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Cosa cambia per le polizze dormienti

Da quest’anno Ivass sospende l’attività di supporto all’identificazione dei beneficiari non consapevoli di coperture vita. In una lettera dello scorso novembre l’Autorità ha ricordato alle imprese le indicazioni operative per agire in maniera autonoma, riservandosi il ruolo di vigilanza che le compete

Cosa cambia per le polizze dormienti hp_vert_img
Il 26 gennaio scorso Ivass ha pubblicato una lettera al mercato recante la nuova procedura per la raccolta delle informazioni sul pagamento delle polizze vita dormienti ai beneficiari e i risultati dell’indagine condotta dall’istituto sulle polizze vita dormienti.
Come noto, le polizze vita dormienti sono polizze di assicurazione sulla vita la cui prestazione, pur essendo maturata, non è stata pagata ai beneficiari, come, ad esempio, nel caso di polizze caso morte della cui esistenza i beneficiari non siano a conoscenza.
L’articolo 2952, comma 2, del Codice civile, prevede che i diritti derivanti dalle polizze vita si prescrivano in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (es. decesso dell’assicurato, come nel caso sopra indicato); spirato tale termine, le somme, qualora non riscosse dai beneficiari, affluiscono al Fondo rapporti dormienti istituito presso la Consap.
Ivass è da anni impegnato in un’opera di sensibilizzazione del mercato, alla quale ha corrisposto un’intensa attività di sollecitazione rivolta alle imprese di assicurazione, volta a evitare la prescrizione dei diritti derivanti dalle predette polizze.
In particolare, a partire dal 2017, l’istituto ha effettuato, a beneficio degli assicuratori, annualmente e con la collaborazione dell’Agenzia delle entrate, l’incrocio tra i codici fiscali degli assicurati (forniti dagli assicuratori) con l’Anagrafe tributaria (che detiene i dati relativi all’esistenza in vita dei cittadini), per segnalare casi di decessi non noti alle compagnie di assicurazione, affinchè queste ultime si attivassero per contattare i beneficiari e provvedere al pagamento della prestazione caso morte, prima dello spirare dei termini di prescrizione. A questa dispendiosa attività, si è accompagnata un’altrettanto nutrita attività di sensibilizzazione e di monitoraggio delle imprese di assicurazione, volta non solo a raccogliere con cadenza annuale i codici fiscali in possesso delle imprese di assicurazione, ma anche a verificare, da parte dell’istituto, l’esistenza di adeguate procedure interne a presidio del fenomeno delle polizze dormienti presso gli operatori.


© Angelo_Giordano - pixabay

UNA NUOVA PROCEDURA DI VERIFICA

Con lettera al mercato del 22 novembre scorso, Ivass ha annunciato che, per effetto del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), l’istituto non provvederà più, a partire dal 2024, a svolgere la consueta attività di incrocio dei codici fiscali con i dati presenti presso l’Anagrafe tributaria: al fine di verificare l’intervenuto decesso degli assicurati e conseguentemente liquidare le prestazioni dovute, le imprese di assicurazione dovranno procedere – obbligatoriamente – a consultare almeno una volta l’anno la neo istituita anagrafe. L’accesso sarà gratuito.
Con la stessa lettera al mercato, l’istituto ha chiarito che, per ottenere l’accesso all’Anpr, le imprese dovranno aderire alla piattaforma Pdnd1, mediante indirizzo di posta elettronica certificata: adempimento, questo, richiesto anche alle imprese di assicurazione operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, alle quali, tuttavia, Ivass aveva già chiesto di adeguarsi, provvedendo cioè ad acquisire un tale indirizzo, con il Regolamento n. 44/2019 in materia di antiriciclaggio.
Con la recente lettera al mercato, l’autorità di vigilanza, oltre a ribadire l’opportunità per le imprese di accedere all’Anpr tramite la piattaforma Pdnd, chiarisce tuttavia che sarà istituita presso l’istituto una nuova procedura, basata sulla piattaforma Infostat, volta a raccogliere unicamente i dati relativi ai pagamenti che verranno effettuati sulle polizze dormienti. Il formato con il quale l’istituto raccoglierà i dati sarà reso noto alle imprese sul sito di Ivass entro il corrente mese.
Per le imprese che abbiano già effettuato segnalazioni tramite la piattaforma Infostat, non sarà necessario procedere a ulteriore accreditamento; per quelle che invece non hanno mai effettuato alcuna segnalazione tramite la predetta piattaforma, sarà necessario registrarsi quanto prima2.

PAGATI 4 MILIARDI SUI 5 NON RECLAMATI

C’è da chiedersi se la complessità delle procedure e degli adempimenti, come sopra sommariamente descritti e ai quali sono stati tenuti gli operatori in questi anni, abbiano prodotto, fin qui, i risultati sperati, considerata anche la copiosità degli interventi da parte dell’autorità di vigilanza, rivelatasi fonte di continue richieste di adeguamento alle imprese.
Dai dati forniti dall’indagine risulta che, a giugno 2023, sono state accertate polizze dormienti per un valore di oltre 5 miliardi di euro, dei quali 4 miliardi, a tale data, risultavano essere stati pagati ai beneficiari, con una residua percentuale del 18% di polizze ancora da verificare.
Nell’Indagine, Ivass, forte dei dati sopra citati, afferma di attendersi dalle imprese di consultare l’Anpr, di migliorare gli scambi di flussi informativi con gli intermediari (soprattutto con quelli bancari, per le polizze abbinate ai finanziamenti), di semplificare il processo di liquidazione evitando richieste di documentazione, in particolare medica, di difficile reperibilità per i beneficiari3 e di attivarsi affinchè la designazione del beneficiario da parte dei contraenti, in sede di stipula della polizza, avvenga in via nominativa.
Ai consumatori, l’istituto invece suggerisce di attivarsi in via autonoma per verificare se un familiare deceduto possa aver stipulato una polizza vita, ricorrendo al servizio ricerca coperture offerto da Ania4 ovvero all’intermediario assicurativo, la banca o l’impresa di cui si serviva il familiare e di verificare se si è beneficiari della prestazione. In tal senso, Ivass ricorda che, con un recente provvedimento interpretativo5, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che gli eredi e i chiamati all’eredità possono richiedere l’accesso ai dati personali dei beneficiari di polizze assicurative stipulate in vita da persona deceduta.
L’Indagine si chiude segnalando che Ivass ha già avviato processi ispettivi volti a verificare la corretta gestione liquidativa delle polizze dormienti da parte delle imprese.




1. Accessibile tramite il sito www.interop.pagopa.it, seguendo le istruzioni presenti nel relativo manuale operativo.
2. La registrazione andrà effettuata tramite accesso al sito https://infostat-ivass.bancaditalia.it; a essa dovrà seguire l’invio del modulo di accreditamento presente sul sito https://www.ivass.it/operatori/imprese/raccolta-dati/infostat/Modulo_accreditamento_altre_Survey.dcx?force_download=1 opportunamente compilato, che andrà inviato alla seguente casella di posta elettronica: studi.gestionedati@pec.ivass.it, riportando nell’oggetto: “Infostat-Richiesta abilitazione survey POLDO”.
3. Si vedano, in tal senso, anche gli orientamenti della Suprema Corte, secondo i quali “La richiesta di produrre una relazione medica sulla morte dell’assicurato pone un rilevante onere economico a carico del beneficiario e, ancor più grave, gli trasferisce l’onere di documentare le cause del sinistro, onere che per legge non ha [...]”.
5. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 281 del 1 dicembre 2023.

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