma:

A) Innovazioni contrattuali e sconti obbligatori 
Riprendendo, in parte, la disciplina dell’abrogato articolo 8 del dl 145/2013, il ddl. batte ancora la strada dell’innovazione contrattuale, da attuarsi attraverso l’offerta al contraente di sconti sul premio (significativi, ma non più legislativamente predeterminati nel  loro ammontare); tali sconti si atteggerebbero quali veri e propri “corrispettivi” dell’accettazione, da parte del cliente, dell’inserimento in polizza di determinate clausole contrattuali (clausole ritenute funzionali alla prevenzione e al contrasto delle frodi nonché ad una migliore e più efficiente gestione della fase liquidativa). 

Più precisamente lo sconto verrebbe ad essere (necessariamente)  concesso ogni qualvolta il cliente: 
  • accetti di sottoporre il proprio veicolo ad  ispezione preventiva; 
  • sia disponibile a far installare sul veicolo assicurato la scatola nera  o altri  meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo  “ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri”;
  • accetti l’installazione  di  meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
  • rinunzi preventivamente alla cessione del credito risarcitorio inerente a sinistri della circolazione stradale;
  • “eserciti”, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale;
  • laddove non accetti i servizi di riparazione forniti dall’impresa di assicurazione, si dichiari comunque disponibile ad accettare un risarcimento di misura pari al costo che l’impresa medesima avrebbe sostenuto se si fosse convenuto il risarcimento in forma specifica.
L’ispezione, al pari della scatola nera e degli altri meccanismi elettronici di controllo, sembrerebbe oggetto di libera proposta da parte della compagnia, che non sarebbe perciò tenuta a fornire il relativo servizio a soggetti in relazione ai quali le esigenze di prevenzione o di monitoraggio non siano avvertite come necessarie. Vi è da chiedersi, poi, perché lo sconto correlato all’esercizio della “facoltà” di ricevere un risarcimento in forma specifica sia riferito ai soli danni a cose  e non invece a quelli alla persona. Tale ultimo sconto, peraltro, sembrerebbe riconoscibile soltanto in sede di rinnovo, atteso che la sussistenza delle  condizioni  per ottenerlo dovrebbe  essere   verificata, in questa come in tutte le altre casistiche previste dalla norma, “in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi” . La riduzione di premio connessa all’installazione dei dispositivi elettronici dovrebbe, poi,  esser tale da superare “gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità” che venissero sostenuti direttamente dall'assicurato (il che rappresenterebbe una novità rispetto alla disciplina del 2013). La scontistica correlata all’introduzione di una clausola di divieto di cessione del credito risarcitorio rileva più per quanto implicitamente ammette che per quel che esplicitamente dispone; l’opzione normativa seguita dal ddl risulta, al riguardo, piuttosto prudente e non particolarmente incisiva: l’esigenza di contenere il discutibile (e diffuso) fenomeno della cessione speculativa dei crediti da Rca avrebbe potuto assai più efficacemente essere soddisfatta vietando, o comunque limitando, tale fattispecie traslativa (tanto più nell’ambito di una procedura, quella di indennizzo diretto, interamente incentrata sul particolare, e personale, rapporto tra l’impresa gestionaria ed il proprio assicurato/danneggiato). La soluzione adottata dal disegno di legge, invece, “sdogana” quella cessione, ritenendola rinunziabile e, quindi, perfettamente valida (in assenza di rinunzia). Va infine osservato, su di un piano più in generale, come gli sconti verrebbero a cumularsi laddove un dato contratto prevedesse il congiunto operare di due o più delle situazioni sopra descritte.

