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La responsabilità professionale del geometra

La figura professionale del geometra rientra tra le professioni cosiddette tecniche, ovvero quelle aventi ad oggetto la progettazione, la direzione, il collaudo di un'opera

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Tale professione (così come quella dell'architetto o del direttore dei lavori) rientra nelle professioni intellettuali e le obbligazioni derivanti dovrebbero essere considerate di mezzi, così come quelle degli altri professionisti, quali avvocati, commercialisti, etc.
La prestazione d'opera intellettuale, infatti, è caratterizzata da una forte presenza dell'elemento dell'intellettualità.
Non vi è dubbio, poi, che in questo tipo di attività trovi applicazione l'art. 2236 del cod. civ. relativo al contratto di prestazione di opera intellettuale che limita la responsabilità del professionista ai casi di dolo o colpa grave.
Spesso, però, nella realtà rappresentata dalla giurisprudenza delle nostre corti, l'attività professionale del geometra si tramuta in un'obbligazione di risultato.
Il geometra, nello sfruttare il proprio sapere tecnico, può assumere la veste di progettista, direttore dei lavori, collaudatore e progettista.

PROFESSIONISTA TECNICO E OBBLIGAZIONI DI RISULTATO
E' facile, dunque, intuire che spesso l'obbligazione del professionista tecnico debba essere ricondotta ad un preciso risultato e come, dunque, non possa essere considerata semplicemente di mezzi, soprattutto se si tiene conto del fatto che spesso le prestazioni pattuite vanno ad inserirsi all'interno di un contratto di appalto molto analitico.
In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo pattuito il committente, dunque, potrebbe anche rifiutarsi di corrispondere il compenso al professionista, avvalendosi dell'eccezione contrattuale di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.
Invero la semplice redazione di un progetto, poi rivelatosi nel concreto non attuabile, non potrebbe fare andare esente da responsabilità il geometra per l'opera incompleta prestata.
In ambito edilizio, poi, le scelte del geometra sono spesso dettate da norme urbanistiche ed edilizie dalle quali non si può discostare e che, dunque, possono anche non essere espressamente richiamate nel contratto, ma che, comunque, dovranno essere rispettate.
La giurisprudenza in merito alla responsabilità del professionista in genere afferma che: La responsabilità del professionista per i danni causati nell'esercizio della sua attività postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello di diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività. In particolare, deve considerarsi responsabile verso il cliente il professionista in caso di incuria e di ignoranza di disposizioni di legge" (Cass. civ., Sez.III, 04/12/1990, n.11612; Cass. civ., Sez.II, 18/11/1996, n.10068; così anche Pret. Perugia, 17/06/1998, in Rass. Giur. Umbra, 2000, 52).

QUANDO IL GEOMETRA E' IL DIRETTORE DEI LAVORI
Più limitata può essere l'esposizione per responsabilità professionale del geometra qualora questi rivesta la figura del direttore dei lavori. Invero nella direzione dei lavori di esecuzione dell'opera progettata va ravvisata, invece, un'obbligazione di mezzi, che si concreta in un complesso di attività strumentali rispetto all'obiettivo finale di realizzazione dell'edificio a regola d'arte e in conformità al progetto. In tale caso i difetti dell'opera potranno essere addebitati al professionista solo quando derivino da inosservanza dei suoi doveri di sorveglianza.
Occorre, infine, evidenziare che rientrando quella del geometra tra le professioni regolamentate, ovvero munite di un proprio consiglio nazionale e di un albo, il maxiemendamento al decreto 24 gennaio 2012 n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27 (G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 - Suppl. Ordinario n.53), ha imposto, fra le altre cose, a tutte le categorie di professionisti di munirsi di una copertura assicurativa.
La norma in questione investe, infatti, le professioni regolamentate come quella dei geometri (art. 9 Legge 24 marzo 2012 n. 27).
Quid, però, in caso di omissione? Parrebbe nulla, posto che il decreto legge "liberalizzazioni" ha soppresso l'ultimo capoverso della norma, secondo cui l'inottemperanza alle disposizioni sulla pattuizione del compenso, nelle quali è ricompreso anche l'obbligo di indicare i dati della polizza assicurativa per i danni derivanti dall'esercizio della professione, costituiva illecito disciplinare del professionista. Il comma 3 dell'art. 9 recitava testualmente che: "L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista".
Vi è da dire che il codice deontologico dei geometri, precorrendo i tempi legislativi, già prevedeva all'art. 9 che il geometra dovesse poter prestare un'adeguata garanzia per i danni che potesse eventualmente cagionare nell'esercizio dell'attività professionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie equivalenti.
Tale norma deve, pertanto, essere accolta con favore in quanto nella particolare attività che svolgono i professionisti dell'edilizia e delle costruzioni, vengono di fatto a combinarsi entrambe le prestazioni (di mezzi e di risultati) con la conseguenza di esporli a grosse responsabilità.


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