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Compagnie estere, le nuove regole

L’Ivass ha pubblicato l’aggiornamento delle condizioni generali per operare sul mercato italiano. La lista non è esaustiva e si corre il rischio di scoraggiare la presenza di nuovi player in Italia

Compagnie estere, le nuove regole hp_vert_img
Il 28 maggio scorso, l’Ivass ha pubblicato l’aggiornamento dell’elenco delle norme di interesse generale applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi comunitari che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi e in regime di stabilimento.
Come noto, le terze direttive sulle assicurazioni rinviano a più riprese a tali norme, come nel caso, ad esempio e tra l’altro, (i) dell’articolo 10 delle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE (modificato dall’articolo 32 delle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE), che prevede, con riferimento alla procedura di apertura di una sede secondaria, che l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante disponga di due mesi per indicare all’impresa di assicurazione le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, tale attività può essere esercitata nello Stato di apertura; e (ii) dell’articolo 28 delle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE, che prevedono che la commercializzazione di contratti nello Stato membro ospitante non avvenga in contrasto con le disposizioni di interesse generale. 

La nozione d’interesse generale, che di fatto identifica i limiti nei quali le libertà di prestazione di servizi e di stabilimento possono essere esercitate nello Stato membro ospitante, è in realtà una costruzione giurisprudenziale della Corte di giustizia europea, che tuttavia non ha mai trovato una definizione, volendo la predetta Corte preservare la natura evolutiva di tale concetto.

Le regole per dimostrare l’interesse generale
La comunicazione interpretativa della Commissione Europea sulla libera prestazione di servizi e l’interesse generale nel settore delle assicurazioni (comunicazione 2000/C 43/03 del 16 febbraio 2000), facendo una sintesi delle varie posizioni espresse dalla Corte di giustizia europea, ha indicato le rigorose condizioni che, cumulativamente, devono tutte ricorrere affinchè un provvedimento nazionale possa considerarsi perseguire un interesse generale e pertanto non essere contrario ai principi della libera prestazione di servizi e di stabilimento. 
Tali condizioni sono le seguenti: (i) il provvedimento locale deve riguardare un settore non armonizzato; (ii) deve perseguire un obiettivo di interesse generale; (iii) deve essere non discriminatorio; (iv) deve essere obiettivamente necessario; (v) deve essere proporzionato all’obiettivo perseguito; (vi) l’obiettivo di interesse generale non deve essere già salvaguardato dalle regole alle quali il prestatore è già soggetto nello Stato membro in cui è stabilito. 
Pertanto, la disposizione nazionale di interesse generale, limitativa delle libertà di prestazione di servizi e di stabilimento, che pretenda di essere conforme ai principi comunitari deve soddisfare tutte le condizioni suddette. Il mancato rispetto anche di una sola di esse costituisce prova della non conformità della disposizione al diritto comunitario e, quindi, della limitazione allo stesso. 

Un elenco di norme in aggiornamento continuo
L’aggiornamento che Ivass compie delle norme di interesse generale è periodico. 
L’elenco, già di per sè lungo e complesso, è stato in questo caso aggiornato per effetto delle modifiche apportate, il 4 agosto scorso, con il Provvedimento Ivass 97/2020, tra l’altro, al Regolamento Ivass 40/2018 sulla distribuzione assicurativa, e di quelle introdotte dal coevo Regolamento Ivass 45/2020 sui requisiti in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi, le cui disposizioni incidono, in parte, sull’operatività degli intermediari assicurativi comunitari.

Pubblicato con il consueto disclaimer di non esaustività, in questo caso l’aggiornamento dell’elenco delle norme di interesse generale è tuttavia stato anche accompagnato dall’indicazione di norme che “[...] pur non potendosi considerare strettamente di interesse generale, sono state inserite a fini informativi, in modo da facilitare la conoscenza dell’attuazione italiana della normativa comunitaria e agevolare il rinvenimento delle disposizioni italiane, allorquando, sulla base dei criteri di rinvio derivanti dalla normativa comunitaria (es. Regolamento Roma I e Roma II), la legislazione applicabile sia quella italiana”. 

È auspicabile che l’intento, in sé lodevole, di voler guidare gli operatori stranieri nella conoscenza delle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria (pare poco realistico immaginare che un tale interesse sussista) non produca tuttavia l’effetto di far ritenere che l’elenco delle disposizioni di interesse generale presenti nel nostro ordinamento sia di gran lunga più esteso di quello di altre giurisdizioni, scoraggiando pertanto potenziali nuovi player dal volersi avvicinare al nostro mercato, il quale, come noto, potrebbe ben presto scoprirsi nuovamente vivace, anche in funzione dell’atteso arrivo dei fondi comunitari stanziati a contrasto degli effetti prodotti a livello economico, fin qui, dalla pandemia. 

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