B) Tariffe, comparazione e concorrenza 
Il collocamento del prodotto assicurativo da parte degli intermediari attivi nel settore dovrebbe svolgersi all’insegna di una sistematica comparazione tariffaria, tale da consentire al cliente di poter disporre di un’adeguata informativa circa la  competitività della soluzione propostagli (in termini di prezzo) rispetto ad altre reperibili sul mercato. In questo senso disporrebbe il (nuovo) art. 132 bis, in forza del quale gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione Rc auto, sarebbero tenuti ad informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono “mandatari”.  A differenza di quanto stabilito dall’art. 34 del DL 1/2012, tale comparazione tariffaria è obbligatoria soltanto in capo agli intermediari plurimandatari (agenti) e riguarda soltanto i prodotti della Rca che gli stessi possono collocare in forza dei propri mandati. Vi è da chiedersi se tale regola possa applicarsi anche ai brokers, la cui funzione intermediatizia è tipicamente comparativa, pur in assenza di qualsiasi rapporto  di mandato con le imprese assicurative della Rc auto. 
In ogni caso tali obblighi di comparazione tariffaria dovrebbero essere assolti con riferimento al “contratto base” e cioè ad uno schema astratto di polizza (previsto dall'articolo 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179) che a tutt’oggi non risulta attuato. L’impostazione seguita dal Ddl pare, peraltro, confermare l’idea che il “contratto base” integri non tanto il contenuto minimo di una polizza assicurativa della Rca, quanto piuttosto la soluzione “standard” che ogni impresa deve essere in condizione di offrire, a fianco di altre eventuali diverse formule di garanzia, proprio al fine di fornire alla clientela uno strumento di immediata e basica comparazione sulla convenienza, in termini di prezzo, delle diverse proposte reperibili sul mercato. In ogni caso gli intermediari fornirebbero il servizio di comparazione sui premi offerti dalle imprese mandanti mediante collegamento al preventivatore consultabile sul sito internet dell'Ivass e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei. Sempre in tema di tariffe, sorprende la disposizione secondo la quale  tutti i meccanismi di evoluzione tariffaria (sia favorevoli che sfavorevoli) connessi all’applicazione del bonus/malus dovrebbero esser resi tanto trasparenti da poter esser puntualmente conosciuti in anticipo dai contraenti, all’atto della stipula del contratto (in termini puntuali e percentuali). E ancor più ostica - sul piano logico ed operativo, prima che giuridico - risulta la norma che imporrebbe l’articolazione di un separato sistema bonus malus specificamente dedicato agli assicurati che abbiano accettato di dotarsi di scatola nera o di altro dispositivo di controllo. Tali assicurati finirebbero così per duplicare i benefici tariffari, anche laddove particolarmente sinistrosi.

