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La fine del tacito rinnovo nei contratti di assicurazione danni

La reiterazione non esplicitata della polizza diventa obbligo per le Rc auto e natanti, in contraddizione con quanto previsto per le altre Rc danni

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Come è noto agli operatori del settore assicurativo, a seguito dell'entrata in vigore della Legge numero 40 del 2 aprile 2007 (il cosiddetto decreto Bersani bis"), i contratti assicurativi danni, fra i quali compaiono quelli obbligatori della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, hanno visto profondamente innovata la loro disciplina.
A far data dall'approvazione della citata riforma, che ha modificato il testo dell'articolo 1899 del codice civile, infatti, gli assicuratori non possono più offrire una polizza danni avente durata superiore all'anno, a meno di prevedere una riduzione del premio richiesto al contraente nel primo anno. Il decreto Bersani bis, peraltro, pur innovando profondamente il mercato assicurativo danni, ammetteva la possibilità per cui i suddetti contratti potessero avere la clausola di tacito rinnovo, la quale, tuttavia, non poteva a sua volta durare per più di due anni.

Nell'ottica di liberalizzare ulteriormente il mercato assicurativo, il decreto legge numero 179/2012 del 18 ottobre 2012 modifica ulteriormente le disposizioni relative ai contratti Rc auto e natanti. In particolare, l'articolo 22 del suddetto decreto, già famoso perché contiene la disposizione per la quale decade il divieto di collaborazione fra intermediari principali, innova il Codice della Assicurazioni, aggiungendo l'articolo 170 bis, ai sensi del quale è espressamente fatto divieto che i contratti di assicurazione di responsabilità civile auto e natanti prevedano una durata superiore all'anno nonché assumano, in deroga all'articolo 1899 del codice civile, al loro interno, clausole, anche annuali, di tacito rinnovo. A rendere maggiormente innovativa la prescrizione, lo stesso Decreto impone l'adeguamento, a far data dal 1 gennaio 2013, di tutti i contratti Rc auto e natanti pre-esistenti poliennali e/o contenenti clausole di tacito rinnovo.
Qualora l'iter parlamentare cui è sottoposto il Decreto dovesse vedere la conferma della disposizione così come è attualmente prevista, ne deriverebbe una situazione piuttosto confusa, nella quale mentre da una parte i contratti di assicurazione danni "generali" rimarrebbero nell'alveo dettato dall'articolo 1899 c.c., ammettendo, quindi, per questi, la possibilità della proroga tacita, i contratti di assicurazione relativi alla responsabilità civile auto e natanti dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni e non prevedere clausole poliennali o di tacito rinnovo.


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