La macchina di Ivass è sempre in movimento
Tanti gli ambiti toccati dai nuovi provvedimenti che entreranno in vigore nei prossimi due anni. Il regolatore è intervenuto anche (e profondamente) sui Regolamenti 40 e 41 di appena un anno fa
14/09/2020
Lo scorso 4 agosto, l’Ivass ha pubblicato il Regolamento 45/2020 recante disposizioni in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi e il Provvedimento 97/2020 contenente modifiche e integrazioni, tra l’altro, al Regolamento Ivass 24/2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami, al Regolamento 40/2018 in materia di distribuzione assicurativa e al Regolamento 41/2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
Il Regolamento 45, che si compone di 17 articoli, suddivisi in quattro capi, si pone in linea di continuità con il Codice delle assicurazioni private, dando attuazione, in particolare, agli articoli 30 decies e 121 bis, comma 2, della predetta fonte.
In particolare, i soggetti destinatari del Regolamento 45 sono indicati all’articolo 3 del Capo I, che ne prevede l’applicazione nei confronti delle compagnie italiane e delle sedi secondarie italiane di imprese di assicurazioni aventi sede legale in uno Stato terzo (alle quali si applicano i Capi II e III del Regolamento) e nei confronti degli intermediari assicurativi iscritti alle sezioni a), b), c), d) e) ed f) del Registro unico degli intermediari, degli intermediari comunitari iscritti nell’elenco annesso al Rui, delle imprese di assicurazione e relativi dipendenti (ai quali si applicano, in particolare, le disposizioni del Capo III del Regolamento).
Il ruolo dei manufacturers de facto e della compliance
Il Capo II, sui requisiti di governo e di controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai produttori, riafferma il principio comunitario in base al quale i produttori elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun nuovo prodotto e per ogni modifica significativa dello stesso prima di procederne alla commercializzazione (articolo 4).
Rispetto a tale processo, all’organo amministrativo delle imprese di assicurazione nonché dei manufacturers de facto spetta la responsabilità ultima dell’attuazione di tale processo, mediante l’approvazione e la revisione, almeno una volta l’anno, della politica in materia di governo e controllo dei prodotti.
Ruolo centrale è poi affidato alla funzione di compliance, alla quale spetta, nelle imprese e nei produttori di fatto, monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
Target market positivo e negativo
La definizione del target market (positivo) è disciplinata dall’articolo 6, che richiede ai produttori di delinearlo considerando alcuni elementi minimali, tra i quali, tra l’altro, la tipologia dei clienti ai quali il prodotto è rivolto, i rischi ai quali tali clienti sarebbero esposti, le esigenze e gli obiettivi della potenziale clientela, le caratteristiche del prodotto, l’età del cliente, ecc. Il target market dei prodotti di investimento assicurativi deve inoltre ricomprendere anche la coerenza del profilo di rischio/rendimento del prodotto con il mercato di riferimento, la rispondenza del prodotto all’interesse del cliente e la sua situazione finanziaria. Sulla base del target market è richiesto ai produttori di individuare il target market negativo, la cui definizione segna la demarcazione dei clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito, salvo che il prodotto corrisponda alle richieste ed esigenze assicurative del cliente e, in base alla consulenza fornita, sia comunque adeguato.
Le previsioni a chiusura del Capo II sul processo di approvazione del prodotto, il test, il monitoraggio e la revisione del prodotto e i flussi informativi, richiedono ai produttori di, tra l’altro, valutare l’adeguatezza dei canali preposti alla vendita dei prodotti, valutarne i costi, identificare gli eventi che possano incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento del prodotto e le modalità di scambio di informazioni tra le imprese e i distributori con finalità di compliance al Regolamento.
