Un chiarimento sulle collaborazioni
Un caso di legittimità sottoposto a Ivass ha messo in evidenza una non completa chiarezza intorno alle tipologie collaborative tra intermediari. Nessun esplicito divieto di legge è previsto per forme orizzontali “trilatere” e “atipiche”
04/03/2021
La lettera della legge (L. 221/2012) e l’articolo 42 del Regolamento Ivass n. 40/2018 prevedono espressamente la facoltà per gli intermediari di svolgere attività distributiva in collaborazione tra loro, denominata “collaborazione orizzontale”, mediante la stipula di appositi accordi scritti, a condizione che il cliente venga informato di una simile collaborazione, della rispettiva sezione di appartenenza e del ruolo di ciascuno nella forma di collaborazione prescelta e con l’obbligo di rispondere solidalmente nei confronti dei clienti.
Recentemente, tuttavia, Ivass ha escluso la legittimità di una collaborazione tra un agente, nella qualità di proponente, e un broker il quale mette a disposizione dell’agente i propri rapporti di libera collaborazione con altri agenti i quali emetteranno i relativi contratti, sostenendo che la norma di cui all’art. 22 della legge 221/2012 disciplini le collaborazioni che si svolgano mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati e che la stessa regoli esclusivamente rapporti reciproci tra intermediario “proponente” e intermediario “emittente”.
Qualsiasi diversa forma di collaborazione, nella fattispecie quella trilaterale, non sarebbe conforme alla norma e renderebbe “ingestibili” i rapporti in termini di trasparenza, responsabilità e gestione dei reclami.
Questa presa di posizione, che come si vedrà non appare consacrata in alcuna norma di legge o regolamentare, sembra comunque circolare come un mantra fra gli operatori senza che si registrino reazioni critiche di sorta e, anzi, venendo zelantemente registrata e fatta propria da noti esponenti del mondo della formazione. Il tutto senza tener conto del fatto che, in realtà, il fenomeno dell’articolazione della filiera distributiva in modelli sempre più complessi (tra intermediari fisici, portali e piattaforme digitali) continui a essere ben presente nel praticato degli operatori.
Richiamo a possibilità di collaborazione ampie
Senonché, mi sembra doveroso far rilevare che il nostro Regolatore, nel rendere il sopra descritto chiarimento in sede di risposta a un quesito posto da operatori del mercato, abbia fornito una indicazione inesatta e non in linea con l’attuale normativa di settore.
Non è vero che la legge 221/2012 ammetta solo le collaborazioni orizzontali tra intermediario “proponente” e intermediario “collocatore”. Questa nomenclatura caratterizzante questi due ruoli è stata elaborata nella prassi associativa (vedi modello di accordo di collaborazione tra A e B proposto a suo tempo da Aiba, Sna e Acb), ma una simile definizione non compare in alcuna norma di legge primaria.
La libertà di collaborazione tra intermediari di prima fascia è un principio consacrato dalla legge 221/2012 e che non può tollerare limitazioni per effetto di interventi di normativa secondaria. Tantomeno può essere escluso per effetto di opinioni espresse dal Regolatore in assenza di una idonea base giuridica che le supporti.
L’opinione dell’Istituto di vigilanza dovrebbe quindi essere rivista e, comunque, non è idonea a limitare la libertà degli intermediari, sancita da legge primaria, di operare in collaborazione tra di loro anche secondo strutture trilatere o addirittura più articolate.
Un confronto con l’esigenza di trasparenza
Quanto alla presunta ingestibilità di forme di collaborazione complesse rispetto agli obblighi di informativa verso il cliente e alla tutela di quest’ultimo, si segnala che:
i) il cliente è tutelato dal fatto che tutti gli intermediari coinvolti nella filiera distributiva rispondono in solido verso il cliente;
ii) eventuali problemi di trasparenza nei rapporti col cliente vengono risolti per effetto dell’obbligo di dichiarare a quest’ultimo la ricorrenza della collaborazione orizzontale e il ruolo ricoperto dai vari intermediari che collaborano tra loro sino a quello che ha il rapporto diretto con l’impresa e che può provocare l’effettiva emissione del contratto in ragione del rapporto contrattuale che intrattiene con l’impresa;
iii) quanto sopra con l’ulteriore precisazione che la presenza di più intermediari che agiscono tutti nell’interesse del cliente e a valle dell’intermediario “emittente”, è perfettamente compatibile con la regola che dà facoltà al mandatario (primo proponente) di avvalersi dell’opera di propri sostituti (1717 c.c.) o sub-mandatari per l’esecuzione dell’incarico, salvo diverse istruzioni del mandante;
iv) in questo contesto nessuna rilevanza esplica la circostanza che nel Regolamento Ivass n. 40/2018 venga fornita la definizione dei soli ruoli dell’intermediario “proponente” (colui che è a contatto col cliente) e di quello “emittente” (il quale intrattiene il rapporto diretto con l’impresa), posto che la definizione di questi due ruoli non esclude logicamente che tra questi due soggetti se ne possano inserire altri che agiscono quali ausiliari di uno o dell’altro di questi intermediari nella veste di sub-mandatari.
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