Lockdown: che fine fanno i danni indiretti?
Se in Regno Unito si cerca la soluzione unica, negli Usa prevalgono le interpretazioni statali. In Italia il problema dei contenziosi sui risarcimenti per le chiusure decise dalle autorità è limitato, anche a causa del basso livello di assicurazione delle imprese
17/12/2020
SECONDA PARTE
Regno Unito: una soluzione uguale per tutti
La Financial Conduct Authority britannica (Fca) si è rivolta alla Corte Suprema perché facesse luce sull’interpretazione delle clausole di esclusione per tutte le richieste di risarcimento avanzate per le perdite economiche da interruzione dell’attività imposta dalle autorità, in seguito alla crisi pandemica. Come avviene solitamente in questo mercato, sempre molto concentrato sulle questioni pratiche, il problema riguarda principalmente la possibilità di allocare il sinistro nell’ambito delle polizze che assicurano l’interruzione dell’attività in conseguenza della diffusione di malattie infettive o in quelle che coprono i danni derivanti dall’impedimento di accesso per restrizione delle autorità.
Si tratta, in pratica, di posizionare il sinistro nell’ambito dei rami casualty, oppure in quelli che assicurano i danni alla proprietà e le relative conseguenze. La questione non è di poco conto, perché ciascuna categoria di danni attiene a trattati di riassicurazione diversi, spesso facenti capo a diversi gruppi di riassicuratori e a politiche assuntive anche opposte.
In un classico caso di prova, cosiddetto test case, sono quindi stati esaminati vari esempi di clausole utilizzate da otto grandi assicuratori (Arch, Argenta, Ecclesiastical, Hiscox, MS, Amlin, Qbe, Rsa) e la Corte Suprema ha emesso il suo verdetto a settembre, dichiarando che la maggior parte delle clausole, siano esse relative ai rami malattia o Rc sia al property, dovrebbero prevedere questo tipo di copertura. Scopo di un test case è quello di evitare che un certo numero di assicurati debba risolvere individualmente (ricorrendo anche ai tribunali) una questione chiave di incertezza contrattuale, permettendo di raggiungere una soluzione relativamente rapida e applicabile alla maggioranza dei soggetti coinvolti. In questo caso la Fca (l’equivalente alla nostra Ivass) rappresentava ben 370mila titolari di attività commerciali, come ristoranti, alberghi, cinema e Pmi, possessori di polizze che comprendevano la tipica clausola da interruzione di attività per imposizione dell’autorità, prevista nelle polizze Business Interruption.
L’Alta Corte si è espressa a favore degli assicurati nella maggior parte dei casi e per migliaia di essi sono dunque attesi risarcimenti per le perdite economiche conseguenti al lockdown.
Usa: ogni Stato per sé
Il mercato che riserva le più eclatanti iniziative e decisioni, in grado di influenzare sul lungo periodo le dinamiche di tutti i mercati europei, è certamente quello americano.
Abbiamo un vasto repertorio di casi che riguardano le varie giurisdizioni della federazione che, com’è noto, si caratterizza per l’indipendenza dei provvedimenti emanati in ciascuno Stato e spesso anche per la grande diversità nell’approccio scelto dalle varie corti.
In Pennsylvania, ad esempio, il giudice ha rigettato il tentativo di un assicuratore di negare copertura per le perdite economiche derivanti dalla pandemia, incentrando la propria decisione sulla definizione di danno materiale e sull’eventualità che un virus rientrasse o meno in questa fattispecie.
La questione riguardava un ristorante bar di Filadelfia, che aveva chiesto ai Lloyd’s il risarcimento per il mancato guadagno e per le spese extra sostenute in seguito alla pandemia.
I sottoscrittori di Londra hanno respinto il sinistro, dal momento che il ristorante non avrebbe subito “perdite o danni materiali diretti” e la sezione relativa alla Business Interruption dipendeva direttamente da questo tipo di danno. In pratica, come accade spesso anche nei mercati del vecchio continente, perché una perdita economica sia risarcibile, essa deve essere conseguenza di un danno materiale assicurato. Non avendo il ristorante subito perdite o danni materiali diretti, i danni economici conseguenti al virus sarebbero stati esclusi. Inoltre, la polizza prevedeva uno specifico provvedimento in virtù del quale “perdite o danni causati da o derivanti da qualsiasi virus” non sarebbero stati coperti.
L’assicurato ha citato un precedente, nel quale la perdita materiale o fisica era definita come risultante “immediatamente e prossimamente a un evento”. Pertanto, dal momento che i locali erano stati immediatamente chiusi e tutte le operazioni commerciali cessate, in seguito agli ordini dell’autorità civile emessi per contenere il Covid-19, si sarebbe proprio trattato di una perdita fisica diretta.
