Gli intermediari non sono dipendenti
Secondo il Ministero del Lavoro, l’attività degli intermediari assicurativi non può essere qualificata come prestazione di lavoro subordinato
06/04/2016
Il tema delle collaborazioni fra gli intermediari assicurativi è stato di recente analizzato sotto la lente della qualificazione laburistica dell’attività svolta dagli intermediari stessi.
In primo luogo, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avuto occasione di trattare il tema in esame allorché, il 20 gennaio scorso, ha fornito riscontro all’istanza di interpello che Ania (l’Associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione) aveva in precedenza formulato, al fine di conoscere il parere del ministero medesimo in merito alla corretta interpretazione della normativa di riforma del mercato del lavoro (d.lgs. n. 81/2015).
L’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, infatti, ha stabilito la riconducibilità al rapporto di lavoro subordinato dei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
L’Ania ha, dunque, domandato al ministero se, anche i rapporti di collaborazione tra produttori diretti, intermediari e imprese di assicurazione, siano soggetti alla disciplina laburistica indicata, con conseguente applicazione delle norme dettate per il lavoro subordinato.
Il ministero - in coerenza con le caratteristiche essenziali del rapporto di lavoro subordinato dettate dalle norme civilistiche - ha specificato che gli elementi valorizzati dal d.lgs. n.81/2015 ai fini sopra detti poggiano, di fatto, sul requisito della etero-organizzazione di cui all’art. 2094 cod. civ. (lo svolgimento dell’attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore), chiarendo quindi che, per qualificare una prestazione lavorativa alla stregua di rapporto di lavoro subordinato occorre che il collaboratore svolga la propria attività, oltre che in modo continuativo ed esclusivamente personale, nel rispetto di determinati orari di lavoro e presso luoghi preventivamente individuati dal committente.
Senza obbligo di orario e risultato
Nel particolare caso degli intermediari assicurativi, il ministero ha osservato che l’attività svolta da costoro ha natura prevalentemente commerciale e che peraltro, ove si tratti, ad esempio, dei produttori diretti, è lo stesso d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) a prevedere che essi operino senza obblighi di orario o di risultato. Il ministero ha dunque concluso che, laddove svolte con modalità conformi al dettato del Codice delle Assicurazioni Private, le collaborazioni dei produttori e degli intermediari assicurativi non debbano essere qualificate alla stregua di rapporti di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015.
La conclusione raggiunta dal ministero del Lavoro fornisce conferma all’approdo interpretativo precedentemente raggiunto dallo stesso dicastero, allorché aveva escluso l’applicabilità delle norme in materia di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa a quei soggetti che svolgevano attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione in albi, elenchi o registri, fra cui si annovera proprio il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (Circolare n. 32/2012).
A fare la differenza, autonomia e rischio
Sul fronte giurisprudenziale si segnala, infine, un altrettanto recente intervento della direzione interregionale del Lavoro di Milano che, con specifico riguardo all’intermediario subagente, ha stabilito - conformandosi ai precedenti giurisprudenziali in materia - che l’attività dei subagenti non può essere qualificata come prestazione di lavoro subordinato, quanto meno ove le caratteristiche concrete dell’attività svolta dal subagente consistano nella libertà e autonomia nella promozione dei prodotti assicurativi, nella possibilità di avvalersi di propri collaboratori e dipendenti, nonché nell’assunzione a proprio carico del rischio economico connesso all’attività svolta, inteso come collegamento dell’ammontare delle provvigioni percepite al volume del fatturato prodotto.
In primo luogo, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avuto occasione di trattare il tema in esame allorché, il 20 gennaio scorso, ha fornito riscontro all’istanza di interpello che Ania (l’Associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione) aveva in precedenza formulato, al fine di conoscere il parere del ministero medesimo in merito alla corretta interpretazione della normativa di riforma del mercato del lavoro (d.lgs. n. 81/2015).
L’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, infatti, ha stabilito la riconducibilità al rapporto di lavoro subordinato dei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
L’Ania ha, dunque, domandato al ministero se, anche i rapporti di collaborazione tra produttori diretti, intermediari e imprese di assicurazione, siano soggetti alla disciplina laburistica indicata, con conseguente applicazione delle norme dettate per il lavoro subordinato.
Il ministero - in coerenza con le caratteristiche essenziali del rapporto di lavoro subordinato dettate dalle norme civilistiche - ha specificato che gli elementi valorizzati dal d.lgs. n.81/2015 ai fini sopra detti poggiano, di fatto, sul requisito della etero-organizzazione di cui all’art. 2094 cod. civ. (lo svolgimento dell’attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore), chiarendo quindi che, per qualificare una prestazione lavorativa alla stregua di rapporto di lavoro subordinato occorre che il collaboratore svolga la propria attività, oltre che in modo continuativo ed esclusivamente personale, nel rispetto di determinati orari di lavoro e presso luoghi preventivamente individuati dal committente.
Senza obbligo di orario e risultato
Nel particolare caso degli intermediari assicurativi, il ministero ha osservato che l’attività svolta da costoro ha natura prevalentemente commerciale e che peraltro, ove si tratti, ad esempio, dei produttori diretti, è lo stesso d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) a prevedere che essi operino senza obblighi di orario o di risultato. Il ministero ha dunque concluso che, laddove svolte con modalità conformi al dettato del Codice delle Assicurazioni Private, le collaborazioni dei produttori e degli intermediari assicurativi non debbano essere qualificate alla stregua di rapporti di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015.
La conclusione raggiunta dal ministero del Lavoro fornisce conferma all’approdo interpretativo precedentemente raggiunto dallo stesso dicastero, allorché aveva escluso l’applicabilità delle norme in materia di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa a quei soggetti che svolgevano attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione in albi, elenchi o registri, fra cui si annovera proprio il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (Circolare n. 32/2012).
A fare la differenza, autonomia e rischio
Sul fronte giurisprudenziale si segnala, infine, un altrettanto recente intervento della direzione interregionale del Lavoro di Milano che, con specifico riguardo all’intermediario subagente, ha stabilito - conformandosi ai precedenti giurisprudenziali in materia - che l’attività dei subagenti non può essere qualificata come prestazione di lavoro subordinato, quanto meno ove le caratteristiche concrete dell’attività svolta dal subagente consistano nella libertà e autonomia nella promozione dei prodotti assicurativi, nella possibilità di avvalersi di propri collaboratori e dipendenti, nonché nell’assunzione a proprio carico del rischio economico connesso all’attività svolta, inteso come collegamento dell’ammontare delle provvigioni percepite al volume del fatturato prodotto.
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