Il punto su prodotti assicurativi e finanziari
La comunicazione di marzo di Ivass e Banca d’Italia è lo spunto per ricapitolare come è normata l’offerta di coperture abbinate a finanziamenti, tra interventi normativi, regolamentari e della Vigilanza
12/01/2021
Prendendo spunto dalla comunicazione congiunta di Ivass e Banca d’Italia del 17 marzo 2020 in tema di prodotti assicurativi abbinati ai finanziamenti, senza pretese di esaustività, cercheremo di fare il punto del quadro normativo che regola la materia.
Ricorderemo i punti di attenzione evidenziati dalla comunicazione, per passare poi alle norme di legge, a quelle regolamentari e alle lettere al mercato; chiuderemo con un accenno agli scenari futuri.
Gli elementi di attenzione segnalati da Ivass e Banca d’Italia nel marzo scorso sono stati i seguenti: qualificazione della polizza Ppi come obbligatoria o facoltativa; collocamento, in abbinamento ai finanziamenti, di polizze non collegate agli stessi (polizze “decorrelate”); controllo delle reti e monitoraggio dei fenomeni di mis-selling; conflitti di interessi e livello dei costi.
Agli intermediari finanziari e alle compagnie, nel caso di riscontro di carenze e ambiti di miglioramento, è stato richiesto di adottare entro il 30 settembre, con possibile proroga al 31 dicembre 2020 da ricondurre, comunque a situazioni di oggettivo impedimento, i rimedi per rimuovere le aree di debolezza e innalzare la tutela dei clienti, e di individuare le misure per contenere i rischi legati ad eventuali irregolarità.
Nel caso di carenze significative, a intermediari e compagnie è stato domandato di inviare alla Vigilanza un rapporto sulle verifiche svolte e i verbali degli organi collegiali, con un dettagliato piano di intervento.
Le disposizioni legislative
Continuiamo con le norme di legge: ci concentreremo sul Decreto Salva Italia (dl 210/2011, convertito dalla legge 214/2011), sul Decreto Cresci Italia (dl 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012), sul Decreto Crescita 2.0 (dl n. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012) e sulla Legge in materia di concorrenza (legge 124/2017).
Il Decreto Salva Italia è intervenuto nell’ambito del Codice del consumo in tema di Pratiche commerciali ingannevoli. Rientra in tale contesto una banca, istituto di credito o intermediario finanziario che per la stipula di un mutuo obbliga il cliente a sottoscrivere una polizza erogata dal soggetto finanziatore o all’apertura di un conto corrente.
Le disposizioni del Decreto Cresci Italia in materia di polizze connesse ai mutui e finanziamenti, modificate dalla Legge sulla concorrenza prevedono, tra l’altro, che banche, istituti di credito e intermediari finanziari, se condizionano il mutuo immobiliare o il credito al consumo alla stipula di una polizza, o se l’offerta della stessa sia connessa o accessoria al mutuo o al credito, devono accettare, senza variare le condizioni, la polizza che il cliente presenterà/reperirà.
Il Decreto Crescita 2.0 dispone, invece, che le compagnie assicurative, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, devono restituire al debitore/assicurato la parte di premio di cui al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La compagnia può trattenere le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, se indicate nella proposta, in polizza o nel modulo di adesione.
Gli aspetti regolamentari e le Lettere al mercato
Passiamo ora alle norme regolamentari; ci concentreremo sui Regolamenti Ivass n. 40 e 41 del 2018.
Il Regolamento 40 conferma quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 5/2006, ovvero l’obbligo, con l’esclusione del mondo del leasing, per gli intermediari di astenersi dall’assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o vincolatario di polizza e di intermediario del relativo contratto (individuale o collettivo).
Il Regolamento Ivass n. 41 norma, invece, il rimborso di premio e caricamenti in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento; nel Dip aggiuntivo delle polizze connesse a mutui e a finanziamenti le compagnie devono, poi, indicare i costi a carico del debitore, precisando la quota percepita in media dall’intermediario. I costi effettivi sostenuti dal debitore devono essere indicati in polizza o sul modulo di adesione (polizze collettive).
Tornando al Regolamento 40, in sede di informativa precontrattuale è previsto che gli intermediari iscritti nella sezione D del Rui devono informare il cliente della provvigione percepita e dell’ammontare di quella pagata dalla compagnia in termini assoluti e percentuali sull’ammontare complessivo.
Venendo alle lettere al mercato, il 26 agosto 2015 Ivass e Banca d’Italia hanno comunicato le criticità individuate nel mondo delle polizze Ppi distribuite da banche e intermediari iscritti nella sez. D del Rui. L’intervento presenta analogie con quello del marzo di quest’anno in termini di anomalie riscontrate.
L’intervento in questione, seguito con particolare attenzione da Ania, Abi e Assofin, che hanno redatto un documento congiunto contenente alcune proposte operative, in larga parte oggetto di accettazione, è stato seguito da una seconda lettera il 19 novembre 2015.
Chiudiamo con la lettera al mercato dell’Ivass del 3 aprile 2017 con la quale è stato richiesto alle compagnie e agli intermediari iscritti nella sezione D del Rui di adottare adeguate procedure per la restituzione del premio non goduto nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Gli scenari futuri
È ragionevole supporre che il legislatore, Ivass e Banca d’Italia continueranno a tenere alta l’attenzione su un comparto la cui rilevanza sotto il profilo assicurativo, soprattutto in questi momenti di crisi dovuta alla pandemia da coronavirus, è del tutto evidente. Basti pensare, tra i possibili esempi, all’importanza di poter contare su una copertura Cpi nel caso di perdita di impiego.
Il tutto anche alla luce delle risultanze delle analisi che il mercato ha compiuto e sta compiendo a seguito della Comunicazione congiunta del 17 marzo 2020.
Chiudiamo con un accenno al tema della digitalizzazione, ovvero la grande sfida che l’emergenza Covid-19, anche nel contesto della bancassicurazione in senso lato, ha reso più urgente, per venire incontro alle esigenze di una clientela le cui abitudini di acquisto sono in rapida evoluzione.
In questo senso, viviamo un momento di grandi trasformazioni che cominciano a essere tangibili anche sotto il profilo normativo. Pensiamo alla possibilità di utilizzare la firma elettronica leggera per firmare contratti bancari e assicurativi sino al termine dello stato di emergenza di cui al Decreto Rilancio (dl 34/2020) o alle misure organiche per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell’identità digitale per l’accesso ai servizi bancari di cui al Decreto Semplificazioni (dl 76/2020).
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