Inoltre, i legali dell’assicurato si sono chiesti come mai la norma contenesse anche un’esclusione per danni da virus, se un virus non può causare una perdita fisica. La stessa, in ogni caso, sarebbe risultata ambigua, perché con un’appendice sarebbero state rimosse dalla polizza tutte le esclusioni, fatta eccezione per quelle specificamente indicate, e l’esclusione del virus non compariva tra queste ultime.
La corte non ha fornito motivazioni sostanziali per avere respinto il rigetto della copertura operato dai Lloyd’s, ma ha sottolineato come gli argomenti sollevati da entrambe le parti riguardavano questioni di fatto che non potevano essere risolte in una semplice mozione preliminare. Ciò suggerirebbe ai tribunali di astenersi dal prendere decisioni rapide sulle richieste di risarcimento per interruzione di attività da Covid-19, in particolare laddove il linguaggio della polizza non risultasse chiaro o fosse suscettibile di produrre risultati diversi, in base a fatti specifici.
Sarebbe dunque opportuno che tutti gli assicurati esaminassero con attenzione la formulazione delle clausole e non presumessero che altre decisioni delle corti, basate su wording e linguaggi differenti, possano assicurare la disponibilità della copertura.
“All risk” vale per tutti i rischi
Nella Carolina del Nord, invece, in una vertenza simile tra un gruppo di ristoranti e la Cincinnati Insurance Co, il giudice ha ritenuto che il significato ordinario di “perdita fisica diretta” includesse l’incapacità di utilizzare o possedere qualcosa di materiale o corporeo, risultante da una determinata causa, senza l’intervento di altre condizioni. La polizza avrebbe quindi coperto la perdita di guadagno dell’impresa assicurata e le spese extra per la perdita di utilizzo e di accesso, imposta dalle ordinanze di chiusura dell’autorità competente.
Il tribunale ha anche riconosciuto che le polizze All-Risk coprono tutti i danni, a meno che la polizza non escluda o limiti espressamente determinati rischi. In assenza di un’esclusione o limitazione, viene quindi confermata la copertura, laddove l’assicurato dimostri di avere subito un “danno materiale accidentale diretto alla proprietà assicurata”. Qualora le definizioni di “danno materiale accidentale diretto”, “perdita materiale” o “danno fisico e materiale”, fossero riconosciute come ambigue, infine, il linguaggio della polizza doveva essere interpretato a favore dell’assicurato.
Il giudice ha deciso che il significato ordinario di “danno materiale diretto” definisce “lo scenario in cui gli imprenditori e i loro dipendenti, clienti, venditori, fornitori e altri perdono l’intera gamma di diritti e vantaggi dell’utilizzo o dell’accesso alla proprietà aziendale”, riscontrando che questa “è precisamente la perdita causata dagli ordini del governo”. Egli ha inoltre osservato che le polizze non contenevano un’esclusione per danni da virus e che le altre esclusioni sollevate dall’assicuratore erano inapplicabili sui fatti discussi.
Anche nel Missouri, in un caso discusso lo scorso agosto, il giudice ha stabilito che gli assicurati che rivendicavano danni economici a causa della pandemia potevano proseguire nelle loro azioni di risarcimento e che i sinistri denunciati costituivano perdite materiali dirette attribuibili al Covid-19.
E in Italia?
A differenza di quanto accade all’estero, la copertura assicurativa per i Danni Indiretti o per Interruzione di attività è ancora assai poco diffusa. Alcune controversie, segnalate anche all’Ivass riguardano alberghi e ristoranti che si vedono negare dall’assicuratore il diritto al risarcimento per le perdite economiche sofferte in seguito al lockdown.
Il 16 luglio scorso, l’Ivass ha segnalato sul suo sito, alla sezione notizie, che la Commissione Europea invita gli assicuratori a prendere in considerazione le richieste pervenute a causa del Covid-19.
“Nelle attuali circostanze, gli assicuratori sono incoraggiati a rimborsare i sinistri legittimi il più rapidamente possibile. Ciò implica anche valutare e risolvere rapidamente eventuali controversie in materia di copertura ed esclusioni, tenendo conto degli interessi degli assicurati”.
Certo, se queste polizze (come pure quelle di tipo All Risk) fossero più diffuse, avremmo più casi da tenere in considerazione e gli imprenditori non dovrebbero contare soltanto sugli aiuti economici offerti dal Governo.
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