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Provvedimento 97, ricorso di Sna al Tar: la versione di Ivass

La disposizione dell’Istituto di vigilanza introduce, tra gli altri, il nuovo obbligo di comunicare alle mandanti tutti i rapporti di collaborazione orizzontale

Provvedimento 97, ricorso di Sna al Tar: la versione di Ivass
L’Ivass ha depositato la propria memoria al Tar del Lazio, relativamente al ricorso presentato da Sna contro il Provvedimento n. 97 che introduce, tra gli altri, il nuovo obbligo di comunicare alle mandanti tutti i rapporti di collaborazione orizzontale.
L’atto è stato presentato al Tribunale amministrativo regionale in opposizione alle argomentazioni depositate dal Sindacato nel ricorso contro il Provvedimento dell'Ivass. Il presidente Sna, Claudio Demozzi, ha trasmesso il documento ai presidenti provinciali, ai coordinatori regionali, ai componenti l’Esecutivo Nazionale del sindacato, e ai gruppi agenti.
“Prescindendo dall’evidente circostanza che gli obblighi introdotti (...) risultano ben lontani dall’essere gravosi e complessi, e che l’Istituto tiene sempre in considerazione il fine della semplificazione – si legge in un passaggio del documento di Ivass – , si ricorda che l’obbligo di consultazione non può essere intepretato nel senso che la regolazione debba necessariamente incontrare il gradimento dei soggetti regolati, o di chi partecipa alla consultazione, e che proprio il principio di proporzionalità affermato dalla norma richiamata dai ricorrenti impone la necessità di valutare e bilanciare tutti gli interessi coinvolti di volta in volta nella regolamentazione”.
L’Ivass spiega che “l’accoglimento delle osservazioni avanzate dallo Sna in sede di pubblica consultazione relativamente alla proposta di novella dell’articolo 54 ha reso necessario individuare uno strumento alternativo che consenta alle imprese di poter adeguatamente adempiere agli obblighi alle stesse spettanti a seguito della normativa sul Pog”.
Tale necessità, prosegue l’Ivass, “imposta già all’Istituto dall’esigenza di rendere attuabili le norme primarie del ridetto Pog, è stato peraltro rappresentata dalle imprese e dall’Ania a seguito della pubblicazione dello schema del citato Regolamento Ivass n 45/2020”.
Commentando la memoria dell’Ivass, Claudio Demozzi ha sottolineato che “alcuni dei passaggi ci hanno lasciati particolarmente perplessi. In sostanza, non si vede come la mera comunicazione possa costituire un limite all'esercizio dell'attività (dell'agente). Sembra piuttosto che quella rappresentata dai ricorrenti (Sna) sia una pretesa esigenza di segretezza e stretta riservatezza che -questa si- può incoraggiare condotte non corrette nei confronti dei contraenti”. Infine, “l’opacità degli accordi – scrive Demozzi – impedisce il corretto atteggiarsi dei rapporti tra le imprese e la loro rete, ostacolando -di fatto- l’attività di vigilanza”. Il presidente di Sna conclude spiegando che “le nuove disposizioni sulle quali Sna ha comunicato la propria contrarietà sono piuttosto numerose e la vertenza al Tar non è che una delle iniziative messe in atto a tutela degli interessi degli agenti professionisti italiani”.
La prossima udienza è fissata per il prossimo 8 giugno, quando il ricorso Sna sarà discusso e il Tar si pronuncerà.

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