C) La “nuova” disciplina del danno biologico e della sua personalizzazione 
Pur con pochi tratti di penna, il Governo finisce qui  per fornire un non indifferente  contributo innovativo. Il disegno di legge interviene a modificare  gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni, riformando, in particolare, la disciplina della personalizzazione del danno da lesioni fisiche. La stessa tabella unica nazionale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti (e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità) dovrebbe vedere  finalmente la luce, essendone stata prevista l’emanazione (sia pur attraverso un infelice raccordo normativo) la pubblicazione entro tre mesi dalla data di (eventuale) entrata in vigore della nuova legge. 
Il regime “surrogatorio” sancito dalla Cassazione (sentenza 12408/2010) al fine di colmare un vuoto normativo protrattosi da circa dieci anni, regime volto ad accordare  alle “tabelle milanesi” valore suppletivo, nel silenzio della legge, sembra dunque destinato a venire meno, per quel che attiene alle lesioni di non lieve entità. Continuerebbero, peraltro, a rimanere privi di previsione legislativa tutti i danni da perdita del rapporto parentale (per i quali  ci si dovrebbe perciò ancora riferire alla tabella milanese) nonché quelli terminali e, se pro futuro avallati dalle Sezioni Unite, quelli da perdita della vita (poste che, tutte, resterebbero dunque ancora insidiosamente rimesse all’anarchia valutativa dei giudici di merito). Ma è, come detto, sul versante della personalizzazione del danno da lesioni fisiche che il disegno di legge compie un importante balzo in avanti (o indietro, a seconda dei diversi punti di vista che saranno certamente espressi dai commentari che si cimenteranno sul tema). La relativa disciplina viene regolata in termini identici sia per le lesioni lievi che per quelle più gravi attraverso l’aggiunta, al termine dei rispettivi  commi 3 degli articoli 138 e 139, di un’identica proposizione, secondo la quale “l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”. Avendo, evidentemente, in animo di porre fine agli animati dibattiti dottrinali (e giurisprudenziali) che da anni si susseguono sul punto, la nuova norma finirebbe per far propria la lezione impartita dalla Consulta nella propria sentenza 235/2014. Verrebbe così validato un sistema legislativo in cui il potere di valutazione equitativa del giudice incontrerebbe un limite invalicabile, costituito, appunto, dal tetto massimo della personalizzazione del danno biologico; ed entro quel tetto ogni posta di pregiudizio comunque riconducibile alla lesione (a prescindere dalle fantasiose categorizzazioni e nomenclature teoriche) dovrebbe trovare ristoro, senza possibilità, per il giudicante, di spingersi oltre. A ben vedere si andrebbe anche oltre rispetto all’impostazione seguita dalla Corte Costituzionale, la quale ha sì ritenuto ammissibile l’applicazione di tetti risarcitori ma solo in relazione alle lesioni di non lieve entità (lasciando qualche dubbio circa la possibilità di estendere la regola al campo delle lesioni più gravi…). 
 Rimane il fatto che l’omologazione, sul piano sistematico, della disciplina della personalizzazione nelle lesioni di lieve e di grave entità verrebbe confermata dalla nuova formula che verrebbe adottata, in termini identici, sia per l’articolo  138 che per il 139 del Cap (comma 3): “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. 
Il testo oggi in vigore propone invece una leggera discrasia letterale tra le due disposizioni; discrasia che potrebbe autorizzare interpretazioni tesi a differenziarne la disciplina sostanziale, sino a consentire di ipotizzare che per le sole lesioni più gravi il limite al potere di personalizzazione si riferisca alle sole componenti dinamico relazionali e non invece al danno morale, che potrebbe dunque essere oggetto di separata ed ulteriore valutazione. Il fatto, poi, che la personalizzazione comprenda anche le sofferenze psicofisica di particolare intensità, pare risolvere i dubbi che da sempre riguardavano la riconducibilità, o meno, della valorizzazione del dolore psicoficosico all’interno del più ampio paradigma del danno biologico (dolore che, apparentemente non considerato in modo specifico  nella costruzione dei baremes medico legali di riferimento, troverebbe anch’esso ristoro soltanto entro i limiti della personalizzazione, ex lege, del danno biologico). 
Da evidenziare, poi, come il limite della personalizzazione varierebbe, per le lesioni gravi, rispetto al passato, aumentando dal 30 al 40% (sul presupposto, ben condivisibile, che alla maggior gravità si possano accompagnare  più serie ripercussioni sofferenziali ulteriori rispetto al danno biologico “standard”). Deve, infine, darsi atto di un ulteriore intervento del ddl nel settore del danno alla persona:  l’abrogazione dell’articolo 32 comma tre quater del dl 1/2012, evidentemente tesa a eliminare le difficoltà di raccordo interpretativo poste dalla forzosa convivenza di due norme (il 32 tre quater ed il 32 comma tre ter) che hanno visto la luce affiancate nonostante fossero state concepite in termini tra loro probabilmente alternativi e niente affatto sincronizzati. La scelta del ddl di rompere quell’opinabile connubio, lasciando la disciplina della materia soltanto all’interno dell’articolo 139 Cap sembra costituire espressione della chiara volontà di depotenziare qualsiasi interpretazione extravagante e di ribadire come il risarcimento del danno biologico lieve in tanto sia ammissibile (per quel che attiene ai postumi permanenti) in quanto venga riferito alle sole ipotesi in cui lo stesso sia strumentalmente accertabile, senza più accordare rilievo ad altre più empiriche metodologie  “visive” di valutazione dei postumi.