Gli intermediari attendono le comunicazioni
Lato distributori, il Capo III richiede a questi ultimi di conoscere il prodotto per poterlo distribuire ai clienti rientranti nel target market e di acquisire da questi ultimi tutte le informazioni necessarie allo scopo. Anche per i distributori valgono le limitazioni di distribuzione previste dall’articolo 6 con riferimento al target market, con l’ulteriore precisazione che sarà loro possibile distribuire ai clienti rientranti nel cosiddetto mercato di riferimento effettivo (i.e. il mercato individuato in base alle effettive esigenze, caratteristiche e obiettivi della clientela) e non distribuire a quelli tra i clienti ricadenti nel cosiddetto mercato di riferimento negativo effettivo (che dovrà essere identificato dagli intermediari mediante l’indicazione delle ulteriori categorie di clienti alle quali il prodotto non può essere distribuito). Entrambe le declinazioni del target market dovranno essere comunicate dai distributori alle imprese di assicurazioni. Il Regolamento 45 entrerà in vigore il 31 marzo 2021.
Cosa cambia per i reclami
Il Provvedimento 97 va a modificare, in parte e tra gli altri, il Regolamento Ivass 24/2008 sulla gestione dei reclami, nonché i più recenti Regolamenti 40 e 41, rispettivamente sulla distribuzione assicurativa e sulla trasparenza dei prodotti assicurativi, entrati in vigore il primo gennaio 2019.
Rispetto al Regolamento 24, le modifiche di maggior rilievo riguardano, tra l’altro, la delimitazione dell’area delle competenze quanto alla gestione dei reclami da parte di Ivass, con la specifica indicazione che a quest’ultima autorità non possono essere sottoposti i reclami riguardanti la corretta redazione del Kid, e l’estensione, anche alle imprese comunitarie, dell’obbligo di pubblicare il rendiconto sull’attività di gestione dei reclami, come accade già per le imprese domestiche.
Novità su rendicontazione e Ibips
Quanto ai Regolamenti 40 e 41, questi vengono modificati in linea con quanto già previsto nel documento sottoposto a pubblica consultazione 2 del 2019.
In particolare, mentre nel Regolamento 41 l’estratto conto annuale previsto per i prodotti unit linked è sostituito con il Documento unico di rendicontazione che dovrà essere completo di tutti i costi relativi alla distribuzione (inclusi i costi relativi alle collaborazioni orizzontali), il Regolamento 40 è ampiamente modificato con l’inserimento, tra l’altro, di una serie di previsioni riguardanti i prodotti d’investimento assicurativi (Ibips).
Infatti, in aggiunta ad alcune modifiche riguardanti, tra l’altro, la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente (articolo 58) (per la quale si richiede che il distributore consegni un’apposita dichiarazione in cui attesta che il prodotto assicurativo risponde a tali esigenze e richieste) e le vendite abbinate, rispetto alle quali viene introdotta un’ulteriore previsione (articolo 59 bis) contenente le informazioni supplementari che vanno fornite al contraente, la maggior parte delle disposizioni del Provvedimento riguardano gli Ibips.
Incentivi, consulenza e adeguatezza
Viene introdotta la disciplina degli incentivi e degli schemi di incentivazione, sulla falsariga di quanto previsto dalla direttiva 2004/39 (Mifid II), di cui vengono dettate le condizioni di ammissibilità, consistenti nell’accrescimento della qualità della distribuzione assicurativa e nell’assenza di pregiudizio nei confronti del contraente. Una norma transitoria specifica che gli intermediari saranno tenuti al rispetto di tale disciplina a partire dal 31 marzo 2022.
È rivista la disciplina in materia di adeguatezza e appropriatezza dei prodotti offerti, dal momento che viene disciplinato un regime di consulenza obbligatoria per la vendita di tali prodotti, salvo che questi ultimi non si qualifichino come non complessi, che attrae la valutazione degli stessi rispetto alle richieste ed esigenze del cliente in un’ottica di adeguatezza. Rimane salvo il regime dell’appropriatezza per quei prodotti (pochi) venduti senza consulenza. Anche il Provvedimento 97 entrerà in vigore a partire dal 31 marzo 2021.
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