D) Alcune altre novità
Il nuovo regime probatorio in tema di Rca incontrerebbe talune limitazioni all’ammissione della prova testimoniale, assecondando così, e ancora una volta, una finalità di prevenzione e contrasto alle frodi. Così, “in caso di sinistro con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente” dovrebbe venire comunicata alla propria impresa assicurativa (si direbbe: tanto da parte del danneggiante che del danneggiato) entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143; in ogni caso tale indicazione dovrebbe essere inserita nella richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Precisa poi la norma che  “Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”. Non si comprende perché tale disposizione debba essere limitata ai danni a cose e non riguardi invece le ipotesi (forse più insidiose, sotto il profilo della potenziale fraudolenza) dei danni alla persona. Verrebbe poi stabilito che “nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all'Ivass, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare". Tornando alla scatola nera, l’intervento di riforma risulta completata da un importante rinforzo sul piano probatorio/presuntivo, importato dall’articolo 8 del dl 145/2013: “le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”. 
La forza probatoria della scatola nera e dei dispositivi alla stessa funzionalmente assimilabili rischierebbe, peraltro, di essere severamente compromessa, specie ai fini tariffari, laddove il testo di riforma confermasse la disposizione del ddl secondo la quale “è fatto divieto di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto alla finalità di accertamento della responsabilità di eventuali sinistri, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità”.  Nulla quaestio, quanto alla regola della proporzionalità. La registrazione dei dati in maniera continuativa sembra invece imprescindibile per assolvere le funzioni alle quali i dispositivi in questione sono preposti.  Verrebbe poi  “…fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto". In tal caso, l'assicurato che avesse goduto della riduzione di premio sarebbe tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, “fatte salve le eventuali sanzioni penali”  (il che dunque renderebbe pacifica l’ammissibilità dell’introduzione di penali a tutela dell’adempimento dei vincoli assunti dall’assicurato in fase precontrattuale, contro la riduzione del premio (ferma restando la possibilità di riduzione ex articolo 1384 c.c.). Virando, decisamente, su di un altro ambito di inferenza della disciplina di riferimento, il disegno di legge vorrebbe, dipoi, allineare la “durata delle coperture dei rischi accessori al rischio principale Rc auto”. In questo senso, con formulazione davvero poco fortunata, deporrebbe la nuova versione del 170-bis del Codice delle assicurazioni private, al quale sarebbe aggiunto il seguente comma (1-bis): “ la risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell’assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori".
Al di là della difficoltà logica di concepire un contratto che, diverso da quello della Rc auto, ne garantisca simultaneamente  i rischi, tale disposizione  pone più dubbi che certezze: da un lato perché il concetto di accessorietà, per come oggi normato, non sembra (o non sembra sempre) riguardare il rapporto tra la copertura della Rc auto e le altre garanzie Cvt alla stessa tipicamente connesse. Secondariamente perché si darebbe luogo ad un singolare meccanismo di collegamento negoziale eventuale che non sembra facilmente compatibile con il dettato dell’articolo 1899 c.c. e con il meccanismo di sconto di premio ivi stabilito in caso di acquisto di polizze poliennali del ramo danni. 
Altre disposizioni riguardano, poi, l’alimentazione della Banca dati sinistri da parte delle imprese, in relazione alla quale pare opportuna l’iniziativa legislativa volta a meglio e definitivamente chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 316 Cap, in tema di sanzioni derivanti dal mancato adempimento del relativo obbligo . In modo, infine, assolutamente inconferente rispetto all’oggetto tipico della riforma in commento (la Rca) , il ddl vorrebbe dar vita  alla regola della “Ultrattività della copertura Rc professionale”. 
Così, in particolare, si stabilirebbe che all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148 venisse aggiunto il seguente periodo: "in ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura". Si tratta, all’evidenza, di una disposizione volta a privilegiare l’esigenza di copertura del cliente, che potrebbe, ad esempio, non essere in alcun modo tutelato dalla stipula, da parte del professionista, di una polizza con clausola claims made priva di una previsione di ultrattività idonea a coprire tutti i danni derivanti da inadempienze avvenute in corso di incarico, anche se manifestatisi successivamente.

In conclusione, non è dato sapere, oggi, se il testo in oggetto sarà infine approvato e, in caso affermativo, se rimarrà nei termini attuali: il battage mediatico che ne ha accompagnato, sin da subito, l’avallo governativo lascia, peraltro, presagire che i contenuti sin qui divulgati  verranno fortemente "difesi" (al netto di alcuni evidenti errori tecnici e financo letterali nella stesura delle singole disposizioni) nel dibattito parlamentare. Prudente, dunque, cominciare a preparare il terreno, o almeno ad aprire la mente ad un futuro che si annuncia prossimo.

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